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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE E
    VALORIZZAZIONE
    DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
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  • DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE
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Testo in vigore dal: 26-9-2001
al: 24-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
finalizzate  all'immediato  avvio del processo di privatizzazione del
patrimonio  immobiliare  pubblico,  anche  mediante  l'istituzione di
fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  aventi  caratteristiche
innovative rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
                              e m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
          Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico

  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio   immobiliare   dello   Stato,  anche  in  funzione  della
formulazione  del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli
5,  comma  2,  della  legge  3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con
propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della
documentazione  esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i
singoli  beni,  distinguendo  tra beni demaniali e beni facenti parte
del patrimonio indisponibile e disponibile.
  2.  Appositi  decreti  individuano  i  beni degli enti pubblici non
territoriali,  i  beni  non  strumentali  in  precedenza attribuiti a
societa'  a  totale  partecipazione  pubblica,  diretta  o indiretta,
riconosciuti  di  proprieta'  dello  Stato,  nonche'  i  beni ubicati
all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli
gia' attribuiti alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base
di elenchi predisposti dagli stessi.
  3.  I  decreti  di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti   trascrizioni,   e   producono   gli   effetti   previsti
dall'articolo  2644  del  codice  civile, nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto.
  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5.  Contro  l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e
2,  e'  ammesso  ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro
sessanta  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi
gli altri rimedi di legge.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni
di  regioni,  province,  comuni  ed altri enti locali che ne facciano
richiesta.