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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

note: Entrata in vigore del decreto: 17/8/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2001)
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vigente al 30/08/2019
Testo in vigore dal: 17-8-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  1  della  legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1,
numeri 18, 19, 20 e 35;
  Visti  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visti  il  testo  unico  della  legge  sugli ufficiali ed agenti di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 31 agosto 1907, n.
690,  ed  il  relativo  regolamento  speciale  per  gli  ufficiali ed
impiegati   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto
20 agosto 1909, n. 666;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  l'articolo  231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
  Sentita la Conferenza unificata;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001,
concernente  il  "regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi   ad   autorizzazioni   per   lo  svolgimento  di  attivita'
disciplinate  dal  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,
nonche'  al  riconoscimento  della  qualifica  di  agente di pubblica
sicurezza";
  Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimita' su
atti  dei  Ministeri  istituzionali  della  Corte  dei conti, in data
5 aprile 2001;
  Considerata l'opportunita' di accogliere il suddetto rilievo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, della sanita', delle finanze, per i beni e le
attivita' culturali e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti
procedimenti  disciplinati  dal  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  regio decreto
6 maggio 1940, n. 635:
    a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di
pubblica   sicurezza  per  lo  svolgimento  di  industrie,  mestieri,
esercizi  ed  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  titolo III del
predetto  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta
dei relativi registri;
    b) procedimenti  per  il  rilascio  della licenza di porto d'armi
comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
    c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle
armi  comuni  da  sparo  di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile
1975, n. 110;
    d) procedimenti  per la concessione dell'agibilita' dei locali di
pubblico  spettacolo  di  cui  all'articolo  80 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
    e) procedimenti  e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  2.  Il  presente  regolamento concerne anche la semplificazione del
procedimento  per l'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza  agli  agenti  di custodia e guardie notturne dipendenti da
amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 43 del testo unico
della   legge  sugli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza,
approvato  con  regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo
81  del  relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  1  della  legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1,
numeri 18, 19, 20 e 35;
  Visti  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visti  il  testo  unico  della  legge  sugli ufficiali ed agenti di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 31 agosto 1907, n.
690,  ed  il  relativo  regolamento  speciale  per  gli  ufficiali ed
impiegati   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto
20 agosto 1909, n. 666;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  l'articolo  231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
  Sentita la Conferenza unificata;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001,
concernente  il  "regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi   ad   autorizzazioni   per   lo  svolgimento  di  attivita'
disciplinate  dal  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,
nonche'  al  riconoscimento  della  qualifica  di  agente di pubblica
sicurezza";
  Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimita' su
atti  dei  Ministeri  istituzionali  della  Corte  dei conti, in data
5 aprile 2001;
  Considerata l'opportunita' di accogliere il suddetto rilievo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, della sanita', delle finanze, per i beni e le
attivita' culturali e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti
procedimenti  disciplinati  dal  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  regio decreto
6 maggio 1940, n. 635:
    a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di
pubblica   sicurezza  per  lo  svolgimento  di  industrie,  mestieri,
esercizi  ed  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  titolo III del
predetto  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta
dei relativi registri;
    b) procedimenti  per  il  rilascio  della licenza di porto d'armi
comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
    c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle
armi  comuni  da  sparo  di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile
1975, n. 110;
    d) procedimenti  per la concessione dell'agibilita' dei locali di
pubblico  spettacolo  di  cui  all'articolo  80 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
    e) procedimenti  e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  2.  Il  presente  regolamento concerne anche la semplificazione del
procedimento  per l'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza  agli  agenti  di custodia e guardie notturne dipendenti da
amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 43 del testo unico
della   legge  sugli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza,
approvato  con  regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo
81  del  relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666.