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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 280

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2007)
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Testo in vigore dal: 18-7-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.
569;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  comma  primo,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle
finanze,  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
         Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano

  1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni
e  urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonche'
dei  comuni in Provincia di Vicenza e in Provincia di Brescia, che ne
facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari
gestito  dalla  provincia  autonoma  di  Trento, sono esercitate, per
delega  dello  Stato,  dalle  province autonome, con decorrenza dalla
data prevista dal comma 4.
  1-bis.  Le  modalita'  di  attuazione  della disposizione di cui al
comma  1 riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e
di  Brescia  sono  stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma
interessata,   con   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del
territorio,  da  adottarsi  entro  un  anno  dalla data di entrata in
vigore della predetta disposizione.
  2.  Le  funzioni  amministrative  delegate vengono esercitate dagli
organi   provinciali   in  conformita'  alle  direttive  emanate  dal
Ministero  delle  finanze.  In  caso  di  difformita' dalle direttive
emanate  dal  Ministero  delle  finanze  o di persistenti inattivita'
degli  organi  provinciali  nell'esercizio  delle  funzioni delegate,
qualora  le  attivita'  relative  alle  materie  delegate  comportino
adempimenti  propri  dell'amministrazione  da svolgersi entro termini
perentori  previsti  dalla  legge  e  termini risultanti dalla natura
degli   interventi,  il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre  il
compimento  degli  atti relativi in sostituzione dell'amministrazione
provinciale.  Alle  riunioni  del  comitato  direttivo dell'organismo
tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province
autonome,  partecipano  anche i rappresentanti delle province stesse.
Il  predetto  comitato  direttivo  assicura  il coordinamento tecnico
delle  funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano
delegate con il presente decreto.
  3.  Le  province  sono, altresi', delegate a fissare le tipologie e
gli  importi  dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro
riscossione.   Gli  introiti  relativi  confluiscono  nei  rispettivi
bilanci  provinciali  secondo  le modalita' di cui all'articolo 5-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526,
inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
  4.  La  delega  delle funzioni amministrative statali in materia di
catasto,  terreni  e  urbano  alle  province  autonome di Trento e di
Bolzano   decorre   dalla  data  prevista  con  legge  regionale  per
l'operativita'  della  delega  da  parte  della  regione  stessa alle
province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano  delle  funzioni
amministrative   in   materia  di  libri  fondiari.  Il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con
effetto  dalla  stessa  data.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di
entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con
ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o piu'
provvedimenti  trasferisce  alle  province  medesime  i beni immobili
utilizzati  dalla  regione come sede degli uffici del catasto terreni
ed  urbano,  ivi  compresi  quelli  gia'  trasferiti dallo Stato alla
regione  per  l'esercizio  delle  medesime  funzioni,  i  beni mobili
relativi  nonche'  il  personale  addetto  agli  uffici  medesimi. Al
personale  trasferito  e'  assicurato  il  rispetto  della  posizione
giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.
  5.  I  provvedimenti  regionali  di trasferimento dei beni immobili
costituiscono  titolo  per la intavolazione e la voltura catastale, a
favore  delle  province,  dei beni immobili alle stesse trasferiti ai
sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle
relative  ai  beni  mobili  si  applica l'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
  6.  Le  somme  dovute  dallo  Stato  per  il rimborso alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  degli  oneri  conseguenti  allo
svolgimento  delle  funzioni  delegate sono determinate, al netto dei
tributi  speciali  introitati  nei  bilanci  provinciali, nell'ambito
dell'accordo  di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
  ((  6-bis.  In  caso  di  soppressione di una sezione distaccata di
tribunale  e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale
oppure  ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma
la  competenza  territoriale del giudice designato dal presidente del
tribunale,  ha  facolta'  di mantenere i preesistenti uffici tavolari
nelle sedi originarie. ))
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
                               CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
                                     bilancio  e della programmazione
                                     economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli