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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. 381

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441 (in G.U. 22/12/2001, n.297).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/2008)
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Testo in vigore dal: 23-12-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  correttive  ai  decreti  legislativi 27 maggio 1999, n.
165,  e  15  giugno 2000, n. 188, riordinando l'assetto organizzativo
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA) al fine di
garantire  maggiore  tempestivita'  di  intervento  nel  processo  di
erogazione  di  aiuti,  contributi  e  premi derivanti dalla politica
agricola  comune, anche attraverso la completa attuazione del sistema
dell'anagrafe  bovina,  nonche' di prorogare l'operativita' dell'Ente
irriguo umbro-toscano per assicurare continuita' ai relativi rapporti
giuridici  attivi  e  passivi  in  attesa  della  definitiva  riforma
funzionale e strutturale dell'Ente medesimo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  della
salute,  per  la  funzione pubblica, per gli affari regionali, per le
politiche comunitarie e per l'innovazione e le tecnologie;

                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato
ed  integrato  dal  decreto  legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e'
   attribuita  la  competenza  della  gestione  dei  rapporti  con la
   Commissione  europea  afferenti,  in  seno al comitato del FEOGA -
   Garanzia,  alle  attivita'  di  monitoraggio dell'evoluzione della
   spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17
   maggio  1999,  relativo  al  finanziamento della politica agricola
   comune,   nonche'   alle   fasi   successive   alla  decisione  di
   liquidazione  dei  conti  ((adottata  ai  sensi  dell'articolo  5,
   paragrafo  2,  lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70,
   come  sostituito dall'articolo 1)) del regolamento (CE) n. 1287/95
   del  Consiglio,  del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il
   necessario  supporto  tecnico  fornendo,  altresi',  gli  atti dei
   procedimenti.";
    b)  all'articolo  3-bis  dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
      "4-bis.  Gli  organismi  pagatori, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i
controlli  obbligatori  previsti dalla normativa comunitaria, nonche'
le  previsioni  contenute  nelle  convenzioni di cui al comma 1, sono
autorizzati  a  conferire  immediata  esigibilita' alle dichiarazioni
presentate  tramite  i  centri  di assistenza agricola. ((Il Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali, con proprio decreto, previo
parere   delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  definisce  le
caratteristiche  delle procedure e delle garanzie integrative secondo
quanto previsto dal comma 2));
    c) il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
      "4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  e dei compiti di cui al
presente decreto ((legislativo)), ivi compresi i controlli preventivi
integrati   effettuati   mediante   telerilevamento,  previsti  dalla
normativa  comunitaria,  l'Agenzia  e gli altri organismi pagatori si
avvalgono,  ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto legislativo 30
aprile  1998,  n.  173,  dei servizi del Sistema informativo agricolo
nazionale  (SIAN),  sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto,
sentito  il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   di  quanto  disposto
dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  in  materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per
l'accesso  ai  dati  ed  alle  informazioni  disponibili  dalla  rete
telematica  nazionale  prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001.";
    d) il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
      "1. Sono organi dell'Agenzia:
      a) il Presidente;
      b) il Consiglio di amministrazione;
      c) il Consiglio di rappresentanza;
      d) il Collegio dei revisori.";
    ((d-bis)  al  comma  3  dell'articolo  9,  il  secondo periodo e'
sostituito  dal seguente: "Esso e' composto dal presidente e da sette
membri,  di  cui  due  designati  dalla  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  nominati  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali))";
    e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        "3-bis.  Il  Consiglio  di  rappresentanza  ha  il compito di
valutare  la  rispondenza  dei  risultati dell'attivita' dell'Agenzia
agli   indirizzi   impartiti   e   di   proporre   al   Consiglio  di
amministrazione    i    provvedimenti   necessari   per   assicurarne
l'efficienza  e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte
al  Consiglio  di  amministrazione  medesimo.  Al  fine di tutelare i
diritti  dei  destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza
((valuta   le   procedure  adottate  dall'Agenzia  e  rappresenta  al
Ministro,  con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli
eventuali  provvedimenti  di competenza)). Nel caso di difformita' di
valutazioni  con  il  Consiglio  di  amministrazione,  rappresenta al
Ministro,  con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
        ((3-ter.  Il  Consiglio  e'  composto da dieci membri, di cui
quattro   in   rappresentanza,   delle  organizzazioni  professionali
agricole,  due  in  rappresentanza  del movimento cooperativo, uno in
rappresentanza    delle   industrie   di   trasformazione,   uno   in
rappresentanza  del  settore commerciale, uno in rappresentanza delle
organizzazioni  sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni
tecniche  del  settore,  ed  e' nominato dal Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  sulla  base  delle  designazioni dei predetti
organismi.   I   membri   del   Consiglio   eleggono,  tra  loro,  il
coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente,
un proprio regolamento di funzionamento))".
      ((e-bis)  al  comma  4  dell'articolo  9,  il  terzo periodo e'
sostituito  dal  seguente:  "Il  presidente,  scelto  tra i dirigenti
incaricati  di  funzioni  dirigenziali  generali,  e'  designato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo))
      f)  al  comma  4  dell'articolo  10 gli ultimi due periodi sono
sostituiti dal seguente:
        "E'    istituito,    nell'ambito    dell'Agenzia,   l'ufficio
monocratico   preposto  all'esercizio  delle  funzioni  di  organismo
pagatore,  al  fine  di  assicurare  che  le funzioni di organismo di
coordinamento  e  quelle di organismo pagatore siano attuate mediante
gestioni distinte e contabilita' separate".
  ((1-bis.  Dalle  disposizioni  di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma  1  non  devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato)).
  2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge   di   conversione   del  presente  decreto,  il  Consiglio  di
amministrazione  dell'AGEA  adegua  lo  Statuto  ed  i regolamenti di
amministrazione  e  contabilita' e del personale alle disposizioni di
cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10
del  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  e  successive
modificazioni.