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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 11-7-2001
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal  decreto  legislativo  3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri
unificati  di  valutazione  della  situazione  economica dei soggetti
richiedenti prestazioni sociali agevolate;
  Visti,  in  particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del
predetto  decreto  legislativo  n.  109 del 1988, come modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1999, n. 221;
  Visto  il  parere  espresso dalla Conferenza unificata nella seduta
del 6 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  solidarieta' sociale e del
Ministro  delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della   previdenza   sociale,   dell'universita'   e   della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  della  pubblica  istruzione  e  per  la
funzione pubblica;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
          Criteri per l'individuazione del nucleo familiare
  1.  Dopo  l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente:
                            "Art. 1-bis.
                  Composizione del nucleo familiare
  1.  Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere
ad  un  solo  nucleo  familiare.  Fanno  parte del nucleo familiare i
soggetti  componenti  la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
  2.  I  soggetti  a  carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra
famiglia  anagrafica,  fanno parte del nucleo familiare della persona
di  cui  sono  a  carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini
IRPEF  di  piu' persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico,
componente il nucleo familiare:
    a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
    b) se  non  fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse,
della  persona  tenuta  agli  alimenti  ai sensi degli articoli 433 e
seguenti  del  codice  civile,  secondo  l'ordine  ivi  previsto;  in
presenza  di piu' persone obbligate agli alimenti nello stesso grado,
si  considera  componente  il  nucleo  familiare  di quella tenuta in
misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
  3.  I  coniugi  che hanno la stessa residenza, anche se risultano a
carico  ai  fini  IRPEF  di  altre  persone, fanno parte dello stesso
nucleo  familiare;  nei  loro  confronti  si applica il solo criterio
anagrafico.
  4.  I  coniugi  che  hanno  diversa  residenza anagrafica, anche se
risultano  a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello
stesso  nucleo  familiare,  identificato  sulla  base  della famiglia
anagrafica  di  uno  dei coniugi che e' considerata di comune accordo
corrispondente  alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione
non operano nei seguenti casi:
    a) quando  e'  stata  pronunciata  separazione  giudiziale  o  e'
intervenuta  l'omologazione  della  separazione  consensuale ai sensi
dell'articolo  711  del  codice di procedura civile, ovvero quando e'
stata  ordinata  la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice
civile;
    b) quando  la  diversa  residenza  e'  consentita  a  seguito dei
provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
    c) quando  uno  dei  coniugi  e' stato escluso dalla potesta' sui
figli  o  e'  stato  adottato,  ai sensi dell'articolo 333 del codice
civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    d) quando  si  e'  verificato  uno dei casi di cui all'articolo 3
della  legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed
e'  stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
    e) quando  sussiste  abbandono  del  coniuge,  accertato  in sede
giurisdizionale  o  dalla pubblica autorita' competente in materia di
servizi sociali.
  5.  Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di
altre  persone,  fa  parte  del  nucleo familiare del genitore con il
quale  risulta  residente.  Il  minore  che  si  trova in affidamento
preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o
reso  esecutivo  con  provvedimento  del giudice, fa parte del nucleo
familiare  dell'affidatario,  ancorche'  risulti  in  altra  famiglia
anagrafica  o  risulti  a  carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il
minore  in  affidamento  e  collocato  presso comunita' o istituti di
assistenza e' considerato nucleo familiare a se' stante.
  6.  Il  soggetto  che  si  trova  in convivenza anagrafica ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che
debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge,
ovvero  del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini
IRPEF,  ai  sensi  delle disposizioni del presente articolo. Se della
medesima  convivenza  anagrafica  fanno parte il genitore e il figlio
minore,  quest'ultimo  e'  considerato componente dello stesso nucleo
familiare del genitore.
  7.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  109,  e successive modificazioni, in relazione a
particolari  prestazioni,  gli  enti competenti alla disciplina delle
prestazioni  medesime possono assumere come unita' di riferimento una
composizione  del  nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti
indicati nel presente articolo.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
          Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
                "3. Con  decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materia  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
          "Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
          51,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato
          dal  decreto  legislativo  3  maggio  2000, n. 130 (recante
          "Disposizioni   correttive   ed   integrative  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n. 109, in materia di criteri
          unificati  di  valutazione  della  situazione economica dei
          soggetti  che  richiedono  prestazioni sociali agevolate" e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23  maggio 2000, n.
          118),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 aprile
          1998, n. 90.
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 1, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 109/1998 e' il seguente:
                "3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro per la solidarieta' sociale, il
          Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
          e  della  previdenza sociale, sono individuate le modalita'
          attuative,   anche   con   riferimento   agli   ambiti   di
          applicazione,  del  presente decreto. E' fatto salvo quanto
          previsto  dall'art.  59,  comma 50, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449".
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 2, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 109/1998 e' il seguente:
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  sono stabiliti i criteri per l'individuazione del
          nucleo  familiare  per  i  soggetti che ai fini risultano a
          carico  di  piu'  persone,  per  i  coniugi  non legalmente
          separati  che  non  hanno la stessa residenza, per i minori
          non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi
          e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
              - Il decreto del Presidente dei Ministri 7 maggio 1999,
          n.  221,  recante  "Regolamento  concernente  le  modalita'
          attuative   e   gli  ambiti  di  applicazione  dei  criteri
          unificati  di  valutazione  della  situazione economica dei
          soggetti   che   richiedono   prestazioni   agevolate"   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1999, n. 161.
          Note all'art. 1, comma 1:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989,  n.  223, recante "Approvazione del nuovo regolamento
          anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   8 giugno  1989,  n.  132.  Il  testo
          dell'art. 4 e' il seguente:
                "Art.  4 (Famiglia  anagrafica).  -  1.  Agli effetti
          anagrafici  per  famiglia  si intende un insieme di persone
          legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela, affinita',
          adozione,  tutela  o  da  vincoli  affettivi, coabitanti ed
          aventi dimora abituale nello stesso comune.
              2. Una  famiglia  anagrafica  puo' essere costituita da
          una sola persona".
              -  Il  testo  dell'art.  433  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.   433   (Persone  obbligate).  -  All'obbligo  di
          prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
                1) il coniuge;
                2) i  figli  legittimi  o  legittimati  o  naturali o
          adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche
          naturali;
                3) i  genitori  e,  in  loro mancanza, gli ascendenti
          prossimi, anche naturali; gli adottanti;
                4) i generi e le nuore;
                5) il suocero o la suocera;
                6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
          precedenza dei germani sugli unilaterali".
              -  Il  testo  dell'art.  441  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  441  (Concorso  di obbligati). - Se piu' persone
          sono  obbligate  nello  stesso grado alla prestazione degli
          alimenti,  tutte  devono  concorre alla prestazione stessa,
          ciascuna    in   proporzione   delle   proprie   condizioni
          economiche.
              Se   le   persone  chiamate  in  grado  anteriore  alla
          prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in
          tutto o in parte, l'obbligazione stessa e' posta in tutto o
          in   parte   a  carico  delle  persone  chiamate  in  grado
          posteriore.
              Se  gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla
          distribuzione   e   sul   modo  di  somministrazione  degli
          alimenti,   provvede  l'autorita'  giudiziaria  secondo  le
          circostanze".
              - Il testo dell'art. 711 del codice di procedura civile
          e' il seguente:
              "Art.  711  (Separazione  consensuale).  -  Nel caso di
          separazione  consensuale  previsto nell'art. 158 del codice
          civile,  il  presidente,  su ricorso di entrambi i coniugi,
          deve  sentirli  nel  giorno da lui stabilito e procurare di
          conciliarli nel modo indicato nell'art. 708.
              Se  il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi si
          applica l'art. 706 ultimo comma.
              Se  la  conciliazione  non  riesce,  si  da'  atto  nel
          processo  verbale del consenso dei coniugi alla separazione
          e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
              La  separazione  consensuale  acquista efficacia con la
          omologazione  del tribunale, il quale provvede in camera di
          consiglio su relazione del presidente.
              Le   condizioni   della  separazione  consensuale  sono
          modificabili a norma dell'articolo precedente".
              -  Il  testo  dell'art.  126  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  126  (Separazione  dei  coniugi  in pendenza del
          giudizio).  -  Quando  e'  proposta domanda di nullita' del
          matrimonio,  il  tribunale  puo',  su  istanza  di  uno dei
          coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
          giudizio;  puo'  ordinarla  anche  d'ufficio,  se ambedue i
          coniugi o uno di essi sono minori o interdetti".
              - Il testo dell'art. 708 del codice di procedura civile
          e' il seguente:
              "Art.  708  (Tentativo  di conciliazione, provvedimenti
          del  presidente).  -  Il  presidente deve sentire i coniugi
          prima  separatamente  e  poi  congiuntamente, procurando di
          conciliarli.
              Se  i  coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
          processo verbale della conciliazione.
              Se   il   coniuge   convenuto   non   comparisce  o  la
          conciliazione  non  riesce, il presidente, anche d'ufficio,
          da'  con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
          reputa  opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
          nomina   il   giudice   istruttore  e  fissa  l'udienza  di
          comparizione delle parti davanti a questo.
              Se   si   verificano   mutamenti   nelle   circostanze,
          l'ordinanza   del   presidente   puo'   essere  revocata  a
          modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177".
              -  Il  testo  dell'art.  333  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  333  (Condotta  del  genitore pregiudizievole ai
          figli).  -  Quando  la  condotta  di  uno  o  di entrambi i
          genitori  non  e'  tale  da  dare  luogo  alla pronuncia di
          decadenza   prevista  dall'art.  330,  ma  appare  comunque
          pregiudizievole   al   figlio,   il   giudice,  secondo  le
          circostanze  puo'  adottare  i  provvedimenti convenienti e
          puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
          familiare.
              Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento
          ".
              -   La   legge   1o  dicembre  1970,  n.  898,  recante
          "Disciplina  dei  casi  di  scioglimento del matrimonio" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre 1970, n.
          306. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
              "Art.  3.  -  1.  Lo scioglimento o la cessazione degli
          effetti  civili del matrimonio puo' essere domandato da uno
          dei coniugi:
                1)  quando,  dopo  la  celebrazione  del  matrimonio,
          l'altro  coniuge  e' stato condannato, con sentenza passata
          in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
                  a)  all'ergastolo  ovvero  ad una pena superiore ad
          anni  quindici,  anche  con  piu'  sentenze, per uno o piu'
          delitti  non  colposi,  esclusi  i  reati politici e quelli
          commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
                  b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
          all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
          agli articoli 519, 521, 543 e 524 del codice penale, ovvero
          per  induzione, costrizione, sfruttamento a favoreggiamento
          della prostituzione;
                  c) a  qualsiasi  pena per omicidio volontario di un
          figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
          un figlio;
                  d) a  qualsiasi  pena  detentiva,  con  due  o piu'
          condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
          la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
          583,  e  agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
          danno del coniuge o di un figlio.
              Nelle  ipotesi  previste  alla  lettera  d)  il giudice
          competente  a  pronunciare  lo scioglimento o la cessazione
          degli  effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche in
          considerazione  del comportamento successivo del convenuto,
          la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o  ricostituire  la
          convivenza familiare.
              Per  tutte  le  ipotesi  previste nel n. 1 del presente
          articolo  la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia
          stato  condannato  per  concorso nel reato ovvero quando la
          convivenza coniugale e' ripresa;
              2) nei casi in cui:
                a) l'altro  coniuge e' stato assolto per vizio totale
          di  mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c)
          del   n.  1)  del  presente  articolo,  quando  il  giudice
          competente  a  pronunciare  lo scioglimento o la cessazione
          degli  effetti  civili del matrimonio accerta l'inidoneita'
          del  convenuto  a  mantenere  o  costituire  la  convivenza
          familiare;
                b)  e'  stata  pronunciata  con  sentenza  passata in
          giudicato  la  separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
          e'  stata  omologata  la  separazione consensuale ovvero e'
          intervenuta  separazione  di fatto quando la separazione di
          fatto   stessa  e'  iniziata  almeno  due  anni  prima  del
          18 dicembre 1970.
              In  tutti  i  predetti  casi, per la proposizione della
          domanda  di  scioglimento  o  di  cessazione  degli effetti
          civili   del  matrimonio,  le  separazioni  devono  essersi
          protratte  ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo
          dalla   avvenuta   comparizione   dei  coniugi  innanzi  al
          presidente  del  tribunale  nella  procedura di separazione
          personale  anche  quando  il  giudizio  contenzioso  si sia
          trasformato  in consensuale. L'eventuale interruzione della
          separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
                c)  il  procedimento  penale  promosso  per i delitti
          previsti  dalle  lettere  b)  e  c)  del n. 1) del presente
          articolo  si  e'  concluso  con  sentenza  di  non  doversi
          procedere  per  estinzione  del  reato,  quando  il giudice
          competente  a  pronunciare  lo scioglimento o la cessazione
          degli  effetti  civili del matrimonio ritiene che nei fatti
          commessi   sussistano   gli   elementi   costitutivi  e  le
          condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
                d)  il procedimento penale per incesto si e' concluso
          con  sentenza  di  proscioglimento  o  di  assoluzione  che
          dichiari  non  punibile  il  fatto per mancanza di pubblico
          scandalo;
                e)  l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
          all'estero  l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio
          o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
                f) il matrimonio non e' stato consumato;
                g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione
          di  attribuzione  di  sesso  a  norma della legge 14 aprile
          1982, n. 164".
              -  L'art.  5  del  citato  decreto del Presidente della
          Repubblica n. 223/1989 e' il seguente:
              "Art.  5  (Convivenza  anagrafica).  -  1. Agli effetti
          anagrafici  per  convivenza s'intende un insieme di persone
          normalmente  coabitanti  per  motivi religiosi, di cura, di
          assistenza,  militari,  di  pena  e  simili,  aventi dimora
          abituale nello stesso comune.
              2.  Le  persone  addette alla convivenza per ragioni di
          impiego  o  di  lavoro,  se  vi convivono abitualmente sono
          considerate    membri   della   convivenza,   purche'   non
          costituiscano famiglie a se stanti.
              3.  Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi,
          locande,  pensioni  e  simili  non costituiscono convivenza
          anagrafica".
              -  L'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n.
          130/2000, e' il seguente:
                "2.  Per  particolari  prestazioni gli enti erogatori
          possono,  ai  sensi  dell'art. 59, comma 52, della legge 27
          dicembre  1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento
          una  composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito
          dei  soggetti  indicati  nell'art.  2,  commi  2  e  3, del
          presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il
          parametro  appropriato  della  scala  di equivalenza di cui
          alla tabella 2.".