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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 maggio 2001, n. 295

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego.

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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-8-2001
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  ed,  in  particolare,
l'articolo  45,  comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  contenenti norme intese a ridefinire il sistema
degli   incentivi   all'occupazione,  ivi  compresi  quelli  relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, emanato in
attuazione  della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo
24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e
modalita'  di  concessione  delle  agevolazioni  previste dal decreto
medesimo;
  Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la
concessione  di  incentivi  a favore dell'autoimpiego entro il limite
stabilito  dalla  regola de minimis cosi' come definita dalle vigenti
disposizioni comunitarie;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001
(parere n. 93/2001);
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota DAGL 1/1.1.4/31890/4.6.86 del 24 maggio 2001);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento l'espressione:
    a)  "decreto legislativo" indica il decreto legislativo 21 aprile
2000,  n.  185,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 6 luglio 2000, n. 156;
    b) "Sviluppo Italia" indica la societa' Sviluppo Italia S.p.a. di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo;
    c) "territori agevolati" indica i territori indicati all'articolo
14  del  decreto  legislativo,  nei  quali sono applicabili le misure
incentivanti di cui al presente regolamento;
    d) "progetto"  indica  il  documento  tecnico in cui e' descritta
l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative
necessarie  a  realizzarla,  e'  dimostrata  la fattibilita' tecnica,
economica   e  finanziaria  dell'iniziativa  e  la  sua  redditivita'
economica;
    e) "de minimis" indica la regola di diritto comunitario di cui al
regolamento  (CE)  n.  69/2001  della Commissione europea, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  010 del
12 gennaio  2001.  L'importo  fissato  quale  soglia  de  minimis  e'
attualmente  pari  a  100.000  euro nell'arco di tre anni, decorrenti
dalla  concessione  del  primo aiuto de minimis e comprende qualsiasi
aiuto pubblico accordato alla stessa impresa a tale titolo;
    f)  "tasso di riferimento" indica il tasso di riferimento fissato
periodicamente  dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee;
    g) "franchising"  indica un accordo che comporta la licenza di un
insieme  di  diritti  di  proprieta'  immateriale  che  riguardano in
particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione
di  beni  o  servizi.  Oltre  alla  licenza dei diritti di proprieta'
immateriale,   l'affiliante   ("franchisor")  fornisce  all'affiliato
("franchisee"),   durante   il   periodo   di  vigenza  dell'accordo,
un'assistenza  tecnica  o  commerciale:  licenza e assistenza formano
parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising;
    h) "microimpresa"  indica  l'impresa che, nel rispetto dei limiti
di  indipendenza, di fatturato e di totale di bilancio fissati per la
piccola  impresa,  occupa  un  numero  di  dipendenti non superiore a
dieci,  come  previsto  dalla  raccomandazione della Commissione, del
3 aprile  1996,  n. 280/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile 1996.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
          1999,  n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali), e'
          il seguente:
              "1.  Allo  scopo  di  realizzare un sistema efficace ed
          organico  di  strumenti  intesi a favorire l'inserimento al
          lavoro  ovvero  la ricollocazione di soggetti rimasti privi
          di  occupazione,  il Governo e' delegato ad emanare, previo
          confronto   con  le  organizzazioni  sindacali maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori,  entro  il  31 dicembre  1999,  uno o piu'
          decreti  legislativi  contenenti norme intese a ridefinire,
          nel  rispetto  degli  indirizzi dell'Unione europea e delle
          competenze  previste  dal  decreto  legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  il sistema degli incentivi all'occupazione
          ivi  compresi  quelli relativi all'autoimprenditorialita' e
          all'autoimpiego,  con  particolare riguardo all'esigenza di
          migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a)  razionalizzazione  delle  tipologie delle diverse
          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione
          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
          particolare riguardo:
                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari
          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo
          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di disagio;
                  3)  al  grado  dello svantaggio occupazionale nelle
          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
          di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
                  4)   al   grado   dello   svantaggio  occupazionale
          femminile nelle diverse aree del Paese;
                  5)  alla  finalita'  di favorire la stabilizzazione
          dei posti di lavoro;
                  6)  alla maggiore  intensita'  della  misura  degli
          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
          abbiano  rispettato  le  prescrizioni  sulla salute e sulla
          sicurezza  dei  lavoratori previste dal decreto legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626,  e  successive modificazioni,
          nonche'  per  le imprese che applicano nuove tecnologie per
          il  risparmio  energetico  e  l'efficienza energetica e che
          prevedono  il  ciclo  integrato delle acque e dei rifiuti a
          valle degli impianti;
                b)  revisione  e  razionalizzazione  dei  rapporti di
          lavoro  con  contenuto  formativo  in  conformita'  con  le
          direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
          previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
          n.  196,  e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
          a);
                c)   previsione  di  misure  per  favorire  forme  di
          apprendistato  di  impresa  e  il  subentro del tirocinante
          nell'attivita'   di  impresa  nonche'  estensione,  per  un
          triennio,   delle   disposizioni  del  decreto  legislativo
          28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di
          finanziamento;
                d)  revisione  delle misure di inserimento al lavoro,
          non  costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
          diretta  del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione dello
          strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,  il  sistema
          formativo  e  le  imprese,  secondo  modalita' coerenti con
          quanto   previsto  dagli  articoli  17  e  18  della  legge
          24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra
          i  tre  e  i  dodici  mesi,  in  relazione  al  livello  di
          istruzione,  alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa
          e   al   territorio   di   appartenenza,   e  la  eventuale
          corresponsione  di  un sussidio, variabile fra le 400.000 e
          le 800.000 lire mensili;
                e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
          e  d)  del  presente  comma  debbano  tendere a valorizzare
          l'inserimento  o il reinserimento al lavoro delle donne, al
          fine  di superare il differenziale occupazionale tra uomini
          e donne;
                f)  rafforzamento  delle  misure  attive  di gestione
          degli  esuberi  strutturali,  tramite ricorso ad istituti e
          strumenti,  anche  collegati  ad  iniziative  di formazione
          professionale,  intesi  ad assicurare la continuita' ovvero
          nuove  occasioni  di  impiego,  con rafforzamento del ruolo
          attivo  dei  servizi  per  l'impiego  a livello locale, per
          rendere  piu'  rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
          nel  rispetto  delle  competenze di cui alla legge 15 marzo
          1997,  n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469;
                g)   razionalizzazione   nonche'   estensione   degli
          istituti  di  integrazione  salariale  a tutte le categorie
          escluse,  da  collegare  anche  ad iniziative di formazione
          professionale,  superando  la  fase  sperimentale  prevista
          dall'art.  2,  comma  28,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  anche  attraverso interventi di modifica degli stessi
          istituti  di  integrazione  salariale, con previsione della
          costituzione  di  fondi  categoriali o intercategoriali con
          apporti  finanziari  di carattere plurimo, tenendo altresi'
          conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
          collettiva;
                h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
          due  anni,  della  possibilita'  per  i coltivatori diretti
          iscritti   agli   elenchi  provinciali,  di  avvalersi,  in
          relazione  alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
          collaborazioni  occasionali  di  parenti ed affini entro il
          terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
          corso  dell'anno,  assicurando  il rispetto delle normative
          relative  alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
          la   copertura   da   rischi   da  responsabilita'  civile,
          infortunio  o  morte  e  il  versamento di un contributo di
          solidarieta'   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti;
                i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
          in  caso  di  disoccupazione, con un trattamento di base da
          rafforzare   ed   estendere  con  gradualita'  a  tutte  le
          categorie  di  lavoratori  scarsamente  protette o prive di
          copertura,  fissando  criteri rigorosi per l'individuazione
          dei  beneficiari  e  prevedendo  la  obbligatorieta', per i
          lavoratori   interessati,   di   partecipare   a  corsi  di
          orientamento   e   di   formazione,   anche   condizionando
          l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
                l)    previsione    di   norme,   anche   di   natura
          previdenziale,  che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti a
          tempo  parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
          contribuire  alla crescita dell'occupazione giovanile anche
          attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
                m)  semplificazione  e snellimento delle procedure di
          riconoscimento  e  di attribuzione degli incentivi, tenendo
          conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
          ogni  caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori
          sociali,   anche   tramite   l'utilizzo   di   disposizioni
          regolamentari  adottate  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
          della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
          speditezza all'azione amministrativa;
                n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici
          delle   normative   e  delle  disposizioni  in  materia  di
          incentivi  all'occupazione  e di ammortizzatori sociali, al
          fine  di  consentire  la  piu' agevole conoscibilita' delle
          stesse;
                o)   previsione   di   meccanismi   e   strumenti  di
          monitoraggio  e  di  valutazione  dei risultati conseguiti,
          anche  in  relazione all'impatto sui livelli di occupazione
          femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
          di  cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
          competenti   e   tenuto   conto  dei  criteri  che  saranno
          determinati  dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59;
                p)  razionalizzazione  dei  criteri di partecipazione
          delle    imprese   al   finanziamento   delle   spese   per
          ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
                q)  previsione  che  tutte  le istanze di utilizzo di
          istituti    di    integrazione   salariale   e   di   altri
          ammortizzatori   sociali  vengano  esaminate  nel  rispetto
          dell'ordine cronologico di presentazione;
                r)  adeguamento  annuale,  a decorrere dal 1 gennaio,
          dell'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
          23  luglio  1991,  n.  223,  nella misura dell'80 per cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
          impiegati,  come  previsto  dal secondo comma dell'articolo
          unico  della  legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
          dal  comma  5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
          n.   299,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio 1994, n. 451;
                s)  previsione, per i soggetti impegnati in lavori di
          pubblica  utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
          dallo  Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
          attraverso  forme  di  riscatto  a carico dell'interessato,
          commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
          l'attuazione  dei  progetti,  relativamente  ai periodi non
          coperti da alcuna contribuzione".
              -  Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, reca:
          "Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione  dell'art.  45,  comma  1, della legge 17 maggio
          1999, n. 144".
              -  Il  testo  dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          come   modificato  dall'art.  74  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          le  materie  di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi  devono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 14 e 23 del citato
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
              "Art. 14 (Ambito territoriale di applicazione). - 1. Le
          misure   incentivanti   di  cui  al  presente  titolo  sono
          applicabili  nei  territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2
          dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di
          cui  all'art.  87  (gia' art. 92), paragrafo 3, lettera c),
          del  Trattato  di  Roma,  come  modificato  dal Trattato di
          Amsterdam,  nonche'  nelle  aree  svantaggiate  di  cui  al
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          14 marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni".
              "Art.  23  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  Alla
          societa'   Sviluppo  Italia  S.p.a.,  costituita  ai  sensi
          dell'art.  1  del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
          e'  affidato  il  compito  di  provvedere alla selezione ed
          erogazione   delle   agevolazioni,   anche  finanziarie,  e
          all'assistenza  tecnica  dei  progetti  e  delle iniziative
          presentate   ai   fini   della   concessione  delle  misure
          incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
              2.  Nell'attuazione  delle attribuzioni di cui al comma
          1,  la  societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a. stipula apposita
          convenzione  triennale  con il Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  sentito  il Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica,  entro  il
          sessantesimo  giorno  dalla data di emanazione del presente
          decreto.
              3.  La  societa'  di  cui  al  comma 1 e' autorizzata a
          stipulare  contratti  di  finanziamento  con  i beneficiari
          delle misure previste dal presente decreto.
              4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
          18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
              -  Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del
          12  gennaio  2001, relativo all'applicazione degli articoli
          87  e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza minore ("de
          minimis"),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L/010 del 13 gennaio 2001.