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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n. 304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal: 21-8-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge quadro  sull'inquinamento
acustico 26 ottobre 1995, n. 447; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  1o
dicembre  1997,  recante  determinazione  dei  valori  limite   delle
sorgenti sonore; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16  marzo   1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2000; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 1o febbraio 2001; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2001; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della sanita'; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore  prodotte
nello  svolgimento  delle  attivita'   motoristiche   di   autodromi,
((aviosuperfici, luoghi in cui  si  svolgono  attivita'  sportive  di
discipline olimpiche in forma stabile,)) piste motoristiche di  prova
e per attivita' sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.