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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 maggio 2001, n. 277

Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2007)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 27-7-2001
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 114 del 18 maggio 1992, cosi' come modificato
dal  decreto  legislativo  10  settembre  1993, n. 360 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre
1993,  ed  in  particolare l'articolo 75, comma 3 che prevede che con
decreto  del Ministro dei trasporti siano stabilite le norme relative
alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi e
loro  componenti  ed entita' tecniche, nonche' gli articoli 107 comma
3,  e  114 commi 3 e 5, che prevedono rispettivamente per le macchine
agricole  e  per  le macchine operatrici che con decreto del Ministro
dei  trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole  (C.I.M.A.),  siano  stabilite  le modalita' per il rilascio
delle  omologazioni  delle  predette  macchine  e  loro componenti ed
entita' tecniche;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, cosi' come modificato
dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre 1996;
  Visti  gli  articoli 72 comma 8, 75 commi 5 e 6, 76 commi 6 e 7, 77
comma 1, 106 comma 7, del citato codice della strada;
  Visto  l'articolo  17  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
214 del 12 settembre 1988;
  Vista  la  legge  28  luglio 1993 n. 300, di ratifica ed esecuzione
dell'accordo  sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2
maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato
a  Bruxelles  il  17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993;
  Sentito  il  comitato  interministeriale  per  le macchine agricole
(C.I.M.A.)  nella riunione del 5 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo
107, comma 3 del codice della strada;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16
gennaio 1995, n. 94, con cui e' stato adottato il regolamento recante
norme  sulle  procedure  amministrative  di omologazione di veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
  Considerata  la  necessita'  di armonizzare le vigenti procedure di
omologazione con il quadro normativo comunitario, e di razionalizzare
le  stesse  nell'ambito  del processo di semplificazione delle prassi
amministrative  in  atto  presso  il  Ministero dei trasporti e della
navigazione;
  Visti  i  decreti  del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio  1995  e  4  agosto  1998 di recepimento rispettivamente delle
direttive  92/53/CEE  e 98/14/CE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  per  l'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
aprile 1994 relativo al recepimento della direttiva 92/61/CE inerente
il   riavvicinamento   delle  legislazioni  degli  Stati  membri  per
l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
  Vista  la  legge  8  agosto  1977,  n.  572,  recante  le  norme di
attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  delle Comunita' europee
concernenti  il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980,
n.  76,  concernente  le  disposizioni di carattere generale relative
alla  omologazione  CEE  di  trattori agricoli o forestali a ruote, e
norme  di  attuazione  delle prescrizioni tecniche concernenti taluni
loro elementi e caratteristiche;
  Visto  il  decreto  28  dicembre  1998,  n. 148/T, del Ministro dei
trasporti  e  della navigazione, cosi' come modificato dal decreto 25
luglio 2000, n. 94/T, del Ministro dei trasporti e della navigazione,
con   cui   e'  stato  definito  un  nuovo  assetto  delle  strutture
ministeriali;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 18 dicembre
  2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400,  nota n. 1236 del 5 aprile 2001 e relativa nota della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.96 del 19 aprile
2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme  del  presente regolamento riguardano le procedure di
omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58 e 59 del codice della strada, nonche' le procedure di omologazione
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati all'impiego nei
suddetti veicoli.
  2.   Il   presente   regolamento   non  riguarda  le  procedure  di
omologazione  comunitaria dei veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli.
                                  Avvertenza:
              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati   il   valore   e   l'efficacia  degli  atti  qui
                                  trascritti.

                              Note alle premesse:
              -  Si riporta il testo degli articoli 75, comma 3; 107,
          comma  3; e 114, commi 3 e 5; 72, comma 8; 75, commi 5 e 6;
          76,  commi  6  e  7;  77, comma 1; 106, comma 7, del codice
          della strada:
              "Art.  75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione e omologazione). - (Omissis).
              3.  I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
          entita'   tecniche,   prodotti   in  serie,  sono  soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento  di  cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
          prototipo,  secondo  le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro  dei  trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
          la  documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
          della domanda di omologazione.".
              "Art.  107  (Accertamento  dei  requisiti  di idoneita'
          delle macchine agricole). - (Omissis).
              3.  I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
          entita'  tecniche,  prodotti in serie, l'accertamento viene
          effettuato  su un prototipo mediante omologazione del tipo,
          secondo  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro dei
          trasporti,  sentito  il  Comitato  interministeriale per le
          macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del
          Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e
          di   rumore.   Fatti   salvi  gli  accordi  internazionali,
          l'omologazione  totale  o  parziale rilasciata da uno Stato
          estero   puo'   essere  riconosciuta  valida  in  Italia  a
          condizione di reciprocita'.".
              "Art.   114(Circolazione   su   strada  delle  macchine
          operatrici). - (Omissis).
              3.  Le macchine operatrici per circolare su strada sono
          soggette  altresi'  alla disciplina prevista dagli articoli
          99,  107,  108,  109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
          per  necessita'  funzionali  hanno sagome e massa eccedenti
          quelle  previste  dagli  articoli  61 e 62 sono considerate
          macchine  operatrici  eccezionali;  ad esse si applicano le
          norme previste dall'art. 104, comma 8.
              (Omissis).
              5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
          3,  nonche'  per  quelli riguardanti le modificazioni nella
          titolarita'    del   veicolo   ed   il   contenuto   e   le
          caratteristiche  della carta di circolazione sono stabilite
          con decreto del Ministro dei trasporti.".
              "Art.  72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
          motore e loro rimorchi). - (Omissis).
              8.  I  dispositivi  di  cui  ai  commi  precedenti sono
          soggetti   ad  omologazione  da  parte  del  Ministero  dei
          trasporti  -  Direzione  generale  della  M.C.T.C., secondo
          modalita' stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,
          salvo  quanto  previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti
          e'   indicata  la  documentazione  che  l'interessato  deve
          esibire a corredo della domanda di omologazione.".
              "Art.  75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione e omologazione). - (Omissis).
              5.    Fatti    salvi    gli   accordi   internazionali,
          l'omologazione,  totale o parziale, rilasciata da uno Stato
          estero,  puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
          reciprocita'.
              6.   L'omologazione  puo'  essere  rilasciata  anche  a
          veicoli  privi  di  carrozzeria. Il successivo accertamento
          sul  veicolo  carrozzato ha luogo con le modalita' previste
          nel comma 2.".
              Art.  76  (Certificato  di approvazione, certificato di
          origine e dichiarazione di conformita). - (Omissis).
              6.  Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo
          omologato,   il   costruttore  rilascia  all'acquirente  la
          dichiarazione  di  conformita'. Tale dichiarazione, redatta
          sul  modello  approvato  dal  Ministero dei trasporti per i
          veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
          nazionale,  attesta  che  il  veicolo  e'  conforme al tipo
          omologato.  Di  tale dichiarazione il costruttore assume la
          piena   responsabilita'   ad  ogni  effetto  di  legge.  Il
          costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle
          dichiarazioni di conformita' rilasciate.
              7.  Nel  caso  di  veicoli  allestiti  o trasformati da
          costruttori    diversi   da   quello   che   ha   costruito
          l'autotelaio,  ogni  costruttore  rilascia, per la parte di
          propria  competenza,  la certificazione di origine che deve
          essere  accompagnata  dalla dichiarazione di conformita', o
          dal  certificato  di  origine  relativi all'autotelaio. Nel
          caso   di   omologazione   in   piu'   fasi,   le  relative
          certificazioni   sono  costituite  dalle  dichiarazioni  di
          conformita'.  I  criteri  e  le  modalita' operative per le
          suddette  omologazioni  sono  stabilite  dal  Ministro  dei
          trasporti, con proprio decreto.".
              "Art.  77 (Controlli di conformita' al tipo omologato).
          -  1.  Il Ministero dei trasporti ha facolta' di procedere,
          in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al
          tipo  omologato  dei  veicoli  a motore, dei rimorchi e dei
          dispositivi  per  i  quali sia stata rilasciata la relativa
          dichiarazione  di  conformita'.  Ha  facolta',  inoltre, di
          sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
          dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
          suddetti  accertamenti  di  controllo  risulti  il  mancato
          rispetto della conformita' al tipo omologato).".
              "Art.   106   (Norme   costruttive   e  dispositivi  di
          equipaggiamento delle macchine agricole). - (Omissis).
              7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
          disposizioni  oggetto  di  direttive  del Consiglio o della
          Commissione   delle   Comunita'  europee,  le  prescrizioni
          tecniche  sono  quelle  contenute nelle predette direttive;
          per  l'omologazione  si  fa  salva  la  facolta',  per  gli
          interessati,    di    richiedere    l'applicazione    delle
          corrispondenti    prescrizioni   tecniche   contenute   nei
          regolamenti  o  nelle  raccomandazioni emanate dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni  unite  Commissione economica per
          l'Europa,   accettati   dal  Ministero  competente  per  la
          materia.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              -  Il  testo  del  decreto  16 gennaio  1995, n. 94, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1995, n. 76.
              -  Il  testo  del  decreto 8 maggio 1995, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1995, n. 148.
              -  Il  testo  del  decreto 4 agosto 1998, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1998, n. 202.
              -  Il  testo  del  decreto 5 aprile 1994, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1994, n. 99.
              -  Il  testo  della  legge  8 agosto  1977,  n. 572, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1977, n. 231.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          11 gennaio  1980,  n.  76,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 1980, n. 80.

          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 52, 53, 54, 55,
          56, 57, 58, 59 del codice della strada:
              "Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli
          a   motore   a   due   o   tre  ruote  aventi  le  seguenti
          caratteristiche:
                a) motore  di  cilindrata  non  superiore a 50 cc, se
          termico;
                b) capacita'  di sviluppare su strada orizzontale una
          velocita' fino a 45 km/h.
              2.  I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
          essere  destinati  al  trasporto  di  merci.  La massa e le
          dimensioni  sono  stabilite  in adempimento delle direttive
          comunitarie  a  riguardo,  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti,   o,   in  alternativa,  in  applicazione  delle
          corrispondenti   prescrizioni   tecniche   contenute  nelle
          raccomandazioni  o  nei  regolamenti  emanati  dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni  unite  Commissione economica per
          l'Europa,  recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio'
          non osti il diritto comunitario.
              3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2
          devono  risultare  per  costruzione.  Nel  regolamento sono
          stabiliti   i   criteri   per   la   determinazione   delle
          caratteristiche  suindicate e le modalita' per il controllo
          delle  medesime,  nonche'  le prescrizioni tecniche atte ad
          evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
              4.  Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito
          per  una  delle  caratteristiche  indicate nei commi 1 e 2,
          sono considerati motoveicoli.
              Art.  53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli
          a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
                a) motocicli:   veicoli  a  due  ruote  destinati  al
          trasporto  di  persone,  in  numero  non  superiore  a  due
          compreso il conducente;
                b) motocarrozzette:  veicoli a tre ruote destinati al
          trasporto  di  persone,  capaci  di  contenere  al  massimo
          quattro   posti   compreso   quello   del   conducente   ed
          equipaggiati di idonea carrozzeria;
                c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
          ruote  destinati  al trasporto di persone e cose, capaci di
          contenere  al  massimo  quattro  posti  compreso quello del
          conducente;
                d) motocarri:   veicoli  a  tre  ruote  destinati  al
          trasporto di cose;
                e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
          traino  di  semirimorchi.  Tale classificazione deve essere
          abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del
          tipo  o  dei  tipi  dei semirimorchi di cui al comma 2, che
          possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
                f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre
          ruote  destinati  al  trasporto  di  determinate  cose o di
          persone   in   particolari   condizioni   e  caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          relative a tale scopo;
                g) motoveicoli  per uso speciale: veicoli a tre ruote
          caratterizzati   da   particolari  attrezzature  installate
          permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito
          il  trasporto del personale e dei materiali connessi con il
          ciclo operativo delle attrezzature;
                h) quadricicli  a  motore:  veicoli  a  quattro ruote
          destinati  al  trasporto di cose con al massimo una persona
          oltre  al  conducente  nella  cabina di guida, ai trasporti
          specifici  e  per  uso  speciale,  la cui massa a vuoto non
          superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
          se  a  trazione  elettrica,  capaci di sviluppare su strada
          orizzontale  una  velocita'  massima  fino  a  80  km/h. Le
          caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
          Detti  veicoli,  qualora superino anche uno solo dei limiti
          stabiliti sono considerati autoveicoli.
              2.    Sono,   altresi',   considerati   motoveicoli   i
          motoarticolati:  complessi  di  veicoli,  costituiti  da un
          mototrattore  e da un semirimorchio, destinati al trasporto
          di cui alle lettere d), f) e g).
              3.  Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli
          da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
          motoveicoli per uso speciale.
              4.  I  motoveicoli  non  possono  superare  1,60  m  di
          larghezza,  4,00 m  di  lunghezza  e  2,50 m di altezza. La
          massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo'
          eccedere 2,5 t.
              5.  I  motoarticolati  possono raggiungere la lunghezza
          massima di 5 m.
              6.  I  motoveicoli  di cui alle lettere d), e), f) e g)
          possono  essere  attrezzati  con un numero di posti, per le
          persone  interessate  al  trasporto,  non  superiore a due,
          compreso quello del conducente.
              Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli  sono
          veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
          motoveicoli, e si distinguono in:
                a) autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
                c) autoveicoli   per   trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5  t  o  4,5  t  se  a  trazione  elettrica o a batteria,
          destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
                d) autocarri:  veicoli destinati al trasporto di cose
          e  delle  persone addette all'uso o al trasporto delle cose
          stesse;
                e) trattori      stradali:      veicoli     destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
                f) autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
                g) autoveicoli     per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di
          speciali   attrezzature   e  destinati  prevalentemente  al
          trasporto   proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito  il
          trasporto  del personale e dei materiali connessi col ciclo
          operativo  delle  attrezzature e di persone e cose connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
                h) autotreni:  complessi di veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art. 61, commi 1 e 2,
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massime di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
                l)  autosnodati:  autobus  composti  da  due tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi  di  veicoli  i  compartimenti  viaggiatori situati in
          ciascuno  dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti. La
          sezione   snodata   permette  la  libera  circolazione  dei
          viaggiatori  tra  i  tronconi  rigidi.  La connessione e la
          disgiunzione  delle  due  parti  possono  essere effettuate
          soltanto in officina;
                m) autocaravan:    veicoli    aventi   una   speciale
          carrozzeria   ed   attrezzati  permanentemente  per  essere
          adibiti  al  trasporto  e  all'alloggio di sette persone al
          massimo, compreso il conducente;
                n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di veicoli
          dotati  di  particolare  attrezzatura  per  il  carico e il
          trasporto   di   materiali   di   impiego   o   di  risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e  materiali  assimilati  ovvero che completano, durante la
          marcia,  il  ciclo produttivo di specifici materiali per la
          costruzione  edilizia;  tali veicoli o complessi di veicoli
          possono  essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui  all'art.  10,  comma  8,  e  comunque nel rispetto dei
          limiti  dimensionali  fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
          devono  essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.
              2.  Nel  regolamento  sono  elencati, in relazione alle
          speciali  attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi  di
          autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per usi speciali.
              Art.  55 (Filoveicoli). - 1. I filoveicoli sono veicoli
          a  motore  elettrico  non vincolati da rotaie e collegati a
          una  linea  aerea  di  contatto  per  l'alimentazione; sono
          consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario
          di    trazione,    non    necessariamente    elettrico,   e
          l'alimentazione  dei  motori  da una sorgente ausiliaria di
          energia elettrica.
              2.    I    filoveicoli    possono    essere   distinti,
          compatibilmente   con   le   loro   caratteristiche,  nelle
          categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
              Art.  56  (Rimorchi).  -  1.  Ad  eccezione  di  quanto
          stabilito  dal  comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'art.
          53,  i  rimorchi  sono veicoli destinati ad essere trainati
          dagli  autoveicoli  di  cui  al  comma 1 dell'art. 54 e dai
          filoveicoli  di  cui  all'art.  55,  con  esclusione  degli
          autosnodati.
              2. I rimorchi si distinguono in:
                a) rimorchi  per  trasporto di persone, limitatamente
          ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
                b) rimorchi per trasporto di cose;
                c) rimorchi  per  trasporti specifici, caratterizzati
          ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
                d) rimorchi  ad uso speciale, caratterizzati ai sensi
          delle lettere g) e h) dell'art. 54;
                e)  caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
          distanza   non  superiore  ad  un  metro,  aventi  speciale
          carrozzeria  ed  attrezzati  per essere adibiti ad alloggio
          esclusivamente a veicolo fermo;
                f) rimorchi  per trasporto di attrezzature turistiche
          e  sportive:  rimorchi  ad  un  asse  o  a due assi posti a
          distanza  non  superiore  ad  un metro, muniti di specifica
          attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
          sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
              3.  I  semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale
          che  una  parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e
          che  una  parte notevole della loro massa o del loro carico
          sia sopportata da detta motrice.
              4.  I  carrelli  appendice  a  non  piu'  di  due ruote
          destinati  al  trasporto  di  bagagli, attrezzi e simili, e
          trainabili  da  autoveicoli  di  cui  all'art. 54, comma 1,
          esclusi  quelli  indicati  nelle  lettere  h), i) ed l), si
          considerano  parti  integranti di questi purche' rientranti
          nei  limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61
          e 62 e dal regolamento.
              Art.  57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
          sono  macchine  a  ruote  o  a  cingoli destinate ad essere
          impiegate  nelle  attivita' agricole e forestali e possono,
          in  quanto  veicoli,  circolare  su  strada  per il proprio
          trasferimento  a  per  il trasporto per conto delle aziende
          agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
          agrario,  nonche'  di  addetti  alle  lavorazioni; possono,
          altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
          dette attivita'.
              2.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          agricole si distinguono in:
                a) semoventi:
                  1)  trattrici  agricole:  macchine  a  motore con o
          senza   piano   di   carico  munite  di  almeno  due  assi,
          prevalentemente  atte  alla trazione, concepite per tirare,
          spingere,  portare  prodotti  agricoli  e  sostanze  di uso
          agrario    nonche'    azionare    determinati    strumenti,
          eventualmente   equipaggiate  con  attrezzature  portate  o
          semiportate da considerare parte integrante della trattrice
          agricola;
                  2)  macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
          macchine   munite   o  predisposte  per  l'applicazione  di
          speciali  apparecchiature  per  l'esecuzione  di operazioni
          agricole;
                  3)   macchine   agricole  operatrici  ad  un  asse:
          macchine  guidabili  da  conducente  a  terra,  che possono
          essere   equipaggiate  con  carrello  separabile  destinato
          esclusivamente   al  trasporto  del  conducente.  La  massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
                b) trainate:
                  1)   macchine  agricole  operatrici:  macchine  per
          l'esecuzione  di  operazioni agricole e per il trasporto di
          attrezzature  e  di accessori funzionali per le lavorazioni
          meccanico-agrarie,   trainabili   dalle  macchine  agricole
          semoventi  ad  eccezione  di quelle di cui alla lettera a),
          numero 3);
                  2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
          trainabili  dalle trattrici agricole; possono eventualmente
          essere  muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
          qualora  la  massa  complessiva  a  pieno  carico  non  sia
          superiore  a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
          trattrice traente.
              3.  Ai  fini  della circolazione su strada, le macchine
          agricole   semoventi   a  ruote  pneumatiche  o  a  sistema
          equivalente  non  devono  essere atte a superare, su strada
          orizzontale,  la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
          a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
          purche'   muniti  di  sovrappattini,  nonche'  le  macchine
          agricole   operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per  il
          conducente  non  devono  essere  atte a superare, su strada
          orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
              4.  Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
          1)  e  2),  a  di  cui  alla lettera b), numero 1), possono
          essere  attrezzate  con  un numero di posti per gli addetti
          non  superiore  a  tre,  compreso  quello del conducente; i
          rimorchi  agricoli  possono essere adibiti per il trasporto
          esclusivo   degli   addetti,   purche'   muniti  di  idonea
          attrezzatura non permanente.
              Art.   58  (Macchine  operatrici).  -  1.  Le  macchine
          operatrici  sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
          cingoli,  destinate  ad  operare  su strada o nei cantieri,
          equipaggiate,  eventualmente, con speciali attrezzature. In
          quanto  veicoli  possono circolare su strada per il proprio
          trasferimento  e per lo spostamento di cose connesse con il
          ciclo  operativo  della macchina stessa o del cantiere, nei
          limiti  e  con  le  modalita'  stabilite dal regolamento di
          esecuzione.
              2.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          operatrici si distinguono in:
                a) macchine   impiegate   per  la  costruzione  e  la
          manutenzione   di   opere  civili  o  delle  infrastrutture
          stradali o per il ripristino del traffico;
                b) macchine   sgombraneve,  spartineve  o  ausiliarie
          quali spanditrici di sabbia e simili;
                c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
          cose.
              3.  Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle
          loro  caratteristiche,  possono  essere  attrezzate  con un
          numero  di  posti,  per  gli  addetti, non superiore a tre,
          compreso quello del conducente.
              4.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          operatrici  non  devono  essere  atte a superare, su strada
          orizzontale,   la   velocita'   di  40  km/h;  le  macchine
          operatrici  semoventi  a  ruote non pneumatiche o a cingoli
          non  devono  essere atte a superare, su strada orizzontale,
          la velocita' di 15 km/h.
              Art.  59  (Veicoli  con caratteristiche atipiche). - 1.
          Sono  considerati  atipici  i  veicoli elettrici leggeri da
          citta',  i  veicoli  ibridi  o multimodali e i microveicoli
          elettrici  o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri
          veicoli  che  per  le  loro  specifiche caratteristiche non
          rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
              2.  Il  Ministro  dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
          interessati, stabilisce, con proprio decreto:
                a) la  categoria, fra quelle individuate nei suddetti
          articoli,  alla  quale  i  veicoli  atipici  devono  essere
          assimilati ai fini della circolazione e della guida;
                b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
          dei   medesimi   veicoli  individuandoli,  con  criteri  di
          equivalenza,  fra  quelli  previsti  per  una  o piu' delle
          categorie succitate.".