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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2001, n. 352

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-10-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 1 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, il 17 aprile 2001 ed il 24 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001 emanato, a seguito della predetta deliberazione del 9 maggio 2001, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Ritenuto che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001 si è provveduto a disciplinare rispettivamente all'articolo 1, comma 1, la composizione degli organi collegiali e all'articolo 1, comma 2, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Considerato che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ravvisato la necessità di una riconsiderazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 maggio 2001, recante regolamento in materia di curricoli della scuola di base ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, predisposto in attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 e, per l'effetto, ne ha richiesto la restituzione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, il quale, ha provveduto in conformità;
Constatato che il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, presentando connessioni con la predetta legge, richiede analoghi approfondimenti per cui se ne è richiesta parimenti la restituzione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti;
Considerato che nelle more di un'organica riconsiderazione della materia connessa all'attuazione della legge n. 30 del 2000 si rende pertanto opportuno e urgente - nell'imminenza dell'inizio dell'anno finanziario - disciplinare i profili relativi alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale risulta esplicitata nella previsione del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, a migliore esplicitazione dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 19 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Considerato che, in relazione alle predette disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, il Consiglio di Stato, nel citato parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 2001 non ha formulato alcuna osservazione, per cui può darsi corso ad un nuovo provvedimento limitato alla riproposizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, con una sola modifica volta ad aggiornarne l'operatività;
Ritenuto opportuno dare corso immediatamente all'emanazione del nuovo provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 1 febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili previgenti.";
b) all'articolo 14, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 188

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delledisposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 87 della Costituzione:
"Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, reca: "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611:
"L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata la disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto".
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30 reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal decreto qui pubblicato.
"Art. 12 (Sperimentazione dell'autonomia). - 1. Fino alla data di cui all'art. 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'art. 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all'art. 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 1 febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili previgenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche). - 1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'ammimstrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".