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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
modificato  dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 22 marzo 2001;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  nazionale studenti universitari,
espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
    Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ad
interim  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
                             E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  modifica  e  integra  la  disciplina
dell'ordinamento,  dei  connessi  albi, ordini o collegi, nonche' dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove,
delle   professioni   di:   dottore  agronomo  e  dottore  forestale,
agrotecnico,   architetto,  assistente  sociale,  attuario,  biologo,
chimico,   geologo,   geometra,  ingegnere,  perito  agrario,  perito
industriale, psicologo.
  2.  Le  norme  contenute  nel  presente  regolamento non modificano
l'ambito  stabilito  dalla normativa vigente in ordine alle attivita'
attribuite   o  riservate,  in  via  esclusiva  o  meno,  a  ciascuna
professione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
modificato  dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 22 marzo 2001;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  nazionale studenti universitari,
espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
    Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ad
interim  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
                             E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  modifica  e  integra  la  disciplina
dell'ordinamento,  dei  connessi  albi, ordini o collegi, nonche' dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove,
delle   professioni   di:   dottore  agronomo  e  dottore  forestale,
agrotecnico,   architetto,  assistente  sociale,  attuario,  biologo,
chimico,   geologo,   geometra,  ingegnere,  perito  agrario,  perito
industriale, psicologo.
  2.  Le  norme  contenute  nel  presente  regolamento non modificano
l'ambito  stabilito  dalla normativa vigente in ordine alle attivita'
attribuite   o  riservate,  in  via  esclusiva  o  meno,  a  ciascuna
professione.