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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

note: Entrata in vigore del decreto: 17/8/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2001)
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vigente al 14/01/2016
Testo in vigore dal: 17-8-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  1  della  legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1,
numeri 18, 19, 20 e 35;
  Visti  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visti  il  testo  unico  della  legge  sugli ufficiali ed agenti di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 31 agosto 1907, n.
690,  ed  il  relativo  regolamento  speciale  per  gli  ufficiali ed
impiegati   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto
20 agosto 1909, n. 666;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  l'articolo  231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
  Sentita la Conferenza unificata;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001,
concernente  il  "regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi   ad   autorizzazioni   per   lo  svolgimento  di  attivita'
disciplinate  dal  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,
nonche'  al  riconoscimento  della  qualifica  di  agente di pubblica
sicurezza";
  Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimita' su
atti  dei  Ministeri  istituzionali  della  Corte  dei conti, in data
5 aprile 2001;
  Considerata l'opportunita' di accogliere il suddetto rilievo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, della sanita', delle finanze, per i beni e le
attivita' culturali e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti
procedimenti  disciplinati  dal  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  regio decreto
6 maggio 1940, n. 635:
    a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di
pubblica   sicurezza  per  lo  svolgimento  di  industrie,  mestieri,
esercizi  ed  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  titolo III del
predetto  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta
dei relativi registri;
    b) procedimenti  per  il  rilascio  della licenza di porto d'armi
comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
    c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle
armi  comuni  da  sparo  di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile
1975, n. 110;
    d) procedimenti  per la concessione dell'agibilita' dei locali di
pubblico  spettacolo  di  cui  all'articolo  80 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
    e) procedimenti  e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  2.  Il  presente  regolamento concerne anche la semplificazione del
procedimento  per l'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza  agli  agenti  di custodia e guardie notturne dipendenti da
amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 43 del testo unico
della   legge  sugli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza,
approvato  con  regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo
81  del  relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 20 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              -  Si trascrivono i numeri 77, 78 e 108 dell'allegato 1
          della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "77)  Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di
          pubblica   sicurezza   per  lo  svolgimento  di  industrie,
          mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di
          registi in materia di attivita' commerciali:
                testo   unico   delle  leggi  di  pubblica  sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
                regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
          1940, n. 635;
                legge 1o marzo 1975, n. 44;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616;
                legge 17 maggio 1983, n. 217.
              78)  Procedimento  di  dichiarazione  di  agibilita' da
          parte  della  Commissione  provinciale  di  vigilanza per i
          locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
                testo   unico   delle  leggi  di  pubblica  sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616".
              "108) Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di
          pubblica   sicurezza   per  lo  svolgimento  di  industrie,
          mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali:
                testo   unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
          approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e
          relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635".
              -  La  legge  8  marzo  1999,  n.  50, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   56  del  9  marzo  1999,  reca:
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998".  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 1, della
          legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di
          norme  concernenti  procedimenti  amministrativi - Legge di
          semplificazione 1998):
              "Art.  1  (Delegificazione  di  norme  e regolamenti di
          semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1,
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  per  la  delegificazione e la semplificazione dei
          procedimenti  amministrativi  di  cui  agli  allegati 1 e 2
          della  presente  legge.  I  regolamenti  si  conformano  ai
          criteri  e  principi e sono emanati con le procedure di cui
          all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni,  e  agli  articoli  2,  3 e 5 della presente
          legge.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  sono  individuate  forme stabili di consultazione
          delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese
          le  associazioni  nazionali  riconosciute per la protezione
          ambientale  e per la tutela dei consumatori, interessate ai
          processi di regolazione e semplificazione".
              - Si trascrivono i numeri 18, 19, 20 e 35 dell'allegato
          1 della legge 8 marzo 1999, n. 50:
              "18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di
          agente  di  pubblica  sicurezza  agli  agenti di custodia e
          guardie  notturne dipendenti da altre amministrazioni dello
          Stato e della regione Sicilia:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 31 agosto
          1907, n. 690, art. 43;
                regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.
              19)   Procedimento   di   rilascio   della  licenza  di
          collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche,
          rare e antiche:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, articoli 31 e 32;
                legge  18  aprile  1975,  n.  110, articolo 10, sesto
          comma;
                regolamento  approvato  con  regio  decreto  6 maggio
          1940, n. 635, art. 47.
              20)  Procedimento  per  la concessione del porto d'armi
          per uso personale:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773;
                regolamento  approvato  con  regio  decreto  6 maggio
          1940, n. 635;
                decreto  28 aprile  1998  del Ministro della sanita',
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 143 del 22 giugno
          1998".
              "35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex
          art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:
          testo  unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773, articoli 126 e 128".
              -  Il  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, reca:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza".
              -  Il  regio  decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato
          nel   supplemento   alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  149  del
          26 giugno  1940,  reca:  "Approvazione  del regolamento per
          l'esecuzione  del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
          leggi di pubblica sicurezza".
              -  Il  regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2 novembre 1907, reca:
          "Testo  unico  della  legge  sugli  ufficiali  ed agenti di
          pubblica sicurezza".
              -  Il  regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1909, reca:
          "Regolamento  speciale  per  gli  ufficiali ed impiegati di
          pubblica sicurezza".
              -  La  legge  18 marzo  1968,  n. 337, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  93  del  10 aprile  1968,  reca:
          "Disposizioni   sui  circhi  equestri  e  sullo  spettacolo
          viaggiante".
              -  La  legge  18 aprile  1975, n. 110, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975, reca: "Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi, delle munizioni e degli esplosivi".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,   n.  616,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          supplemento  ordinario  -  n. 234 del 29 agosto 1977, reca:
          "Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge
          22 luglio 1975, n. 382".
              -  La  legge  6 ottobre  1995, n. 425, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del  17 ottobre  1995,  reca:
          "Modifiche  all'art.  110  del  testo  unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931,   n.   773,   concernente  le  caratteristiche  degli
          apparecchi   e   congegni   automatici,  semiautomatici  ed
          elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli
          apparecchi adibiti alla piccola distribuzione".
              -   Il   decreto  legislativo  8 gennaio  1998,  n.  3,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
          1998,  e  corretto  con  avviso  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  25 del 31 gennaio 1998, reca "Riordino degli
          organi   collegiali   operanti  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a
          norma  dell'art.  11,  comma  1,  lettera  a),  della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 231 del
          decreto  legislativo  19 febbraio  1998,  n.  51  (Norme in
          materia di istituzione del giudice unico di primo grado):
              "Art. 231. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dal
          presente   decreto,   quando   leggi  o  decreti  prevedono
          l'obbligo  di  determinati  soggetti  di rendere giuramento
          innanzi  al pretore per l'esercizio di attivita', questo e'
          reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato".
              -  Si  trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art.
          17   della   legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".

          Note all'art. 1:
              -  Per  il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, si vedano le note alle premesse.
              - Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n.
          635, si vedano le note alle premesse.
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 42 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art. 42. - Abrogato.
              Il  questore  ha  facolta'  di  dare  licenza per porto
          d'armi  lunghe  da  fuoco  e  il  prefetto  ha  facolta' di
          concedere,  in  caso  di  dimostrato  bisogno,  licenza  di
          portare  rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
          animati  la  cui  lama  non abbia una lunghezza inferiore a
          centimetri 65".
              - Per il riferimento alla legge 18 aprile 1975, n. 110,
          si  vedano  le  note  alle  premesse. Si trascrive il testo
          dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110:
              "Art.  10  (Divieto di detenzione e raccolta di armi da
          guerra.  Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere
          dall'entrata  in  vigore  della presente legge, non possono
          rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
          da  guerra,  o  tipo  guerra,  o  di  parti  di  esse, o di
          munizioni da guerra.
              Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
          raccolta  ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
          all'entrata  in vigore della presente legge, possono essere
          trasferite  soltanto  per successione a causa di morte, per
          versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
          per  cessione  agli enti pubblici di cui al quinto comma ed
          ai  soggetti  muniti di autorizzazione per la fabbricazione
          di  armi  da  guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
          ovvero  per  cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
          per   l'esportazione  di  tali  armi,  ad  enti  o  persone
          residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
          cui  pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a
          darne  immediato  avviso  al  Ministero  dell'interno  ed a
          chiedere   il   rilascio   di   apposita  autorizzazione  a
          conservarle.   In   quanto   applicabili  si  osservano  le
          disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
              Chiunque  trasferisce  le  armi  di cui all'art. 28 del
          testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza per cause
          diverse  da  quelle indicate nel precedente comma e' punito
          con  la  reclusione  da  due  a  sei  anni e la multa da L.
          400.000 a L. 4.000.000.
              E'  punito  con  l'ammenda  fino a L. 200.000 chiunque,
          essendone  obbligato,  omette di dare l'avviso previsto nel
          secondo comma del presente articolo.
              Salva  la  normativa  concernente  la dotazione di armi
          alle  Forze  armate  ed  ai  Corpi  armati  dello Stato, e'
          consentita  la  detenzione  e  la raccolta delle armi e dei
          materiali   indicati   nel   primo   comma  allo  Stato  e,
          nell'ambito  delle  loro  competenze, agli enti pubblici in
          relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
          culturale  nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per
          la  fabbricazione  di  anni  da  guerra  o tipo guerra o di
          munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
          di collaudo.
              La  detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
          da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi
          di   pubblica   sicurezza,   approvato  con  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per
          le  armi  comuni  da  sparo  e  di  sei  per le armi di uso
          sportivo.  Per  le  armi da caccia resta valido il disposto
          dell'art.  37,  comma  2,  della legge 11 febbraio 1992, n.
          157.  La  detenzione  di  armi  comuni  da  sparo in misura
          superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di
          collezione   da  parte  del  questore,  nel  limite  di  un
          esemplare  per  ogni  modello  del  catalogo  nazionale; il
          limite  di  un esemplare per ogni modello non si applica ai
          fucili  da  caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi
          ad avancarica.
              Restano  ferme  le  disposizioni  del testo unico delle
          leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
          armi  antiche.  Sono  armi  antiche  quelle ad avancarica e
          quelle  fabbricate  anteriormente  al  1890.  Per  le  armi
          antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
          anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
          emanarsi  di  concerto  tra  il Ministro per l'interno e il
          Ministro  per  i beni culturali entro sei mesi dall'entrata
          in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
          ai fini di cui al sesto comma.
              La  richiesta  della  licenza  al  questore deve essere
          effettuata  da  parte  di  coloro  che  gia' detengono armi
          comuni  da  sparo  in quantita' superiori a quelle indicate
          nel  sesto  comma  entro  il  termine di centottanta giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge.
              Per  la  raccolta  e la collezione di armi di qualsiasi
          tipo  e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
          Il  divieto  non  si  applica  alle raccolte per ragioni di
          commercio e di industria.
              Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
          sesto,  ottavo  e nono comma e' punito con la reclusione da
          uno  a  quattro  anni  e  con  la  multa da L. 400.000 a L.
          2.000.000".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 80 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  80. - L'autorita' di pubblica sicurezza non puo'
          concedere  la  licenza  per l'apertura di un teatro o di un
          luogo   di   pubblico   spettacolo,  prima  di  aver  fatto
          verificare  da  una  commissione  tecnica la solidita' e la
          sicurezza  dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente
          adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
              Le  spese  dell'ispezione  e  quelle  per  i servizi di
          prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
          la licenza".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose
          antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.   128.  -  I  fabbricanti,  i  commercianti,  gli
          esercenti  e le altre persone indicate negli articoli 126 e
          127  non  possono compiere operazioni se non con le persone
          provviste  della  carta  di  identita'  di  altro documento
          munito   di  fotografia,  proveniente  dall'amministrazione
          dello Stato.
              Essi  devono  tenere  un  registro delle operazioni che
          compiono  giornalmente, in cui sono annotate le generalita'
          di  coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e
          le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
              Tale  registro  deve  essere  esibito agli ufficiali ed
          agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
              Le  persone  che  compiono operazioni con gli esercenti
          sopraindicati,   sono   tenute   a  dimostrare  la  propria
          identita' nei modi prescritti.
              L'esercente,  che  ha  comprato cose preziose, non puo'
          alterarle  o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
          tranne   che   si  tratti  di  oggetti  comprati  presso  i
          fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
              - Per  il  riferimento  al  regio decreto del 31 agosto
          1907, n. 690, si vedano le note alle premesse. Si trascrive
          il  testo  vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto
          1907, n. 690:
              "Art. 43. - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli
          altri  Ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire
          la  qualita'  di  agente di pubblica sicurezza alle guardie
          telegrafiche  e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche'
          posseggano   i  requisiti  determinati  dal  regolamento  e
          prestino  giuramento  innanzi al pretore come pure ad altri
          agenti    destinati    dal    Governo   all'esecuzione   ed
          all'osservanza   di  speciali  leggi  e  regolamenti  dello
          Stato".
              - Per  il  riferimento al regio decreto 20 agosto 1909,
          n. 666, si vedano le note alle premesse. L'art. 81 e' stato
          abrogato dal decreto qui pubblicato.