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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 360

Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal:  18-10-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 m2; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m."; c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo."; d) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: "b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti piu' di una delle predette attivita', puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attivita' effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;"; e) nel comma 4, le parole: "ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, necessarie per la propria attivita' di sezione." sono soppresse; f) dopo la lettera d) del comma 4, e' aggiunta la seguente lettera e): "e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo."; g) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.".