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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2015)
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Testo in vigore dal: 24-10-2001
al: 31-12-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del  28  giugno  1999,
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo  determinato  concluso
dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP; 
  Vista la legge 29  dicembre  2000,  n.  422,  ed,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2001; 
  Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 agosto 2001; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e con il Ministro della giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Apposizione del termine 
 
  1. E' consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla  durata  del
contratto di lavoro subordinato a  fronte  di  ragioni  di  carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 
  2. L'apposizione del termine e' priva di effetto  se  non  risulta,
direttamente  o  indirettamente,  da  atto  scritto  nel  quale  sono
specificate le ragioni di cui al comma l. 
  3. Copia dell'atto scritto deve essere  consegnata  dal  datore  di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione. 
  4. La scrittura non e' tuttavia necessaria  quando  la  durata  del
rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici
giorni. 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicate  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della Costituzione stabilisce, tra l'altro,
          che l'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e  di  emanare  decreti  aventi  valore  di  legge  e
          regolamenti. 
              - La direttiva n. 1999/70/CE, e' pubblicata in  G.U.C.E
          n. L 175 del 10 luglio 1999. 
              -  La  legge  29   dicembre   2000,   n.   422,   reca:
          "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 2000". L'art.  1,  commi  1  e  3  e'  il
          seguente: 
              "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, i decreti legislativi recanti  le  norme  occorrenti
          per dare attuazione alle direttive comprese  negli  elenchi
          di cui agli allegati A e B. 
              2. (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          ed al Senato della Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
          il  parere  delle  Commissioni  competenti   per   materia,
          nonche', nei casi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  g),
          della commissione parlamentare per le questioni  regionali;
          decorso tale termine,  i  decreti  sono  emanati  anche  in
          mancanza di detto parere. Qualora il termine  previsto  per
          il parere delle commissioni scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni".