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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. 265

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2018)
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Testo in vigore dal: 26-5-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri  dei
lavori pubblici, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e
del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                   Trasferimento di beni demaniali 
  1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia,  di  seguito
denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al  demanio
idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei  e  le  pertinenze,  i
laghi  e  le  opere  idrauliche,  situati  nel  territorio  regionale
((...)). ((2)) 
  2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative
pertinenze, di cui all'articolo 30, comma  2,  della  legge  5  marzo
1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado. 
  3.  La  regione  esercita  tutte  le  attribuzioni  inerenti   alla
titolarita' dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che la presente modifica ha "effetto dal giorno successivo alla  data
di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai  sensi
dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".