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DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 370

Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 16/10/2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 14 dicembre 2001, n. 432 (in G.U. 14/12/2001, n.290).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2001)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-10-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  24 marzo  2001, n. 89, recante previsione di equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo;
  Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro
i  quali  abbiano  gia' tempestivamente presentato ricorso alla Corte
europea  dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto
del  termine  ragionevole  di  cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n.  848,  possono  presentare  nel  termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della
legge,  qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita'
da parte della predetta Corte europea;
  Considerate  le  recenti  pronunce  della Corte europea dei diritti
dell'uomo,  che  sanciscono  l'irricevibilita'  dei ricorsi aventi ad
oggetto  la  durata  ragionevole  del  processo, in ordine al mancato
esperimento  del  rimedio  interno  introdotto  in virtu' della legge
citata;
    Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la facolta'
di  ricorso  alla  giurisdizione  nazionale  in  pendenza  di analogo
ricorso   gia'   presentato  avanti  la  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo,  i  ricorrenti  potrebbero  incorrere  nella decadenza del
termine loro assegnato per la presentazione della domanda;
  Atteso  che  appare  comunque da tutelare il diritto dei ricorrenti
alla  valutazione  di danni eventualmente subiti sotto il profilo del
mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo;
  Ritenuta   pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare misure dirette alla proroga del termine sopraindicato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo
2001, n. 89, e' prorogato sino al 18 aprile 2002.