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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2001, n. 281

Regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

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Testo in vigore dal: 28-7-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  27 luglio  2000,  n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Visto  in  particolare l'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n.
212,  che  rinvia all'emanazione di apposito regolamento l'attuazione
della disciplina relativa ai contribuenti non residenti in Italia;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  135,  recante
disposizioni  in  materia di trattamento di dati particolari da parte
di soggetti pubblici;
  Visto  l'articolo 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve,
ai  fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche  temporale,  dei  documenti  informatici,  le  disposizioni del
decreto  dirigenziale  31 luglio  1998  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre  1999,  n.  542,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il
regolamento   recante   le   modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Visto  in  particolare  l'articolo  3,  comma  2-ter,  del predetto
decreto  del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, secondo cui
la   dichiarazione   puo'   essere   presentata   in  via  telematica
direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e
2-bis;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Visto  l'articolo  24,  comma  39, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  ai  sensi  del  quale  il  pagamento  dei tributi e delle altre
entrate   puo'  essere  effettuato  anche  con  sistemi  diversi  dal
contante;
  Visto  il  comma 40 del predetto articolo 24 della legge n. 449 del
1997,  secondo  il  quale  le  modalita'  di esecuzione dei pagamenti
mediante  i  sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605,  recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al
codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, recante
modalita'  per  l'attribuzione  e comunicazione del numero del codice
fiscale,  per  la  richiesta  dei  duplicati  e  per la cancellazione
dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;
  Considerato  che occorre stabilire le modalita' di attuazione della
trasmissione  telematica delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti
da parte dei contribuenti non residenti in Italia;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 3-5393/UCL del 7 maggio 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti residenti all'estero
  1.   Il   codice   fiscale  richiesto  dai  contribuenti  residenti
all'estero  e'  attribuito  dall'Agenzia  delle  entrate anche per il
tramite dell'autorita' consolare territorialmente competente.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - La    legge   27 luglio   2000,   n.   212,   recante
          "Disposizioni  in  materia  di diritti del contribuente" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 177 del 31 luglio
          2000.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
          diritti   del   contribuente",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000:
              "Art.   14   (Contribuenti   non   residenti). - 1.  Al
          contribuente   residente   all'estero  sono  assicurate  le
          informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte,
          la    utilizzazione    di   moduli   semplificati   nonche'
          agevolazioni   relativamente  all'attribuzione  del  codice
          fiscale   e   alle   modalita'   di   presentazione   delle
          dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
              2.  Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  relativo  ai  poteri regolamentari dei Ministri nelle
          materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
          attuazione del presente articolo".
              - La   legge   31 dicembre   1996,   n.   675,  recante
          "Disposizioni  per  la  tutela  delle  persone  e  di altri
          soggetti  rispetto  al  trattamento dei dati personali", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
          1997.
              - Il  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n. 135, il
          quale reca "Disposizioni in materia di trattamento dei dati
          particolari  da  parte di soggetti pubblici", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1998.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  62 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8 febbraio 1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999.
              "Art.  62  (Certificazione  da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Secondo quanto previsto dall'art. 17
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 novembre
          1997,  n.  513,  le  pubbliche  amministrazioni  provvedono
          autonomamente  alla  certificazione  delle chiavi pubbliche
          dei  propri organi ed uffici, nell'attivita' amministrativa
          di  loro  competenza,  osservando  le  regole tecniche e di
          sicurezza  previste  dagli  articoli precedenti. A tal fine
          possono  avvalersi  dei  servizi  offerti  da certificatori
          inclusi nell'elenco pubblico di cui all'art. 8 dello stesso
          decreto,    nel    rispetto   delle   norme   vigenti   per
          l'aggiudicazione dei contratti pubblici.
              2.  Restano  salve  le  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, con
          riferimento  ai  compiti di certificazione e di validazione
          temporale  del  Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti
          che   utilizzano   la   rete   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni,   in  conformita'  alle  disposizioni  dei
          regolamenti  previsti  dall'art.  15,  comma 2, della legge
          15 marzo 1997, n. 59.
              3.  Restano salve le disposizioni contenute nel decreto
          del  Ministero  delle  finanze  31 luglio  1998, pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998,
          concernente   le   modalita'   tecniche   di   trasmissione
          telematica    delle    dichiarazioni,   e   le   successive
          modificazioni ed integrazioni".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998,  n.  322,  recante  le modalita' per la presentazione
          delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  e'  pubblicato,  nella
          versione  originaria,  nella  Gazzetta Ufficiale n. 208 del
          17 settembre 1998.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1999,  n.  542,  il quale ha introdotto alcune modifiche al
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 39 del
          17 febbraio 2000".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, commi 2, 2-bis,
          2-ter,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 7 settembre 1998, n. 208:
                "2.  La dichiarazione e' presentata in via telematica
          all'amministrazione  finanziaria, direttamente o tramite un
          incaricato  indicato  al  comma  3,  dalle  societa' di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, con capitale
          sociale  superiore  a  5  miliardi  di  lire al termine del
          periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a
          quello  in  cui  deve  essere  effettuata  la  trasmissione
          telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
          stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
          di  lire  al  termine  del menzionato periodo di imposta. I
          soggetti  incaricati  di  cui al comma 3 trasmettono in via
          telematica  le  dichiarazioni.  La  disposizione  di cui al
          primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di
          dipendenti  non  inferiore  a  cinquanta.  Il  collegamento
          telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
              2-bis.   Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa'  o  ente  possiede  i  requisiti  di  cui al comma
          precedente,  la trasmissione telematica delle dichiarazioni
          di  soggetti  appartenenti al gruppo puo' essere effettuata
          da  uno  o  piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in
          possesso   dei   menzionati   requisiti.   Si   considerano
          appartenenti  al gruppo l'ente o la societa' controllante e
          le  societa'  da questi controllate come definite dall'art.
          43-ter,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              2-ter.  La  dichiarazione puo' essere presentata in via
          telematica  direttamente  da contribuenti diversi da quelli
          indicati nei commi 2 e 2-bis".
              - Il  decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  che
          disciplina le modalita' tecniche di trasmissione telematica
          delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre
          a   registrazione  nonche'  di  esecuzione  telematica  dei
          pagamenti,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 187
          del 12 agosto 1998.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24, commi 39 e 40,
          della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.
                "39.  Il  pagamento dei tributi e delle altre entrate
          puo'  essere  effettuato  anche  con  sistemi  di pagamento
          diversi  dal contante; in caso di pagamento con assegno, se
          l'assegno  stesso risulta scoperto o comunque non pagabile,
          il versamento si considera omesso.
              40. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
          sistemi  di  cui  al comma 39 sono stabilite con uno o piu'
          decreti del Ministro delle finanze".
              - Il  decreto  ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814,
          recante:   "Disposizioni   in  materia  di  attribuzione  e
          comunicazione   del   numero  di  codice  fiscale,  per  la
          richiesta di duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe
          tributaria   di  soggetti  estinti",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreto  interministeriale, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge.