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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288

Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonchè dell'abbigliamento su misura.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/8/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/2001)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-8-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 4,  primo comma, lettera c), della legge 8 agosto
1985,  n.  443,  il  quale  prevede  che  i settori delle lavorazioni
artistiche,  tradizionali  e  dell'abbigliamento  su  misura  saranno
individuati  con  decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
  Considerato  che  occorre procedere alla individuazione dei settori
delle  lavorazioni  artistiche,  tradizionali e dell'abbigliamento su
misura,  ai  fini  della  definizione  dei  limiti dimensionali delle
imprese  artigiane  che  svolgono  la  propria  attivita' nei settori
stessi;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e
del 12 febbraio 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2001;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini  della  determinazione  dei  limiti  dimensionali delle
imprese  artigiane  di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della
legge  8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni
artistiche,  tradizionali  e  dell'abbigliamento  su  misura, come da
elenco   esemplificativo   allegato,   che,   vistato   dal  Ministro
proponente,  forma  parte  integrante  del  presente  regolamento, le
attivita' individuate sulla base delle seguenti definizioni:
    a) settore delle lavorazioni artistiche:
      1. Sono  da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le
produzioni  e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme,
modelli,  decori,  stili  e  tecniche, che costituiscono gli elementi
tipici  del  patrimonio  storico e culturale, anche con riferimento a
zone  di  affermata  ed  intensa  produzione artistica, tenendo conto
delle  innovazioni  che,  nel  compatibile  rispetto della tradizione
artistica,  da  questa  prendano  avvio  e qualificazione, nonche' le
lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
      2. Dette  attivita' sono svolte prevalentemente con tecniche di
lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con
l'ausilio   di   apparecchiature,   ad   esclusione  di  processi  di
lavorazione   interamente   in   serie;  sono  ammesse  singole  fasi
meccanizzate   o   automatizzate   di  lavorazione  secondo  tecniche
innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
      3. Rientrano   nel  settore  anche  le  attivita'  di  restauro
consistenti   in   interventi   finalizzati  alla  conservazione,  al
consolidamento  ed  al  ripristino di beni di interesse artistico, od
appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico,
bibliografico  ed  archivistico,  anche tutelati ai sensi delle norme
vigenti.
    b) settore delle lavorazioni tradizionali:
      1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le
attivita'  di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si
sono  consolidate  e  tramandate  nei  costumi e nelle consuetudini a
livello  locale,  anche in relazione alle necessita' ed alle esigenze
della  popolazione  sia  residente  che  fluttuante  nel  territorio,
tenendo  conto  di  tecniche innovative che ne compongono il naturale
sviluppo ed aggiornamento.
      2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente
manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature,
ad  esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di
fasi automatizzate di lavorazione.
      3. Rientrano  nel  settore  delle  lavorazioni  tradizionali le
attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.
      4. La  produzione  alimentare tradizionale e' quella risultante
da  tecniche  di  lavorazione  in cui sono riconoscibili gli elementi
tipici  della  cultura locale e regionale, il cui processo produttivo
mantiene  contenuti  e  caratteri  di  manualita'  e  i  processi  di
conservazione,  stagionatura  e  invecchiamento  avvengono con metodi
naturali;
    c) settore dell'abbigliamento su misura:
      1. Rientrano  nell'abbigliamento  su  misura  le  attivita'  di
confezione  e  di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di
abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli,
disegni  e  misure  forniti  dal cliente o dal committente, anche nei
normali rapporti con le imprese committenti.
      2. Tali    attivita'    vengono    svolte    secondo   tecniche
prevalentemente  manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di
apparecchiature,   ad   esclusione   di   processi   di   lavorazione
integralmente   in   serie   e   di  singole  fasi  automatizzate  di
lavorazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 302
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 4,  primo comma, lettera c), della legge 8 agosto
1985,  n.  443,  il  quale  prevede  che  i settori delle lavorazioni
artistiche,  tradizionali  e  dell'abbigliamento  su  misura  saranno
individuati  con  decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
  Considerato  che  occorre procedere alla individuazione dei settori
delle  lavorazioni  artistiche,  tradizionali e dell'abbigliamento su
misura,  ai  fini  della  definizione  dei  limiti dimensionali delle
imprese  artigiane  che  svolgono  la  propria  attivita' nei settori
stessi;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e
del 12 febbraio 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2001;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini  della  determinazione  dei  limiti  dimensionali delle
imprese  artigiane  di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della
legge  8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni
artistiche,  tradizionali  e  dell'abbigliamento  su  misura, come da
elenco   esemplificativo   allegato,   che,   vistato   dal  Ministro
proponente,  forma  parte  integrante  del  presente  regolamento, le
attivita' individuate sulla base delle seguenti definizioni:
    a) settore delle lavorazioni artistiche:
      1. Sono  da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le
produzioni  e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme,
modelli,  decori,  stili  e  tecniche, che costituiscono gli elementi
tipici  del  patrimonio  storico e culturale, anche con riferimento a
zone  di  affermata  ed  intensa  produzione artistica, tenendo conto
delle  innovazioni  che,  nel  compatibile  rispetto della tradizione
artistica,  da  questa  prendano  avvio  e qualificazione, nonche' le
lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
      2. Dette  attivita' sono svolte prevalentemente con tecniche di
lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con
l'ausilio   di   apparecchiature,   ad   esclusione  di  processi  di
lavorazione   interamente   in   serie;  sono  ammesse  singole  fasi
meccanizzate   o   automatizzate   di  lavorazione  secondo  tecniche
innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
      3. Rientrano   nel  settore  anche  le  attivita'  di  restauro
consistenti   in   interventi   finalizzati  alla  conservazione,  al
consolidamento  ed  al  ripristino di beni di interesse artistico, od
appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico,
bibliografico  ed  archivistico,  anche tutelati ai sensi delle norme
vigenti.
    b) settore delle lavorazioni tradizionali:
      1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le
attivita'  di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si
sono  consolidate  e  tramandate  nei  costumi e nelle consuetudini a
livello  locale,  anche in relazione alle necessita' ed alle esigenze
della  popolazione  sia  residente  che  fluttuante  nel  territorio,
tenendo  conto  di  tecniche innovative che ne compongono il naturale
sviluppo ed aggiornamento.
      2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente
manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature,
ad  esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di
fasi automatizzate di lavorazione.
      3. Rientrano  nel  settore  delle  lavorazioni  tradizionali le
attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.
      4. La  produzione  alimentare tradizionale e' quella risultante
da  tecniche  di  lavorazione  in cui sono riconoscibili gli elementi
tipici  della  cultura locale e regionale, il cui processo produttivo
mantiene  contenuti  e  caratteri  di  manualita'  e  i  processi  di
conservazione,  stagionatura  e  invecchiamento  avvengono con metodi
naturali;
    c) settore dell'abbigliamento su misura:
      1. Rientrano  nell'abbigliamento  su  misura  le  attivita'  di
confezione  e  di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di
abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli,
disegni  e  misure  forniti  dal cliente o dal committente, anche nei
normali rapporti con le imprese committenti.
      2. Tali    attivita'    vengono    svolte    secondo   tecniche
prevalentemente  manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di
apparecchiature,   ad   esclusione   di   processi   di   lavorazione
integralmente   in   serie   e   di  singole  fasi  automatizzate  di
lavorazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 302