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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 361

Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per gli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-10-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, allegato 1, n. 60;
  Vista  la  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  ed  in  particolare
l'articolo 11;
  Visto  il  decreto-legge  17  giugno  1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
  Vista  la  legge 25 marzo 1997, n. 77, ed in particolare l'articolo
7;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, ed in particolare l'articolo
5;
  Vista  la  delibera  CIPE  6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  del  2 novembre 1999, n. 257, ed in particolare l'articolo
3;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26
maggio  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n.
149;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
  Considerato   che  i  termini  per  l'emissione  del  parere  delle
competenti  commissioni  parlamentari  del  Senato della Repubblica e
della  Camera  dei deputati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono scaduti il 22 giugno 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

            Cessazione dell'operativita' delle procedure
  1. Con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, adottato
successivamente    all'adozione    dell'ultimo    provvedimento    di
liquidazione,  erogazione  e  controllo  dei  relativi contributi, e'
dichiarata   la   cessazione  dell'operativita'  delle  procedure  di
concessione  delle  agevolazioni  di  cui  all'articolo 11, comma 16,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.
  2. Il  provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della  legge
          15 marzo  1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  17 marzo  1997, n. 63 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              - Si  trascrive il testo del punto n. 60, dell'allegato
          1, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "60) Procedimenti relativi agli interventi a favore dei
          centri    commerciali    all'ingrosso    e    dei   mercati
          agroalimentari. Legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
              - La  legge  28  febbraio  1986,  n. 41, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
          1986,  n.  49,  reca:  "Disposizioni  per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge
          finanziaria 1986.".
              - Per  il testo dell'art. 11, comma 16, della legge, si
          veda in nota all'art. 1.
              - Il  decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  17  giugno  1996,  n.  140,  e
          convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge  8 agosto  1996,  n. 421, reca: "Disposizioni urgenti
          per le attivita' produttive.".
              - Si  trascrive  l'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n.
          77,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n.
          74  (Disposizioni  in  materia  di commercio e di camere di
          commercio),   abrogato   dall'art.   2   del   decreto  qui
          pubblicato,  fatta  salva,  con  riferimento alle procedure
          avviate   fino  al  30 giugno  2000  ed  ancora  in  corso,
          l'applicazione   della   disciplina   ivi   contenuta  fino
          all'adozione  del decreto di cui all'art. 1 del decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  7  (Contributi  per  la realizzazione di mercati
          agro-alimentari   all'ingrosso).   -  1.  L'erogazione  del
          contributo   in  conto  capitale  relativo  agli  stati  di
          avanzamento  lavori  a  favore  delle societa' consortili a
          partecipazione maggioritaria   di   capitale  pubblico  che
          realizzano  mercati  agro-alimentari all'ingrosso, ai sensi
          dell'art.  11,  comma  16, della legge 28 febbraio 1986, n.
          41,  avviene sulla base della dichiarazione di accertamento
          della  realizzazione  fisica  degli  investimenti  da parte
          degli  istituti  di  credito  finanziatori. Il programma di
          investimenti   e   l'ammontare  definitivo  dei  contributi
          spettanti   sono  rideterminati,  entro  il  tempo  massimo
          previsto  dal  decreto di concessione, con il provvedimento
          di  liquidazione  a saldo del contributo in conto capitale.
          Le  somme non utilizzate riaffluiscono sulle disponibilita'
          dei  capitoli  8043  e  8044  dello stato di previsione del
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre
          1991, n. 421.".
              - Il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n.  430,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 dicembre 1997, n.
          293,  reca:  "Unificazione  dei  Ministeri del tesoro e del
          bilancio  e della programmazione economica e riordino delle
          competenze  del  CIPE,  a  norma  dell'art.  7  della legge
          3 aprile 1997, n. 94.".
              - Il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  21 aprile  1998,  n.  92, reca: "Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          5 marzo 1997, n. 59.".
              - Si  trascrive l'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n.
          140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n.
          117 (Norme in materia di attivita' produttive):
              "Art.  5  (Mercati  agro-alimentari all'ingrosso). - 1.
          Fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto legislativo
          31 marzo   1998,   n.   112,   ai   fini   della  immediata
          realizzazione del Sistema nazionale informatico dei mercati
          agro-alimentari     all'ingrosso,     a    gravare    sulle
          disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'art. 6 della legge
          10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societa' consortili
          a  partecipazione maggioritaria  di  capitale  pubblico che
          realizzano   mercati   agro-alimentari   all'ingrosso,   ai
          consorziati    obbligati   a   partecipare   al   consorzio
          obbligatorio,   istituito   dall'art.   2,   comma  1,  del
          decreto-legge  17 giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1996,  n.  421,  e'
          riservato   l'importo   di   lire   15   miliardi,  per  la
          realizzazione  di  un programma di investimenti finalizzato
          all'acquisizione  delle  apparecchiature  e  dei  pacchetti
          gestionali  necessari  a garantire la connessione alla rete
          informatica.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dopo  aver
          acquisito   il   parere   delle   commissioni  parlamentari
          competenti,    stabilisce    la    forma    e   la   misura
          dell'agevolazione e le modalita' di concessione.
              2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui
          all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
          concessi  a  favore delle societa' consortili a maggioranza
          di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
          all'ingrosso,  e'  fissata  in  quindici  anni, compreso un
          periodo  massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni.
          Nei    confronti   delle   iniziative   gia'   ammesse   al
          finanziamento  agevolato  il  prolungamento  del contributo
          sugli interessi e' concesso nei limiti delle autorizzazioni
          di  spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui
          alla   citata   legge   n.   41   del  1986,  e  successive
          modificazioni.
              3.  Per le finalita' di cui all'art. 11, commi 16, 17 e
          18,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, come modificato
          dall'art.  55,  comma  20, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,   e'  autorizzato  a  decorrere  dal  1999  il  limite
          d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.".
              - Si trascrive il testo dell'art. 3 della delibera CIPE
          del  6 agosto  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          2 novembre   1999,   n.  257  (Regolamento  concernente  il
          riordino delle competenze del CIPE)":
              "Art.   3   (Devoluzione   di   funzioni  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato). - Sono
          attribuite  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato le seguenti funzioni:
                a) determinazione  degli indirizzi per la concessione
          di  agevolazioni  finanziarie  ai  centri commerciali ed ai
          mercati  agro-alimentari  all'ingrosso, di cui all'art. 11,
          comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          26 maggio   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 giugno  2000,  n.  149, reca: "Individuazione dei beni e
          delle    risorse   umane,   finanziarie,   strumentali   ed
          organizzative  da  trasferire  alle regioni per l'esercizio
          delle  funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui
          agli  articoli  19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.".

          Nota all'art. 1:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 11, comma 16, della
          citata legge 28 febbraio 1986, n. 41:
              "16.  Le predette somme sono destinate alla concessione
          delle  seguenti  agevolazioni  alle  societa' promotrici di
          centri  commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori
          che  gestiscono  aree  pubbliche destinate allo svolgimento
          dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la
          realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
          aree  attrezzate  per  l'attivita'  mercatale, nonche' alle
          societa'  consortili  con  partecipazione maggioritaria  di
          capitale  pubblico  che  realizzano mercati agro-alimentari
          all'ingrosso    di   interesse   nazionale,   regionale   e
          provinciale:
                1)  contributi  in conto capitale nella misura del 40
          per cento degli investimenti fissi realizzati;
                2)  contributi in conto interessi su finanziamenti di
          istituti di credito speciali pari:
                  a) al  40  per  cento degli investimenti realizzati
          con  tasso  agevolato  pari  al  30  per cento del tasso di
          riferimento  stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per i
          mercati realizzati nel Mezzogiorno;
                  b) al  35  per  cento degli investimenti realizzati
          con  tasso  agevolato  pari  al  50  per cento del tasso di
          riferimento  stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per i
          mercati realizzati nel restante territorio nazionale.".