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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. 265

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2018)
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Testo in vigore dal: 21-7-2001
al: 25-5-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri  dei
lavori pubblici, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e
del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                   Trasferimento di beni demaniali 
  1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia,  di  seguito
denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al  demanio
idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei  e  le  pertinenze,  i
laghi e le opere idrauliche, situati nel  territorio  regionale,  con
esclusione del  fiume  Judrio,  nel  tratto,  classificato  di  prima
categoria, nonche' dei fiumi Tagliamento e Livenza,  nei  tratti  che
fanno da confine con la regione Veneto. 
  2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative
pertinenze, di cui all'articolo 30, comma  2,  della  legge  5  marzo
1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado. 
  3.  La  regione  esercita  tutte  le  attribuzioni  inerenti   alla
titolarita' dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2. 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto  comma,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  La  legge  costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, e'
          stata   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del
          1o febbraio 1963.
              -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  per la regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato:
              "Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 30, della
          legge  5 marzo  1963,  n.  366  (Nuove  norme relative alle
          lagune di Venezia edi Marano-Grado), pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89:
              "2.  La laguna di Marano-Grado e' costituita dal bacino
          demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce
          del Tagliamento alla foce del canale Primero ed e' compresa
          fra il mare e la terraferma.".