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DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. 17/11/2001, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 18-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
finalizzate alla stabilizzazione della spesa sanitaria, sulla base di
quanto  stabilito  nell'accordo  Stato-regioni  approvato  in  data 8
agosto  2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia  e delle finanze e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro
per  l'innovazione  e le tecnologie e con il Ministro per la funzione
pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                     Patto di stabilita' interno

  1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli
obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2002-2004  il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al
netto  delle  spese  per interessi passivi, delle spese finanziate da
programmi  comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria
delle regioni a statuto ordinario non puo' superare l'ammontare degli
impegni  a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5
per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari
al   tasso  di  inflazione  programmato  indicato  dal  documento  di
programmazione  economico  finanziaria.  L'ammontare  delle spese per
l'assistenza  sanitaria  resta  regolato  sino  al  2004  nei termini
stabiliti  dall'accordo  Stato-regioni  ((sancito))  l'8  agosto 2001
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome.
  2.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1, le regioni possono
prevedere  ulteriori  spese correnti necessarie per l'esercizio delle
funzioni  statali  ad  esse  trasferite  a decorrere dall'anno 2000 e
seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
  3.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si
applicano  al  complesso  dei  pagamenti  per  spese  correnti,  come
definite  dai  commi  1  e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell'esercizio 2000.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze
il  livello  delle  spese  correnti  e dei relativi pagamenti per gli
esercizi 2002, 2003 e 2004.
  5.  All'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"risorse  pubbliche"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".