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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001, n. 310

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).

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Testo in vigore dal: 17-8-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20,  comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
succesive modificazioni, allegato 1, n. 85;
  Visto il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
  Visto il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
  Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
  Visto  il  decreto-legge  18 aprile  1950, n. 142, convertito dalla
legge 16 giugno 1950, n. 331;
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 415;
  Visto il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;
  Considerato  che,  al  n.  85  dell'allegato 1 della legge 15 marzo
1997,   n.  59,  per  mero  errore  materiale,  in  luogo  del  regio
decreto-legge  6 novembre  1930,  n.  1585,  recante  norme  circa il
commercio  dei  prodotti  contenenti  alcool metilico od altri alcoli
diversi  dall'etilico,  e'  stato  citato il regio decreto 6 novembre
1930,  n.  1643,  recante il regolamento di servizio della Guardia di
finanza;
  Visto  l'articolo 2  del  decreto-legge  18 giugno  1986,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
sottopone   a  regime  di  vigilanza  fiscale  gli  alcoli  metilico,
propilico ed isopropilico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  1o agosto  1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, recante
la   disciplina   fiscale   degli   alcoli   metilico,  propilico  ed
isopropilico;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  4 luglio  1989,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del  30 agosto 1989,
recante  l'istituzione  della  bolletta  di  accompagnamento  per  la
circolazione  in  tutto  il  territorio della Repubblica degli alcoli
metilico, propilico ed isopropilico;
  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, ed in particolare dell'articolo 67, comma 1, che prevede che con
decreto   del   Ministro   delle   finanze,   da   emanare  ai  sensi
dell'articolo 17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite  le  norme regolamentari per l'applicazione del testo unico
medesimo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n.
689,  recante  norme  per  l'effettuazione del rimborso delle imposte
sulla produzione e sui consumi;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524,
recante  norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle
bevande alcoliche in usi esenti da accisa;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148,
recante  modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210,
concernente   norme   per  estendere  alla  circolazione  interna  le
disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti
sottoposti al regime delle accise;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219,
concernente  l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai
vincoli  di  deposito  e  di  circolazione  previsti  per  i prodotti
sottoposti  ad  accisa  per  le bevande preparate con impiego di vini
aromatizzati,  liquori,  acquaviti,  alcole etilico ed altre sostanze
analcoliche,  aventi  titolo  alcolometrico  non superiore all'11 per
cento in volume;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n.
383,  recante  norme  per  la  determinazione  dei  limiti  dei  cali
tecnicamente  ammissibili  nella lavorazione dei prodotti soggetti ad
accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153,
pubblicato  nel supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale
n.  97  del  27 aprile  2001, regolamento recante disposizioni per il
controllo   della   fabbricazione,   trasformazione,  circolazione  e
deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al
regime  delle  accise,  nonche'  per  l'effettuazione della vigilanza
fiscale  sugli  alcoli  metilico,  propilico  ed isopropilico e sulle
materie prime alcoligene;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
finanze,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio con l'estero, della sanita', dell'interno e delle politiche
agricole e forestali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Regime dei recinti dei depositi fiscali

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto
legislativo  26 ottobre  1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole
etilico,  birra  e  prodotti  alcoligeni  intermedi,  confezionati in
recipienti  ermeticamente  chiusi,  istituiti nelle aree dei depositi
doganali  di  tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n.
2454  della  Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza
degli  esercenti  l'autotrasporto  di  cose  per  conto terzi e degli
esercenti  l'attivita'  di  spedizione,  per  recinto  si  intende la
delimitazione  dei  locali  o  degli spazi destinati a tali prodotti,
distinti   dai   locali   o  dagli  spazi,  anch'essi  opportunamente
delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad
accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non
e' soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto
legislativo  n.  504  del  1995,  e'  tenuto,  distintamente per ramo
d'imposta,  un  registro  di  carico  e scarico, con riferimento alla
documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo 12 del decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle
aree  suddette  ed  impegnati  nel carico e nello scarico delle merci
sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali
o  spazi  gestiti  in  regime  di  deposito  fiscale od in quello dei
reparti  di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina
di  cui  al  presente comma si rende applicabile anche per ogni altro
impianto,  escluse le fabbriche, svolgente attivita' per conto di una
pluralita'  di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia
delle  dogane  che  l'adozione della procedura per la reimmissione in
regime  sospensivo  di  cui  all'articolo 6,  comma  6,  del predetto
decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze
operative.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della legge
          15 marzo 1997, n. 59:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dal medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              -  Si trascrive il testo del punto n. 85, dell'allegato
          1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
                "85)   Procedimenti   relativi   al  controllo,  alla
          commercializzazione e al deposito degli alcoli:
                  regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
                  regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
                  regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
                  decreto-legge  18 aprile  1950,  n. 142, convertito
          dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo 1968, n.
          415;
                  decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464".
              - Il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  15 dicembre 1909, n. 292, reca:
          "Approvazione    dell'annesso    nuovo    regolamento    in
          sostituzione  a  quello per la esecuzione delle leggi sugli
          spiriti".
              - Il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, pubblicato
          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          23 dicembre  1930,  n.  297,  reca: "Approvazione del nuovo
          regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza".
              -   Il   regio   decreto  27 novembre  1933,  n.  1604,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 dicembre 1933, n.
          285,  reca: "Norme per l'attuazione del regio decreto-legge
          2 febbraio  1933,  n.  23,  che stabilisce nuove misure per
          ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando".
              -  Il  decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito
          dalla  legge  16 giugno  1950,  n.  331,  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   18 aprile   1950,   n.   90,   reca:
          "Modificazioni   al   regime   fiscale  degli  spiriti  per
          agevolare  la  distillazione  del  vino e alle disposizioni
          relative  alla minuta vendita degli estratti ed essenze per
          la preparazione di liquori.".
              -  La  legge  28 marzo  1968,  n. 415, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   18 aprile   1968,   n.   99,   reca:
          "Modificazioni al regime fiscale degli alcoli".
              -  Il  decreto  legislativo  27 novembre  1992, n. 464,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 novembre 1992, n.
          282, reca: "Attuazione dell'art. 36 della legge 19 febbraio
          1992,  n. 142, recante delega legislativa al Governo per le
          modifiche   al  sistema  di  accertamento  dell'imposta  di
          fabbricazione della birra".
              -  Il  regio  decreto-legge  6 novembre  1930, n. 1585,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 dicembre 1930, n.
          290, reca: "Norme circa il commercio di prodotti contenenti
          alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge
          18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
              "Art.  2.  -  1.  Gli  alcoli  metilico,  propilico  ed
          isopropilico   sono   soggetti   alla   disciplina  fiscale
          prescritta  per  i  benzoli,  toluoli,  xiloli  e  per  gli
          idrocarburi  paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come
          previsto   dal   decreto-legge   8 ottobre  1976,  n.  691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1976,  n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982,
          n.  688,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27
          novembre 1982, n. 873.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  norme per il controllo della produzione, del
          deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di
          cui al comma 1.
              2-bis.  Sono  escluse dalla normativa di cui all'art. 5
          del  decreto  del  Ministro  delle  finanze 1o agosto 1986,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 5 agosto
          1986,  le  aziende  che  utilizzano l'alcool metilico per i
          soli processi di saldatura.
              2-ter.  Con  decreto del Ministro delle finanze, previo
          parere   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sono  stabiliti  le categorie di aziende
          che  beneficiano  dell'esenzione  di cui al comma 2-bis e i
          quantitativi,  comunque  non  superiori  a  60 litri annui,
          acquistabili   dalle   stesse   per  le  normali  attivita'
          produttive.
              3.  (Comma  abrogato  dall'art.  49,  legge 22 febbraio
          1994, n. 146).
              4.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, i
          trasgressori  sono  puniti  con  la  pena  da 1 a 5 anni di
          reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del
          trasporto  dei  prodotti  indicati  nel  comma  3  senza il
          documento  di  accompagnamento  prescritto, o con documento
          falso, alterato o contenente false indicazioni.".
              -  Il  decreto  del  Ministero  delle finanze 1o agosto
          1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1986, n.
          180,  reca:  "Disciplina  fiscale  degli  alcoli  metilico,
          propilico ed isopropilico.".
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1989, n. 202,
          reca: "Istituzione della bolletta di accompagnamento per la
          circolazione  in tutto il territorio della Repubblica degli
          alcoli metilico, propilico ed isopropilico.".
              -  Si  trascrive  il testo del comma 1 dell'art. 67 del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
              "1.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   sono   stabilite  le  norme  regolamentari  per
          l'applicazione  del  presente  testo unico, con particolare
          riferimento     all'accertamento     e    contabilizzazione
          dell'imposta,  all'istituzione  dei  depositi  fiscali,  al
          riconoscimento  delle  qualita' di operatore professionale,
          di  rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa
          dalle  accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni,
          abbuoni   o   restituzioni,   al   riconoscimento   di  non
          assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione
          della  vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e
          deposito  dei  prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza
          fiscale,   alla   cessione   dei   contrassegni  di  Stato,
          all'istituzione  degli  uffici  finanziari  di fabbrica. In
          attuazione  dei  criteri  di  carattere  generale stabiliti
          dalle  norme  regolamentari,  l'amministrazione finanziaria
          impartisce  le  disposizioni specifiche per i singoli casi.
          Fino  a  quando  non  saranno  emanate  le  predette  norme
          regolamentari  restano  in vigore quelle vigenti, in quanto
          applicabili.  I  cali ammissibili all'abbuono dell'imposta,
          fino  a  quando  non  saranno  determinati  con  il decreto
          previsto  dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle
          percentuali stabilite dalle norme vigenti.".
              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 12 dicembre
          1996,   n.   689,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 gennaio  1997,  n.  19, reca: "Regolamento recante norme
          per   l'effettuazione  del  rimborso  delle  imposte  sulla
          produzione e sui consumi.".
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996,
          n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996,
          n.  237,  reca: "Regolamento recante norme per disciplinare
          l'impiego  dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in
          usi esenti da accisa".
              - Il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997,
          n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1997,
          n. 133, reca: "Regolamento recante modificazioni al decreto
          ministeriale  25 marzo  1996, n. 210, concernente norme per
          estendere   alla   circolazione   interna  le  disposizioni
          relative  alla  circolazione  intracomunitaria dei prodotti
          soggetti al regime delle accise.".
              - Il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997,
          n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997,
          n.   165,   reca:   "Regolamento   concernente  l'esenzione
          dall'obbligo  del  contrassegno  di  Stato e dal vincoli di
          deposito   e   di  circolazione  previsti  per  i  prodotti
          sottoposti  ad  accisa per le bevande preparate con impiego
          di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed
          altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non
          superiore all'11 per cento in volume".
              -  Il  decreto  del Ministro delle finanze 18 settembre
          1997,   n.   383,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 novembre  1997,  n. 258, reca: "Regolamento recante norme
          per  la  determinazione  dei  limiti  dei cali tecnicamente
          ammissibili  nella  lavorazione  dei  prodotti  soggetti ad
          accisa, ai fini della concessione dell'abbuono".
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001,
          n.  153,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla
          Gazzetta   Ufficiale   27 aprile   2001,   n.   97,   reca:
          "Regolamento  recante  disposizioni  per il controllo della
          fabbricazione,   trasformazione,  circolazione  e  deposito
          dell'alcole  etilico  e delle bevande alcoliche, sottoposti
          al  regime  delle accise, nonche' per l'effettuazione della
          vigilanza  fiscale  sugli  alcoli  metilico,  propilico  ed
          isopropilico e sulle materie prime alcoligene".

          Note all'art. 1:
              -  Si  trascrivono  i  testi  dell'art.  28,  comma 4 e
          dell'art.  29  del  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le
          note alle premesse):
                4.  Nei  recinti  dei  depositi  fiscali  non possono
          essere  detenuti  prodotti  alcolici  ad  imposta  assolta,
          eccetto   quelli  strettamente  necessari  per  il  consumo
          aziendale,   stabiliti   per   quantita'   e  qualita'  dal
          competente ufficio tecnico di finanza".
              "Art. 29 (art. 25 testo unico spiriti 1924 - articoli 5
          e  6  regio  decreto-legge  n.  23/1933  - articoli 20 e 22
          decreto-legge  n.  1200/1948  -  art.  20  decreto-legge n.
          142/1950  -  articoli 4 e 13 decreto-legge n. 3/1956 - art.
          14-bis  decreto-legge  n.  216/1978 - art. 8 legge 11 marzo
          1988,  n.  67  -  art.  5  legge  28 marzo  1968,  n. 415.)
          (Deposito  di  prodotti alcolici assoggettati ad accisa). -
          1.   Gli   esercenti   impianti   di   trasformazione,   di
          condizionamento  e  di  deposito  di  alcole  e  di bevande
          alcoliche   assoggettati   ad   accisa  devono  denunciarne
          l'esercizio  all'ufficio tecnico di finanza, competente per
          territorio.
              2.  Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
          gli  esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
          con  denaturante  generale  in  quantita'  superiore  a 300
          litri.
              3.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  denuncia  gli
          esercenti il deposito di:
                a) alcole,  frutta  allo spirito e bevande alcoliche,
          confezionati  in  recipienti di capacita' non superiore a 5
          litri  ed  aromi  alcolici per liquori o per vermouth e per
          altri  vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
          non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di
          Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
                b) alcole  non denaturato, aromi alcolici per bevande
          diverse   dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta  sotto
          spirito  e  profumerie  alcoliche  prodotte  con alcole non
          denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
                c) aromi   alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
          superiore  a  0,5  litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
          alla vendita;
                d) profumerie   alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato,  condizionate  secondo  le  modalita' stabilite
          dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
          a 5000 litri;
                e) birra,  vino e bevande fermentate diverse dal vino
          e   dalla   birra   se  non  destinate,  queste  ultime,  a
          distillerie;
                f) vini    aromatizzati,    liquori    e   acquaviti,
          addizionati  con  acqua  gassata,  semplice  o  di soda, in
          recipienti   contenenti   quantita'   non  superiore  a  10
          centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico non superiore
          all'11 per cento in volume.
              4.  Gli  esercenti  impianti,  depositi  ed esercizi di
          vendita  obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
          muniti  di  licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
          al  pagamento  di  un  diritto  annuale  e sono obbligati a
          contabilizzare  i prodotti in apposito registro di carico e
          scarico.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  del
          predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
          prodotti  alcolici  e  gli esercenti depositi di profumerie
          alcoliche  condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono  essere  modificati  i casi di esclusione di cui al
          comma  3  e  possono essere stabilite eccezioni all'obbligo
          della  tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
          o  negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
          clandestina  o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle
          bevande alcoliche".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 504 del regolamento
          CEE  n.  2454  della  Commissione  del  2 luglio  1993 (ora
          divenuto  art.  525  del  regolamento  CEE  n.  2454  della
          Commissione    del   2 luglio   1993,   a   seguito   delle
          modificazioni  di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 993,
          del 4 maggio 2001, entrato in vigore dal 1o luglio 2001):
              "Art.  525.  -  1.  I  depositi  doganali pubblici sono
          classificati come segue:
                a) tipo  A,  se  sono  sotto  la  responsabilita' del
          depositario;
                b) tipo  B,  se  sono  sotto  la  responsabilita'  di
          ciascun depositante;
                c) tipo F, se sono gestiti dall'autorita' doganale.
              2.  Quando  i  depositi  doganali  sono  privati  e  la
          responsabilita'  ricade  sul depositante, che si identifica
          con    il   depositario,   senza   essere   necessariamente
          proprietario   delle   merci,   si   applica   la  seguente
          classificazione:
                a) tipo  D,  se  l'immissione  in  libera  pratica si
          effettua  secondo  la  procedura  di  domiciliazione e puo'
          basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantita' di
          merci  da  prendere  in  considerazione al momento del loro
          vincolo al regime;
                b) tipo  E, se il regime si applica, sebbene le merci
          non  debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto
          come deposito doganale;
                c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni
          specifiche di cui alle lettere a) e b).
              3.  Un'autorizzazione  per  un  deposito di tipo E puo'
          prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 12 del decreto del
          Ministro  delle  finanze  9 luglio  1996,  n.  524  (per il
          riferimento  al decreto ministeriale si vedano le note alle
          premesse):
              "Art. 12 (Scritturazione e conservazione dei registri).
          -  1.  I  registri previsti dal presente regolamento devono
          essere  approntati  dalle  ditte  interessate e sottoposti,
          prima  del  loro  uso, alla vidimazione dell'UTF competente
          per  territorio.  Alla  fine  dell'esercizio  finanziario i
          registri  devono  essere  chiusi  e  le  giacenze effettive
          finali  devono  essere  riportate  sui  registri  dell'anno
          successivo.  E'  fatto obbligo all'esercente di custodire i
          registri  e  la  documentazione  di  accompagnamento  per i
          cinque   anni   successivi   alla  chiusura  dell'esercizio
          finanziario.
              2.  I registri possono essere costituiti da schede o da
          fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti
          in  modelli,  idonei alla scritturazione mediante procedure
          informatizzate,  preventivamente  approvati  dal competente
          UTF.
              3.  I registri ed i documenti di accompagnamento devono
          essere  scritturati  senza  correzioni  o  raschiature;  le
          parole  e  i numeri errati devono essere annullati mediante
          una  linea  orizzontale  in  modo  da restare leggibili; le
          annotazioni    esatte    devono    essere    riportate   in
          corrispondenza.
              4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al
          precedente  comma  3, si considera irregolare la tenuta del
          registro  quando  la differenza fra la giacenza contabile e
          quella  effettiva  superi i limiti previsti dalla normativa
          doganale".
              -  Si  trascrive  il  testo  del  comma  6, art. 6, del
          decreto   legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504  (per  il
          riferimento  al  decreto legislativo si vedano le note alle
          premesse):
              "6.  Le  disposizioni del comma 3 si applicano anche ai
          prodotti  assoggettati  ad accisa e gia' immessi in consumo
          quando,  su  richiesta di un operatore nell'esercizio della
          propria  attivita'  economica,  sono avviati ad un deposito
          fiscale;  la  domanda  di rimborso dell'imposta assolta sui
          prodotti   deve   essere   presentata   prima   della  loro
          spedizione.  Per  il  rimborso si osservano le disposizioni
          dell'art. 14".