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DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. 259

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, in materia di contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 20-7-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
469;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  comma  primo,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, delle finanze, del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica, della sanita' e per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Modifica del decreto del Presidente della Repubblica
             28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione
          dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige
          in materia di assistenza e beneficenza pubblica).
  1.  Dopo  l'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 469, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis. - 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto  dei  principi  della  legislazione  statale  in  materia di
assicurazioni  sociali  e  dei limiti posti alla potesta' legislativa
delle  province  medesime dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale
di  autonomia  in  materia  di assistenza sanitaria e di integrazione
socio-sanitaria,  possono  disciplinare  con  legge  l'istituzione di
contributi,  anche  obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel
territorio   provinciale,   destinati   alla  costituzione  di  fondi
assicurativi   con  finalita'  assistenziale  volti  a  garantire  ai
cittadini   l'erogazione   di   specifiche  prestazioni  sanitarie  e
socio-assistenziali previste dalla legge medesima.
  2.  La  legge provinciale disciplina le modalita' di accertamento e
riscossione  dei  contributi  nonche' di gestione dei fondi di cui al
comma  1  anche  mediante  affidamento  a  terzi  nel  rispetto della
normativa comunitaria.
  3. Le province possono altresi' avvalersi, con oneri a loro carico,
di  enti  nazionali  operanti  nel  settore  della previdenza e delle
assicurazioni  sociali  o  delle  agenzie  di cui all'articolo 73 del
decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, sulla base di apposite
convenzioni.
  4.   Ove   vengano   istituiti   con   norma   statale   contributi
corrispondenti   a  quelli  istituiti  ai  sensi  del  comma  1,  nel
territorio  della  provincia  interessata  si applica quanto previsto
dall'articolo  2,  commi  1,  2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          1975,  n.  469  (Norme  di  attuazione dello statuto per la
          regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di assistenza e
          beneficenza  pubblica), e' stato pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  20 settembre 1975, n.
          252.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n.  670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre  1972,  n. 301.     - Il decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 marzo  1975,  n. 469, e' citato nella
          nota  al  titolo.      - Il testo del primo comma dell'art.
          107  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' il seguente:     "Con decreti legislativi
          saranno   emanate  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto,  sentita  una  commissione  paritetica composta di
          dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due
          del  consiglio  regionale, due del consiglio provinciale di
          Trento  e  due  di quello di Bolzano. Tre componenti devono
          appartenere al gruppo linguistico tedesco".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  8  e 9 dello
          statuto  speciale  di autonomia della regione Trentino-Alto
          Adige:
              "Art.  8.  -  Le  province hanno la potesta' di emanare
          norme  legislative,  entro  i  limiti indicati dall'art. 4,
          nelle seguenti materie:
                1)   ordinamento   degli  uffici  provinciali  e  del
          personale ad essi addetto;
                2)  toponomastica,  fermo  restando  l'obbligo  della
          bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
                3)  tutela  e  conservazione  del patrimonio storico,
          artistico e popolare;
                4)  usi  e  costumi  locali  ed istituzioni culturali
          (biblioteche,  accademie, istituti, musei) aventi carattere
          provinciale;   manifestazioni   ed   attivita'  artistiche,
          culturali  ed  educative  locali,  e,  per  la provincia di
          Bolzano,  anche  con  i  mezzi  radiotelevisivi, esclusa la
          facolta' di impiantare stazioni rediotelevisive;
                5) urbanistica e piani regolatori;
                6) tutela del paesaggio;
                7) usi civici;
                8)  ordinamento  delle  minime  proprieta' colturali,
          anche   agli  effetti  dell'art.  847  del  codice  civile;
          ordinamento,  dei  "masi chiusi e delle comunita' familiari
          rette da antichi statuti o consuetudini;
                9) artigianato;
                10)  edilizia  comunque  sovvenzionata,  totalmente o
          parzialmente,   da   finanziamenti  a  carattere  pubblico,
          comprese   le  agevolazioni  per  la  costruzione  di  case
          popolari  in  localita' colpite da calamita' e le attivita'
          che  enti  a  carattere  extra provinciale esercitano nelle
          province con finanziamenti pubblici;
                11) porti lacuali;
                12) fiere e mercati;
                13)  opere  di  prevenzione  e di pronto soccorso per
          calamita' pubbliche;
                14)  miniere,  comprese  le acque minerali e termali,
          cave e torbiere;
                15) caccia e pesca;
                16)  alpicoltura  e  parchi  per  la protezione della
          flora e della fauna;
                17)  viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di
          interesse provinciale;
                18)    comunicazioni   e   trasporti   di   interesse
          provinciale,   compresi   la   regolamentazione  tecnica  e
          l'esercizio degli impianti di funivia;
                19)  assunzione  diretta  di  servizi pubblici e loro
          gestione a mezzo di aziende speciali;
                20)  turismo  e  industria  alberghiera,  compresi le
          guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
                21)   agricoltura,   foreste   e   Corpo   forestale,
          patrimonio  zootecnico  ed ittico, istituti fitopatologici,
          consorzi  agrari  e  stazioni agrarie sperimentali, servizi
          antigrandine, bonifica;
                22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le
          materie di competenza provinciale;
                23)   costituzione  e  funzionamento  di  commissioni
          comunali  e  provinciali  per l'assistenza e l'orientamento
          dei lavoratori nel collocamento;
                24)  opere  idrauliche  della  terza, quarta e quinta
          categoria;
                25) assistenza e beneficenza pubblica;
                26) scuola materna;
                27) assistenza scolastica per i settori di istruzione
          in cui le province hanno competenza legislativa;
                28) edilizia scolastica;
                29) addestramento e formazione professionale".
              "Art.  9. - Le province emanano norme legislative nelle
          seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
                1) polizia locale urbana e rurale;
                2)   istruzione   elementare   e  secondaria  (media,
          classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
          artistica);
                3) commercio;
                4)  apprendistato;  libretti  di  lavoro; categorie e
          qualifiche dei lavoratori;
                5)   costituzione   e  funzionamento  di  commissioni
          comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
                6)   spettacoli  pubblici  per  quanto  attiene  alla
          pubblica sicurezza;
                7)  esercizi  pubblici,  fermi  restando  i requisiti
          soggettivi  richiesti  dalle leggi dello Stato per ottenere
          le  licenze,  i  poteri  di  vigilanza dello Stato, ai fini
          della   pubblica   sicurezza,  la  facolta'  del  Ministero
          dell'interno   di   annullare  d'ufficio,  ai  sensi  della
          legislazione   statale,   i  provvedimenti  adottati  nella
          materia,  anche  se  definitivi.  La disciplina dei ricorsi
          ordinari   avverso   i   provvedimenti  stessi  e'  attuata
          nell'ambito dell'autonomia provinciale;
                8) incremento della produzione industriale;
                9)  utilizzazione  delle  acque pubbliche, escluse le
          grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
                10)  igiene  e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza
          sanitaria e ospedaliera;
                11)  attivita'  sportive  e ricreative con i relativi
          impianti ed attrezzature".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  73  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59):     "Art. 73 (Gestione e fasi
          del cambiamento). - 1. Con decreto ministeriale puo' essere
          costituita,  alle  dirette  dipendenze  del  Ministro delle
          finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata
          qualificazione  scientifica  e  professionale. La struttura
          collabora  con il Ministro al fine di curare la transizione
          durante   le   fasi   del   cambiamento  e  fino  al  pieno
          funzionamento  del regime di gestione previsto dal presente
          decreto  legislativo.  Alle  relative spese si provvede con
          gli  stanziamenti  ordinari dello stato di previsione della
          spesa   del  Ministero  delle  finanze  e  dello  stato  di
          previsione  della  spesa  dell'Amministrazione Autonoma dei
          monopoli di Stato.
              2.  Il  Ministro  delle  finanze  provvede  con  propri
          decreti  a  definire  e  rendere  esecutive  le  fasi della
          trasformazione.
              3.  Entro  il termine di sei mesi dalla data di entrata
          in   vigore   del  presente  decreto  letislativo,  vengono
          nominati  il  direttore  e i comitati direttivi di ciascuna
          agenzia.  Con  propri  decreti  il  Ministro  delle finanze
          approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
          al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
              4.  Il  Ministto  delle  finanze  stabilisce  le date a
          decorrere  dalle  quali  le  funzioni svolte dal Ministero,
          secondo  l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate dalle
          agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere
          esercitate dai dipartimenti del Ministero.
              5.  Il  Ministro  delle  finanze dispone con decreto in
          ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
          attivita' di ciascuna agenzia.
              6. I termini di cui al presente articolo possono essere
          modificati con decreto del Ministro delle finanze.
              7.  Con  l'entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
          all'art.  58,  comma  3, sono abrogate tutte le norme sulla
          organiazione    e    sulla    disciplina    degli    uffici
          dell'Amministrazione   finanziaria   incompatibili  con  le
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo  e,  in
          particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
          n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto
          legislativo   26 aprile   1990,   n.   105,   e  successive
          integrazioni  e  modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
          358,  e successive integrazioni e modifiche, degli articoli
          da  9  a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive
          integrazioni e modifiche".
              - Il  testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, del decreto
          legislativo   16 marzo   1992,  n.  266,  e'  il  seguente:
              "Salvo  quanto  disposto  nel  comma 4, la legislazione
          regionale  e provinciale deve essere adeguata ai principi e
          norme  costituenti  limiti  indicati  dagli  articoli 4 e 5
          dello  statuto  speciale e recati da atto legislativo dello
          Stato  entro  i  sei  mesi  successivi  alla  pubblicazione
          dell'atto  medesimo  nella  Gazzetta  Ufficiale  o nel piu'
          ampio  termine  da  esso  stabilito.  Restano nel frattempo
          applicabili   le   disposizioni   legislative  regionali  e
          provinciali preesistenti.
              Decorso  il  termine di cui al comma 1, le disposizioni
          legislative   regionali   e  provinciali  non  adeguate  in
          ottemperanza  al  comma  medesimo  possono essere impugnate
          davanti  alla  Corte  costituzionale  ai sensi dell'art. 97
          dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano
          altresi'  la  legge  costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
          l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
              L'impugnazione  di cui al comma 2 ai sensi del predetto
          art.   97   e'   proposta   entro  novanta  giorni,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, dal Presidente
          del  Consiglio  ed  e'  depositata  nella cancelleria della
          Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione
          al presidente della giunta regionale o provinciale".