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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 331

Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

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Testo in vigore dal: 2-9-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo, e
successive  modificazioni ed integrazioni, d'ora in avanti denominata
legge;
  Visti,  in  particolare,  l'articolo  31  della  citata  legge  che
prevede,   tra   l'altro,   l'elaborazione  e  l'adozione  di  schemi
previsionali  e  programmatici  al fine di pianificare le attivita' e
gli   interventi   da  realizzare  in  fase  transitoria,  in  attesa
dell'approvazione  dei  piani di bacino, e l'articolo 25 che prevede,
tra  l'altro,  che  gli  interventi  si  attuino  mediante  programmi
triennali  desunti  dalla pianificazione di bacino anche eseguita per
sottobacini  o  per  stralci  relativi a settori funzionali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 6-ter, della citata legge;
  Visto  l'articolo  9  della  legge  7 agosto  1990, n. 253, recante
disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo  1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n.
79,   con   il  quale  e'  stato  approvato  l'atto  di  indirizzo  e
coordinamento  ai  fini  della  elaborazione ed adozione degli schemi
previsionali e programmatici;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio
1992,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8 e in
data  18 luglio  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio
1996,  n. 7, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e
coordinamento   per  determinare  i  criteri  di  integrazione  e  di
coordinamento   tra  le  attivita'  conoscitive  dello  Stato,  delle
autorita'  di  bacino  e delle regioni e concernenti i criteri per la
pianificazione di bacino;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n.
96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre
1994,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304,
con   i   quali  sono  state  approvate  le  ripartizioni  dei  fondi
disponibili  nel  periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli
schemi  previsionali  e  programmatici  di  cui all'articolo 31 della
citata  legge  18 maggio  1989, n. 183, e dell'articolo 9 della legge
7 agosto 1990, n. 253;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre
1997,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289,
con  il  quale  e'  stata  approvata  la  ripartizione  nel  triennio
1997-1999  delle  risorse  stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n.
663 (legge finanziaria 1997), tabella C, per le finalita' di cui alla
citata  legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 420 miliardi
per  l'anno  1997,  lire  310  miliardi  per  l'anno  1998 e lire 310
miliardi per l'anno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 3 dicembre 1999, con il
quale e' stata approvata la ripartizione per il quadriennio 1998-2001
delle  ulteriori  risorse  stanziate dalle leggi 27 dicembre 1997, n.
450  (legge  finanziaria  1998)  e  23 dicembre  1998,  n. 449 (legge
finanziaria  1999),  tabella  C,  per le finalita' di cui alla citata
legge  18 maggio  1989,  n.  183, in ragione di lire 100 miliardi per
l'anno  1998,  lire  390 miliardi per l'anno 1999 e lire 700 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),
che  prevede  lo  stanziamento,  per  le finalita' di cui alla citata
legge   18 maggio  1989,  n.  183,  di  complessivi  2.210  miliardi,
ripartiti  in  ragione di 730 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001 e 750 miliardi per l'anno 2002;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
che  prevede  lo  stanziamento,  per  le finalita' di cui alla citata
legge   18 maggio  1989,  n.  183,  di  complessivi  2.230  miliardi,
ripartiti  in  ragione  di  lire  530  miliardi  per l'anno 2001, 550
miliardi per l'anno 2002 e 1.150 miliardi per l'anno 2003;
  Considerato   che   le   leggi  23 dicembre  1999,  n.  488  (legge
finanziaria  2000),  e  23 dicembre  2000,  n. 388 (legge finanziaria
2001),  recano integrazioni e rimodulazioni degli stanziamenti recati
dalla  legge  finanziaria  1999,  ripartiti con il citato decreto del
Presidente   della  Repubblica  27 luglio  1999,  e  precisamente  in
aumentoper lire 30 miliardi per l'anno 2000 e in diminuzione per lire
170  miliardi per l'anno 2001, nonche' risorse rimodulate pari a lire
550 miliardi per l'anno 2002 e a lire 1.150 miliardi per l'anno 2003;
  Ritenuto   che  le  predette  somme  debbano  essere  destinate  al
finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter,
della piu' volte citata legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati,
e  degli  schemi  previsionali e programmatici di cui all'articolo 31
della  medesima,  nel  loro aggiornamento, quali atti di proposizione
programmatica relativi al regime transitorio della legge citata sulla
difesa  del  suolo,  considerato  che  ad oggi non e' stato possibile
definire  il programma nazionale di intervento di cui all'articolo 25
e  nelle  more  della definizione complessiva della pianificazione di
bacino,   nonche'   per   proseguire   la  formazione  del  programma
sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi del medesimo
articolo  25,  in  attesa  di  una piu' aggiornata programmazione dei
finanziamenti;
  Considerato  che, successivamente alla ripartizione disposta con il
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, sono
emerse ulteriori esigenze finanziarie, relativamente agli anni 2000 e
2001, per le seguenti finalita':
    a) progetti  di  rilievo  nazionale  selezionati con delibera del
22 dicembre  2000  dal  Comitato  dei  Ministri per i servizi tecnici
nazionali  e  gli  interventi  nel  settore della difesa del suolo ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  27 luglio 1999, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e
a lire 63 miliardi per l'anno 2001;
    b) programmi  di  potenziamento funzionale, tecnico e scientifico
dei  servizi  tecnici  nazionali,  pari  a lire 5 miliardi per l'anno
2000;
  Considerate  le  ulteriori esigenze finanziarie per l'anno 2002 dei
progetti di cui alla lettera a) de1 punto che precede, pari a lire 70
miliardi.
  Ritenuto  di  destinare  le ulteriori risorse finanziarie dell'anno
2000,  pari a lire 30 miliardi, alle finalita' di cui alle lettere a)
e b) del punto che precede;
  Ritenuto,  nel  procedere  ad  una nuova ripartizione delle risorse
finanziarie  per  l'anno  2001  sostitutiva  di  quella approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, di confermare
la  somma di lire 150 miliardi destinata dall'articolo 1 del predetto
decreto ai progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del
22 dicembre  2000  del  Comitato  dei Mini-stri per i servizi tecnici
nazionali  e  gli  interventi  nel settore della difesa del suolo, di
confermare  la  quota  di  riserva  di lire 10 miliardi per i servizi
tecnici  nazionali,  di  destinare  la somma di lire 63 miliardi alle
finalita'  di cui alla lettera a) del punto che precede, ed infine di
destinare  la  somma  di  lire  307  miliardi  ai  programmi  di  cui
all'articolo 4 del predetto decreto;
  Ritenuto  pertanto  di  destinare  la  somma di lire 1.680 miliardi
relativa  al  biennio  2002-2003,  pari alla dotazione complessiva di
lire   1.700   miliardi  al  netto  di  lire  20  miliardi  riservati
all'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici
nazionali:
    nella  misura  di  lire  70 miliardi a valere sull'esercizio 2002
alle ulteriori esigenze dei progetti di rilievo nazionale selezionati
con  delibera  del  22 dicembre  2000 dal Comitato dei Ministri per i
servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del  suolo  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;
    nella  misura  di  lire 1.376 miliardi di cui lire 390 miliardi a
valere  sull'esercizio  2002  e  986 miliardi a valere sull'esercizio
2003,  al  finanziamento  dei  piani stralcio di cui all'articolo 17,
comma  6-ter,  della  legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e
degli  schemi  previsionali  e  programmatici  di cui all'articolo 31
della   medesima   legge,  nel  loro  aggiornamento,  quali  atti  di
proposizione  programmatica  relativi  al  regime  transitorio  della
medesima,  nelle  more  dell'approvazione dei piani di bacino e della
predisposizione   dei  programmi  triennali  di  intervento  previsti
dall'articolo  21  della  legge,  ripartendoli  tra bacini di rilievo
nazionale,  interregionale  e  regionale  sulla base dei coefficienti
utilizzati   nel  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
27 luglio  1999 per la ripartizione degli importi di cui all'articolo
2 del medesimo;
  nella misura di lire 234 miliardi, di cui lire 80 miliardi a valere
sull'esercizio 2002 e lire 154 miliardi a valere sull'esercizio 2003,
alla  formazione  di  un ulteriore programma di interventi di rilievo
nazionale  da  selezionare  nell'ambito  di  proposte inoltrate dalle
autorita' di bacino e dalle regioni, che discendano da piani stralcio
o   comunque  da  studi  idraulici  e  idrogeologici  adottati  dalle
autorita'  di  bacino  e dalle regioni, che consentano di valutare la
rilevanza di bacino e l'efficacia in termini di riduzione del rischio
e che rilevino le criticita' di bacino idrografico, con priorita' per
le seguenti tipologie di intervento:
    a) programmi  per  la  difesa  integrata delle coste coordinati a
scala  interregionale  e  su  unita'  fisiografiche  omogenee,  anche
attraverso  modalita'  di intervento ambientalmente compatibili quali
il  ripascimento  degli  arenili  e  con  particolare  riguardo  alle
necessita' di difesa degli abitati;
    b) programmi  per  la  riduzione del rischio idraulico nelle aree
urbane particolarmente esposte e degradate dove, agli obiettivi della
sicurezza  delle  persone  e  dei  beni  esposti si possano associare
obiettivi  di  rinaturalizzazione  e  riqualificazione ambientale dei
corsi d'acqua interessati;
    c) programmi  di  riduzione  del  rischio  idrogeologico mediante
interventi  integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a
livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici
quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi.
  Ritenuto  di confermare anche per gli anni 2002 e 2003 una quota di
riserva  di  lire  10  miliardi  per  ciascun  anno per l'adeguamento
funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.
  Vista  la  proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali  e  gli  interventi  nel  settore  della  difesa del suolo,
adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, che si e'
espressa  ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 18 maggio 1989, n.
183,  e  dell'articolo  7  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 22 marzo 2001;
  Sentita  la  Conferenza  unificata,  che  si  e'  espressa ai sensi
dell'articolo  88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nella seduta del 22 marzo 2001;
  Visto  l'articolo  1,  comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio
1991,  n.  13,  che  dispone  che  tutti  gli  atti  per  i  quali e'
intervenuta  la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati
con decreto del Presidente della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2001;
  Su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministri  dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per gli affari regionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  La  ripartizione  dei  fondi finalizzati al finanziamento degli
interventi  in  materia  di  difesa  del  suolo  per  il  quadriennio
1998-2001  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica del
27 luglio  1999  e'  sostituita per l'anno 2001 dalla ripartizione di
cui  all'allegata tabella 1 costituente parte integrante del presente
decreto, che ripartisce anche gli stanziamenti integrativi per l'anno
2000,  di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli stanziamenti
per gli anni 2002 e 2003 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  ai  sensi  dell'art.  10,
          commi  2  e  3  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
          promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti:

                              Note alle premesse:
              - L'art.  31  della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme
          per  il  riassetto  organizzativo e funzionale della difesa
          del suolo", e successive modifiche ed integrazioni, recita:
              "Art.  31  (Schemi  previsionali e programmatici). - 1.
          Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono costituite le Autorita' dei
          bacini  di  rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno
          schema   previsionale   e   programmatico   ai  fini  della
          definizione   delle  linee  fondamentali  dell'assetto  del
          territorio  con  riferimento  alla difesa del suolo e della
          predisposizione   dei  piani  di  bacino,  sulla  base  dei
          necessari atti di indirizzo e coordinamento.
              2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
                a) gli  adempimenti,  e i relativi termini, necessari
          per  la  costituzione  delle strutture tecnico-operative di
          bacino;
                b) i  fabbisogni  cartografici  e tecnici e gli studi
          preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
                c) gli  interventi  piu'  urgenti per la salvaguardia
          del  suolo,  del  territorio e degli abitati e la razionale
          utilizzazione  delle  acque, ai sensi della presente legge,
          dando    priorita'    in    base   ai   criteri   integrati
          dell'incolumita'  delle  popolazioni e del danno incombente
          nonche' dell'organica sistemazione;
                d) le   modalita'   di   attuazione   e  i  tempi  di
          realizzazione degli interventi;
                e) i fabbisogni finanziari.
              3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati
          provvisoriamente,  ove  necessario, gli ambiti territoriali
          adottano,   ove   occorra,   d'intesa,   schemi   con  pari
          indicazioni per i restanti bacini.
              4.  Gli  schemi  sono trasmessi entro centoventi giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge al
          Comitato  dei  Ministri  di  cui all'art. 4 che, sentito il
          Comitato  nazionale  per  la  difesa  del suolo, propone al
          Consiglio   dei   Ministri   la   ripartizione   dei  fondi
          disponibili  per  il  triennio  1989-1991,  da adottare con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
              5.  Per  l'attuazione  degli  schemi di cui al presente
          articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di
          cui  almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno,
          dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
              6.  Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino
          e  dell'asta  media del fiume Arno e' concesso alla regione
          Toscana,  a valere sulla quota riservata di cui al comma 5,
          un  contributo  straordinario, immediatamente erogabile, di
          lire 120 miliardi.
              - L'art.  25  della  legge  18 maggio  1989,  n.  183 e
          successive modifiche ed integrazioni, recita:
              "Art.  25  (Finanziamento) - 1. Gli interventi previsti
          dalla  presente legge sono a totale carico dello Stato e si
          attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.
              2.  A decorrere dall'anno 1994, per le finalita' di cui
          al  comma  1,  si  provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera  d),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata  dalla  legge 23 agosto 1988, n. 362. I predetti
          stanziamenti  sono  iscritti  nello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro fino all'espletamento della procedura
          di  ripartizione  di  cui  ai commi 3 e 4 sulla cui base il
          Ministro  del  tesoro  apporta,  con  proprio  decreto,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.
              3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  indicata  al  comma  2  e  sulla  base  degli
          stanziamenti  ivi  autorizzati, il Comitato dei Ministri di
          cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa
          del  suolo,  predispone lo schema di programma nazionale di
          intervento   per   il   triennio,   articolato  per  bacini
          nazionali,  interregionali  e  regionali, e la ripartizione
          degli  stanziamenti  tra  le  amministrazioni dello Stato e
          delle  regioni,  tenendo conto delle priorita' indicate nei
          singoli   programmi  ed  assicurando,  ove  necessario,  il
          coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento
          complessivo  autorizzato,  lo stesso Comitato dei Ministri,
          sentito  il  Consiglio  nazionale  per la difesa del suolo,
          propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al
          finanziamento   dei   programmi  per  l'adeguamento  ed  il
          potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi
          tecnici  nazionali. Per l'anno 1993 tale quota e' stabilita
          in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di
          spesa,   anche   di  nuova  istituzione,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con i
          Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.
              4.  Entro  i  successivi  trenta  giorni,  il programma
          nazionale  di  intervento,  articolato  per  bacini,  e  la
          ripartizione  degli  stanziamenti  ivi  inclusa la quota di
          riserva   a  favore  dei  servizi  tecnici  nazionali  sono
          approvati  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai
          sensi dell'art. 4.
              5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni
          dall'approvazione  del  programma  triennale  nazionale, su
          proposta  del  Comitato  nazionale per la difesa del suolo,
          individua,  con  proprio  decreto  le  opere  di competenza
          regionale  che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica
          per  la  modifica del reticolo idrografico principale e del
          demanio  idrico  i cui progetti devono essere sottoposti al
          parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, da
          esprimere entro novanta giorni dalla richiesta".
              - L'art.  17,  comma  6-ter,  della  stessa legge e' il
          seguente:
              "6-ter.  I  piani  di bacino idrografico possono essere
          redatti  ed  approvati  anche per sottobacini o per stralci
          relativi  a  settori  funzionali  che  in  ogni caso devono
          costituire  fasi  sequenziali  e  interrelate  rispetto  ai
          contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita
          la  considerazione sistemica del territorio e devono essere
          disposte,  ai  sensi  del  comma 6-bis, le opportune misure
          inibitorie  e  cautelative  in  relazione  agli aspetti non
          ancora compiutamente disciplinati".
              - L'art.   9   della   legge   7 agosto  1990,  n.  253
          "Disposizioni  integrative  alla  legge  18 maggio 1989, n.
          183,   recante  norme  per  il  riassetto  organizzativo  e
          funzionale della difesa del suolo" e' il seguente:
              "Art.  9.  -  1.  Le disponibilita' in conto residui di
          lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di
          previsione  del  Ministero  dei  lavori pubblici per l'anno
          1990,  per  le  finalita'  di  cui  all'art. 31 della legge
          18 maggio  1989,  n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio
          1990,  in  deroga alle procedure previste dal medesimo art.
          31,  fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal
          comitato  di  cui  all'art. 4 della citata legge n. 183 del
          1989,  su  proposta  dei  Ministri  dei  lavori  pubblici e
          dell'ambiente,  sentito il Comitato nazionale per la difesa
          del suolo di cui all'art. 6 della medesima legge n. 183 del
          1989  e  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  di  cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
          400.  A  tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel
          conto dei residui.
              2.  Lo  stanziamento di cui al comma 1 e' destinato per
          gli  studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi
          piu' urgenti, con priorita' per quelli di manutenzione e di
          completamento  finalizzati  alla razionalizzazione dell'uso
          delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonche' a
          fronteggiare  situazioni  di  dissesto idrogeologico, della
          rete  idrografico-superficiale,  di  subsidenza ed erosione
          delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.
              3.   Il  termine  per  la  presentazione  degli  schemi
          previsionali  e  programmatici  previsti dall'art. 31 della
          legge  18 maggio  1989,  n.  183,  riferiti  al quadriennio
          1989-1992,  e'  fissato  al 31 ottobre 1990. L'inosservanza
          del  predetto  termine comporta l'esclusione del bacino dal
          programma  di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi
          dell'art. 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
              4.   Nell'ambito   delle   disponibilita'   finanziarie
          assegnate,   le   autorita'   di   bancino  e  le  regioni,
          singolarmente  o  d'intesa fra di loro, rispettivamente nei
          bacini  di  rilievo  regionale  e  interregionale,  possono
          procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi
          previsionali e programmatici.
              5. Agli interventi urgenti di cui all'art. 2-bis, comma
          1,  del  decreto-legge  13 giugno 1989, n. 227, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1989, n. 283, si
          applicano  limitatamente  agli stanziamenti per l'esercizio
          1990,  le  procedure  di  cui  al  comma  5 del citato art.
          2-bis".
              - L'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica
          27 luglio 1999, recante "Ripartizione dei fondi finalizzati
          al  finanziamento degli interventi in materia di difesa del
          suolo per il quadriennio 1998-2001" e' il seguente:
              "Art.  1.  -  A valere sull'importo complessivo di lire
          1.890  miliardi, la somma di lire 284 miliardi, di cui lire
          134 miliardi per l'anno 2000 e lire 150 miliardi per l'anno
          2001,  e' destinata al finanziamento di interventi inseriti
          in   programmi   che  rilevino  le  criticita'  del  bacino
          idrografico  nell'ambito  dei  settori  della  difesa delle
          coste   e   del   dissesto   idrogeologico   o  della  rete
          idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai
          comitati tecnici delle autorita' di bacino ed approvati dai
          comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e
          interregionale,  o  dal  competente organo regionale, per i
          bacini  di  rilievo  regionale,  tenuto  conto  anche degli
          ordini  del  giorno di indirizzo parlamentare, citati nelle
          premesse.  Delle predette risorse, la quota di 30 miliardi,
          di  cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e'
          destinata  al  finanziamento  di interventi di sistemazione
          della rete idrografica dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.
              2.  I  programmi  di  cui  al comma 1 sono trasmessi al
          Ministero  dei  lavori pubblici entro il termine di novanta
          giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto
          nella   Gazzetta   Ufficiale.   Sulla  base  dei  programmi
          regolarmente  pervenuti,  il  Comitato  dei Ministri di cui
          all'art.  4  della  legge  18 maggio  1989,  n. 183, previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito
          delle risorse di cui al presente articolo in relazione alle
          finalita'  ed  al  livello di approfondimento dei programmi
          presentati,  dai  quali si possano concretamente desumere e
          quantificare   i  benefici  attesi,  anche  in  termini  di
          riduzione del rischio.
              3.   Il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  con  propri
          decreti,  approva  gli  interventi  da  finanziare  con  le
          risorse   di   cui  al  presente  articolo  e  provvede  al
          trasferimento delle risorse.
              - L'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica
          27 luglio 1999, e' il seguente:
              "Art.  4. - 1. I programmi da finanziare a valere sulle
          risorse  di  cui  all'art.  2,  debitamente approvati dagli
          organi  competenti,  sono trasmessi al Ministero dei lavori
          pubblici  entro  il termine di novanta giorni dalla data di
          pubblicazione   del   presente   decreto   nella   Gazzetta
          Ufficiale.
              2.  Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il
          Ministero  dei  lavori  pubblici  provvede al trasferimento
          delle risorse in conformita' al riparto di cui alla tabella
          B.
              3.  Decorsi  inutilmente  ulteriori  trenta  giorni dal
          termine  di  cui  al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3,
          della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino e' escluso dal
          piano di ripartizione di cui alla tabella B.
              4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di
          cui  al  comma  3  sono  riassegnate ai restanti bacini con
          decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli
          stessi  criteri di riparto di cui all'art. 2. Dell'adozione
          dei  provvedimenti  di riassegnazione e' data comunicazione
          alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".
              - L'art.  21  della  legge  18 maggio  1989,  n.  183 e
          successive modifiche ed integrazioni, recita:
              "Art.  21  (I programmi di intervento). - 1. I piani di
          bacino  sono,  attuati  attraverso  programmi  triennali di
          intervento,  redatti  tenendo conto degli indirizzi e delle
          finalita' dei piani medesimi.
              2.  I  programmi  triennali debbono destinare una quota
          non   inferiore   al   15   per  cento  degli  stanziamenti
          complessivamente a:
                a) interventi  di manutenzione ordinaria delle opere,
          degli  impianti  e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
          materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
                b) svolgimento  del servizio di polizia idraulica, di
          navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto  intervento
          idraulico;
                c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
          svolgimento  di  studi,  rilevazioni  o altro nelle materie
          riguardanti  la  difesa  del  suolo, redazione dei progetti
          generali,  degli  studi  di  fattibilita',  dei progetti di
          massima  ed  esecutivi di opere e dgli studi di valutazione
          dell'impatto ambientale di quelle principali.
              3.  Le  regioni,  conseguito  il  parere favorevole del
          comitato  di  bacino di cui all'art. 18, possono provvedere
          con  propri  stanziamenti  alla realizzazione di opere e di
          interventi   previsti   dai  piani  di  bacino  di  rilievo
          nazionale, con il controllo del predetto comitato.
              4.  Le  province,  i comuni, le comunita' montane e gli
          altri  enti pubblici, previa autorizzazione della regione o
          del  comitato istituzionale interessati, possono concorrere
          con  propri  stanziamenti  alla  realizzazione  di  opere e
          interventi previsti dai piani di bacino".
              - L'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica
          27 luglio 1999, e' il seguente:
              "Art.  2. - 1. Il residuo importo, sulle somme previste
          dall'art.  1,  comma  1,  pari  a  lire  1.606  miliardi e'
          ripartito tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale
          e regionale, ed i servizi tecnici nazionali, in conformita'
          dell'allegata  tabella  B  costituente parte integrante del
          presente decreto".
              - L'art. 4, comma 4-bis, della legge 18 maggio 1989, n.
          183 e successive modifiche ed integrazioni, recita:
              "4-bis.   I   principi   degli   atti  di  indirizzo  e
          coordinamento    di   cui   al   presente   articolo   sono
          preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
          reparti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano".
              - L'art.  7  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281  "Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" recita:
              "Art.  7  (Organismi  a composizione mista). - 1. Ferma
          restando   ogni   altra   competenza   dell'amministrazione
          centrale  dello  Stato,  gli organismi a composizione mista
          Stato-regioni  di  cui  all'allegato  A sono soppressi e le
          relative   funzioni   sono   esercitate   dalla  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di
          lavoro  o comitati, con la partecipazione di rappresentanti
          delle  regioni,  delle  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano  e  delle amministrazioni interessate, con funzioni
          istruttorie,   di   raccordo,   collaborazione  o  concorso
          all'attivita' della Conferenza stessa".
              - L'art.  88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,   n.   112   "Conferimento   di  funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59" e' il seguente:
              "Art.  88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
          dell'art.  1,  cornma  4,  lettera c), della legge 15 marzo
          1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
                (Omissis);
                b) alla  programmazione  ed  al  finanziamento  degli
          interventi di difesa del suolo;
                (Omissis).
              2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma  1 sono esercitate
          sentita  la  Conferenza  unificata,  fatta eccezione per le
          funzioni  di  cui  alle  lettere  t),  u)  e  v),  che sono
          esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni".
              - La  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determina gli atti
          amministrativi  da  adottarsi  nella  forma del decreto del
          Presidente della Repubblica ed all'art. 1, comma 1, lettera
          ii), indica:
                "ii)  tutti  gli  atti  per i quali e' intervenuta la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri".