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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 21 maggio 2001, n. 296

Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

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Testo in vigore dal: 3-8-2001
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124, concernente
"Ridefinizione   del   sistema   di  partecipazione  al  costo  delle
prestazioni   sanitarie   e  del  regime  delle  esenzioni,  a  norma
dell'articolo 59,  comma  50,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449",
con  particolare  riguardo  all'articolo 5,  ove  e'  previsto che il
Ministro della sanita', con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400,
individui,  rispettivamente,  le  condizioni  di  malattia croniche o
invalidanti  e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione  alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria
indicate dai medesimi regolamenti;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento
recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti
ai   sensi   dell'articolo 5,   comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  29 aprile  1998,  n.  124",  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n.  174/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre
1999,   ed  in  particolare  l'articolo 6,  laddove  si  dispone  che
l'aggiornamento     sia     effettuato    secondo    le    previsioni
dell'articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  aggiornare  il  decreto  ministeriale
28 maggio  1999, n. 329, e le elencazioni ivi allegate, tenendo conto
anche  delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai
diversi soggetti interessati;
  Visto  il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita', nella
seduta del 12 luglio 2000;
  Acquisito  il parere della conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 1 febbraio 2001;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la  nota  di  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei
Ministri   n.   100.1/2112-G/2643,   dell'11 maggio   2001,  a  norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

                               Adotta
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  1  del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329,
"Regolamento  recante norme di individuazione delle malattie croniche
e  invalidanti  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 1, lettera a), del
decreto   legislativo   29 aprile   1998,   n.  124",  e'  modificato
conformemente all'allegato 1, che forma parte integrante del presente
regolamento.
  2.  Gli  assistiti  gia'  in  possesso  di  attestato  di esenzione
rilasciato  ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329,
hanno  diritto  a fruire delle nuove prestazioni in esenzione, per le
condizioni   e  malattie  individuate  nell'allegato  1  al  presente
regolamento,  a  partire dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento. In relazione alle condizioni di esenzione modificate dal
presente  decreto,  le regioni stabiliscono i tempi per l'adeguamento
dei  relativi  attestati  di  esenzione e le aziende unita' sanitarie
locali  provvedono  al  conseguente  aggiornamento delle attestazioni
gia' rilasciate.
  3.   Le  stesse  aziende  unita'  sanitarie  locali  assicurano  la
comunicazione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera
scelta  dei  contenuti  del  presente  regolamento e delle specifiche
modalita' di applicazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 21 maggio 2001
                                                Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3 Sanita', foglio n. 110
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di leggi
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante: "Ridefinizione
          del  sistema  di  partecipazione al costo delle prestazioni
          sanitarie  e  del regime delle esenzioni, a norma dell'art.
          59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449":
              "Art.  5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
          particolari  condizioni  di  malattia).  -  1. Con distinti
          regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono individuate, rispettivamente:
                a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti,
                b) le malattie rare.
              Le  condizioni  e  malattie di cui alle lettere a) e b)
          danno  diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione per le
          prestazioni  di  assistenza sanitaria indicate dai medesimi
          regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il
          Ministro  della  sanita' tiene conto della gravita' clinica
          del  grado  di  invalidita'  nonche' della onerosita' della
          quota  di  partecipazione  derivante dal costo del relativo
          trattamento.
              2.  I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di
          assistenza  sanitaria  correlate  a  ciascuna condizione di
          malattia  ed  alle  relative  complicanze,  per le quali e'
          riconosciuta  l'esenzione  dalla  partecipazione  al costo,
          tenendo conto:
                a) della  loro  inclusione  nei livelli essenziali di
          assistenza;
                b) della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio
          della  evoluzione  della  malattia  e  dell'efficacia per a
          prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
                c) della   definizione  dei  percorsi  diagnostici  e
          terapeutici.
              I  regolamenti  individuano  altresi'  le condizioni di
          malattia  che  danno  diritto  all'esenzione  dal pagamento
          della  quota  fissa  di  cui  all'art.  3,  comma 9, per le
          prestazioni  cui  e'  necessario  ricorrere  con  frequenza
          particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti.
              3.  L'esenzione  dalla  partecipazione  al costo per le
          prestazioni  di  assistenza  sanitaria correlate a ciascuna
          malattia e' riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.
              4.   Sono   escluse   dall'esenzione   le   prestazioni
          finalizzate  all'accertamento  delle condizioni di malattia
          che  danno  diritto  all'esenzione,  ad eccezione di quelle
          individuate  dal regolamento di cui al comma 1, lettera b),
          per  la diagnosi delle malattie rare. Sono altresi' esclusi
          dall'esenzione  i  farmaci  collocati  nella  classe di cui
          all'art.  8,  comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre
          1993, n. 537.
              5.  Con  il  regolamento di cui al comma 1, lettera b),
          sono   altresi'  individuate  specifiche  forme  di  tutela
          garantite  ai  soggetti  affetti  da  patologie  rare,  con
          particolare riguardo alla disponibilita' dei farmaci orfani
          ed  all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di
          assistenza.
              6.  Le  condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono
          aggiornate  con  la  procedura di cui all'art. 17, comma 3,
          della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  dei
          risultati   della   ricerca   applicata  e  delle  evidenze
          scientifiche,   nonche'   dello   sviluppo   dei   percorsi
          diagnostici    e   terapeutici.   Entro   sessanta   giorni
          dall'entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle
          percentuali  di  invalidita'  per le minorazioni e malattie
          invalidanti   il   Ministro   della   sanita'  provvede  ad
          aggiornare  il  regolamento  di cui al comma 1, lettera a),
          inserendovi  le eventuali ulteriori patologie invalidanti e
          le  correlate  prestazioni  per le quali e' riconosciuto il
          diritto  all'esenzione  dalla partecipazione al costo. Fino
          all'aggiornamento  del  regolamento,  agli assistiti di cui
          all'art.   6,   commi  1  e  2,  del  decreto  ministeriale
          1 febbraio  1991  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32
          del   7 febbraio   1991   e   successive  modificazioni  ed
          integrazioni,     e'     confermata    l'esenzione    dalla
          partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata
          dallo  stesso  art.  6  e dall'art. 1, comma 3, della legge
          23 dicembre 1994, n. 724, nonche' l'esenzione agli invalidi
          civili minori di anni 18 con indennita' di frequenza e alle
          vittime  del terrorismo e della criminalita' organizzata di
          cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.
              7.   Ai   soli   fini   dell'assistenza  sanitaria,  la
          percentuale      di      invalidita'      dei      soggetti
          ultra-sessantacinquenni   e'   determinata   in  base  alla
          presenza  di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
          le funzioni proprie della loro eta'."
          Note al preambolo:
              -  Per  il  testo  dell'art.  5 del decreto legislativo
          29 aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro e di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              -   Si   riporta  il  testo  del  decreto  ministeriale
          28 maggio 1999, n. 329 (Regolamento di individuazione delle
          malattie  croniche  e  invalidanti  ai  sensi dell' art. 5,
          comma  1,  lettera  a),  del  decreto legislativo 29 aprile
          1998, n. 124).
              "Art.  6  (Aggiornamento). - 1. Il presente regolamento
          e'  aggiornato  secondo quanto previsto dall'art. 59, comma
          50,  lettera  f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
          riferimento   allo  sviluppo  dei  percorsi  diagnostici  e
          terapeutici  di  cui  all'art.  1,  comma  28,  della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  all'evoluzione delle
          conoscenze scientifiche e tecnologiche".
          Nota all'art. 1:
              -  Allegato  1 al citato decreto ministeriale 28 maggio
          1999, n. 329, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
          del 25 settembre 1999 supplemento ordinario.