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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 28/9/2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 415 (in G.U. 28/11/2001, n.277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2003)
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Testo in vigore dal: 28-9-2001
al: 28-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni  Unite  in  materia  di  adozione di misure sanzionatorie nei
confronti  dei  Talibani  dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai
sensi  del  capitolo  VII  della  Carta delle Nazioni Unite, ha forza
obbligatoria per gli Stati membri;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo
2001;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione
da parte italiana ai predetti atti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro degli affari esteri;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del
Consiglio,  del  6  marzo  2001, di seguito denominato "regolamento",
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67
del 9 marzo 2001.
  2. Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8
del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa consistente
nel  pagamento  di  una  somma di denaro non inferiore alla meta' del
valore  dell'operazione  stessa  e non superiore al doppio del valore
medesimo.