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DECRETO LEGISLATIVO 6 giugno 2001, n. 378

Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)

note: Entrata in vigore del decreto: 01-01-2002
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
  Visto il punto 2 dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visti  gli  articoli  14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   5   novembre   1971,  n.  1086,  e  successive
modificazioni;
 Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  24  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
  Sentita  la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001;
  Acquisito  il  parere della competente commissione della Camera dei
deputati  e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
  Su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  per  i lavori pubblici, per i beni e le attivita'
culturali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                             Art. 1 (L)
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  testo  unico  contiene  i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  in materia di tutela dei beni
culturali  e  ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
  3.  Sono  fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli
24  e  25  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, ed alle
relative   norme   di   attuazione,   in  materia  di  realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.