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DECRETO-LEGGE 20 agosto 2001, n. 336

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di ((manifestazioni)) sportive.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377 (in G.U. 20/10/2001, n.245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/2001)
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Testo in vigore dal: 21-10-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   13   dicembre   1989,  n.  401,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di provvedere,
particolarmente  nell'imminenza dell'avvio del prossimo campionato di
calcio  previsto  per  la  fine  del  mese di agosto, all'adozione di
misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti piu' pericolosi
che  hanno  determinato,  nella  scorsa stagione sportiva ed anche in
recenti  competizioni  agonistiche,  gravi  e  ricorrenti  episodi di
violenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,  del  Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401,
                     e successive modificazioni

  1.  Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
   "1.  Nei  confronti  delle  persone  che  risultano  denunciate  o
   condannate  ((anche  con  sentenza  non definitiva nel corso degli
   ultimi  cinque  anni))  per  uno  dei reati di cui all'articolo 4,
   primo  e  secondo  comma,  della  legge  18  aprile  1975, n. 110,
   all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2,
   comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
   modificazioni,  dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo
   6-bis,  commi  1  e 2, della presente legge, ovvero per aver preso
   parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione
   o  a  causa  di  ((manifestazioni sportive)), o che nelle medesime
   circostanze  abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza,
   il  questore  puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui
   si  svolgono  ((manifestazioni sportive)) specificamente indicate,
   nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta,
   al  transito  o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
   alle ((manifestazioni)) medesime.
   2.  Alle  persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal
   comma   1,   il   questore  puo'  prescrivere  ((,  tenendo  conto
   dell'attivita'    lavorativa    dell'invitato,))    di   comparire
   personalmente  una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio
   o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza
   dell'obbligato  o  in  quello  specificamente  indicato, nel corso
   della  giornata  in  cui  si svolgono le ((manifestazioni)) per le
   quali opera il divieto di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
   "2-bis.  La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
   l'interessato  ha  facolta' di presentare, personalmente o a mezzo
   di  difensore,  memorie  o  deduzioni al giudice competente per la
   convalida del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  ((La  prescrizione  di  cui al comma 2 ha effetto a decorrere
   dalla    prima    manifestazione    successiva    alla    notifica
   all'interessato  ed  e'  immediatamente  comunicata al Procuratore
   della  Repubblica  presso  il  tribunale,  o  al Procuratore della
   Repubblica  presso  il tribunale per i minorenni, se l'interessato
   e'  persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in
   cui  ha  sede l'ufficio di questura.)) Il pubblico ministero, ((se
   ritiene  che  sussistano  i)) presupposti di cui al comma 1, entro
   quarantotto  ore  dalla  notifica  del  provvedimento ne chiede la
   convalida  al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni
   imposte  cessano di avere efficacia se il pubblico ministero ((con
   decreto  motivato))  non avanza la richiesta di convalida entro il
   termine  predetto  e  se il giudice non dispone la convalida nelle
   quarantotto ore successive.
   5.  Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
   al  comma  2  non possono avere durata superiore a tre anni e sono
   revocati  o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti
   dell'autorita'  giudiziaria,  siano  venute meno o siano mutate le
   condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
   6.  Il  contravventore  alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
   punito  con  ((la  reclusione))  da tre a diciotto mesi ((o con la
   multa  fino  a lire tre milioni.)) Nei confronti delle persone che
   contravvengono  al  divieto  di  cui  al  comma  1  e'  consentito
   l'arresto   nei  casi  di  flagranza.  Nell'udienza  di  convalida
   dell'arresto,  il  giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone
   l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282
   e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti
   di cui all'articolo 280 del medesimo codice ((...)).
   7. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 19 OTTOBRE 2001, N. 377))";
((d) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
   "Art.  6-bis  (Lancio  di  materiale  pericoloso,  scavalcamento e
   invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche) - 1.
   Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci
   corpi   contundenti   o   altri  oggetti,  compresi  gli  artifizi
   pirotecnici,  in  modo  da  creare un pericolo per le persone, nei
   luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni  sportive, ovvero in
   quelli  interessati  alla  sosta,  al  transito  o al trasporto di
   coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime e'
   punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
   2.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
   luoghi   in   cui  si  svolgono  manifestazioni  sportive,  supera
   indebitamente  una  recinzione o separazione dell'impianto ovvero,
   nel  corso  delle  manifestazioni  medesime,  invade il terreno di
   gioco,  e' punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le
   persone,  con  l'arresto  fino  a  6  mesi o con l'ammenda da lire
   trecentomila a lire due milioni."; ))
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza"
   sono  inserite  le  seguenti:  "o  di arresto eseguito a norma dei
   commi 1-bis e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
   (("1-bis.  Nel  caso di reati commessi con violenza alle persone o
   alle  cose  in  occasione  o  a  causa di manifestazioni sportive,
   nell'ipotesi  in cui gia' non si applichino gli articoli 380 e 381
   del  codice  di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo
   6-bis,  comma  1,  della presente legge, si applicano gli articoli
   381 e 384 del codice di procedura penale.))
   1-ter.  Le  disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il
   contravventore  al  divieto ((...)) di cui all'articolo 6, ((comma
   1. ))
   1-quater.  ((CAPOVERSO  SOPPRESSO  DALLA  L.  19  OTTOBRE 2001, N.
   377))";
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
   "Art.  8-bis  (Casi  di  giudizio  direttissimo). - 1. Per i reati
   indicati  nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e
   2,  e  nell'articolo  8,  comma  1, si procede sempre con giudizio
   direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
   Art.  8-ter  (Trasferte).  -  1.  Le norme della presente legge si
   applicano  anche  ai  fatti  commessi  in  occasione  o a causa di
   ((manifestazioni  sportive))  durante i trasferimenti da o verso i
   luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
  ((1-bis.  Nella  legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano,
le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti:
"manifestazioni sportive".))