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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 218

Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

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Testo in vigore dal: 27-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante la
"Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  l'articolo  15  del predetto decreto recante disposizioni in
materia  di  vendite  staordinarie,  ed in particolare il comma 8, il
quale  prevede  che ai fini della disciplina delle vendite sottocosto
il Governo si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 20, comma
11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 15, comma 9, del predetto decreto il quale prevede
che  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
promuova  la  sottoscrizione  di codici di autoregolamentazione delle
vendite   sottocosto  tra  le  organizzazioni  rappresentative  delle
imprese produttrici e distributive;
  Considerato   che   i   diversi  incontri  promossi  dal  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  tra  le  parti
interessate  non  hanno  consentito di pervenire alla definizione dei
codici di autoregolamentazione di cui sopra;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
  Visti  i  pareri  del  Consiglio  Nazionale dei Consumatori e degli
utenti espressi in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000;
  Visti  i  pareri  dell'Autorita'  Garante  della  Concorrenza e del
Mercato  n.  21897 del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre 1999 e
n. 37946 del 28 dicembre 2000;
  Visto il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 20
luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  rispettivamente in data
11 gennaio 2001 e 10 gennaio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio con l'estero;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Disciplina delle vendite sottocosto
  1.  Nel  presente  regolamento si intende per vendita sottocosto la
vendita  al  pubblico  di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo
inferiore  a  quello  risultante dalle fatture di acquisto maggiorato
dell'imposta  del  valore  aggiunto  e  di ogni altra imposta o tassa
connessa  alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti
o   contribuzioni   riconducibili   al   prodotto   medesimo  purche'
documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma
7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  2.  E'  vietata  la  vendita  sottocosto effettuata da un esercizio
commerciale  che,  da  solo  o  congiuntamente  a quelli dello stesso
gruppo  di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per
cento   della   superficie   di  vendita  complessiva  esistente  nel
territorio  della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento
al settore merceologico di appartenenza.
  3.  Ai  fini  del  comma  2 per gruppo si intende una pluralita' di
imprese commerciali, controllate da una societa' o collegate ai sensi
dell'articolo  2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale
vi  sia  comunque  la  possibilita'  di stabilire politiche comuni di
prezzo.
  4.  La  vendita  sottocosto e' una modalita' di effettuazione delle
vendite  di  cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.
114  del  1998. Essa deve essere comunicata al comune dove e' ubicato
l'esercizio  almeno  dieci  giorni  prima  dell'inizio  e puo' essere
effettuata   solo   tre  volte  nel  corso  dell'anno;  ogni  vendita
sottocosto  non  puo' avere una durata superiore a dieci giorni ed il
numero  delle  referenze  oggetto  di ciascuna vendita sottocosto non
puo' essere superiore a cinquanta.
  5.  Non  puo'  essere  effettuata  una vendita sottocosto se non e'
decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima
vendita sottocosto dell'anno.
  6.  Fatta  salva  l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio
1992,  n.  74,  indipendentemente  dalla  effettiva  esecuzione della
vendita   sottocosto,   sono   vietati   gli  annunci  e  i  messaggi
pubblicitari,  effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni
non consentite dal presente decreto.
  7.  Ai  fini  della  individuazione  di una vendita sottocosto, per
prezzo  di  vendita  al  pubblico di un prodotto si intende il prezzo
effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
  8.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alle
vendite  promozionali  non  effettuate  sottocosto  e alle vendite di
liquidazione  e  di  fine  stagione,  nonche'  alle  vendite disposte
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione
forzata o fallimentare.
  9.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano agli
esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Nota  al  titolo:  Il  testo dell'art. 15, comma 8, del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' riportato in
          note alle premesse.
          Note alle premesse:
              L'art.  87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Il testo dell'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e' il seguente:
              "11.  Con  il  disegno  di  legge di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
          la "Riforma della disciplina relativa al settore commercio"
          a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59"  e'  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998.
              - Il  testo  dell'art.  15,  commi  8  e 9, della legge
          31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
              "8.  Ai  fini della disciplina delle vendite sottocosto
          il  Governo si avvale della facolta' prevista dall'art. 20,
          comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
          sanzionarori,  fermo  restando  quanto disposto dalla legge
          10 ottobre  1990,  n.  287, si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 22, commi 2 e 3.
              9.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  promuove  la  sottoscrizione di codici di
          autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
          organizzazioni  rappresentative delle imprese produttrici e
          distributive.".
          Note all'art. 1:
              Il testo dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
              "7.  Per  vendita  sottocosto  si intende la vendita al
          pubblico  di  uno  o  piu' prodotti effettuata ad un prezzo
          inferiore    a   quello   risultante   dalle   fatture   di
          acquisto maggiorato  dell'imposta  sul valore aggiunto e di
          ogni  altra  imposta  o  tassa  connessa  alla  natura  del
          prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
          riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.".
              Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali, con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
              - Il   testo   dell'art   15,   comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
              "1.  Per  vendite straordinarie si intendono le vendite
          di  liquidazione,  le vendite di fine stagione e le vendite
          promozionali  nelle  quali  l'esercente  dettagliante offre
          condizioni  favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei
          propri prodotti.
              Il  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
          "Attuazione  della  direttiva  84/450/CEE,  come modificata
          dalla   direttiva   97/55/CE   in  materia  di  pubblicita'
          ingannevole  e  comparativa"  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.