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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 261

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento.

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Testo in vigore dal: 20-7-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  comma  primo,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, dell'interno,
della giustizia e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                    Modifica dell'articolo 01 del
            decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
  1.  Al comma 1 dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 321, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"la  provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela
e  promozione  della  lingua  ladina, mochena e cimbra e individua il
soggetto  competente  a  fissare  le  norme linguistiche e di grafia,
anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          16 dicembre   1993,  n.  592,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre  1972,  n. 301.     - Il decreto del Presidente
          della  Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, e' citato nella
          nota  al  titolo.      - Il testo del primo comma dell'art.
          107  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' il seguente:     "Con decreti legislativi
          saranno   emanate  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto,  sentita  una  commissione  paritetica composta di
          dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due
          del  consiglio  regionale, due del consiglio provinciale di
          Trento  e  due  di quello di Bolzano. Tre componenti devono
          appartenere al gruppo linguistico tedesco".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  01  del  decreto
          legislativo  16 dicembre 1993, n. 592, introdotto dall'art.
          1  del  decreto  legislativo 2 settembre 1997, n. 321, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "1.  In  attuazione  dei principi contenuti nell'art. 2
          dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
          670,  lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento
          e  gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle
          proprie  competenze, le caratteristiche etniche e culturali
          delle  popolazioni  ladina, mochena e cimbra, residenti nel
          territorio  della  provincia  di  Trento.  La  provincia di
          Trento  promuove  e  coordina  gli  interventi  di tutela e
          promozione   della   lingua  ladina,  mochena  e  cimbra  e
          individua   il  soggetto  competente  a  fissare  le  norme
          linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'art. 102 dello
          statuto di autonomia".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 102 dello statuto di
          autonomia della regione Trentino-Alto Adige:     "Art. 102.
          -  Le  popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione
          delle  proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa
          e  ricreative,  nonche'  al  rispetto della toponomastica e
          delle tradizioni delle popolazioni stesse.
              Nelle  scuole  dei comuni della provincia di Trento ove
          e'  parlato  il  ladino  e'  garantito l'insegnamento della
          lingua e della cultura ladina".