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DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n. 202

Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Testo in vigore dal: 14-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
55,  comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti
legislativi   al  fine  di  ridefinire  taluni  aspetti  dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000, n. 38, recante
disposizioni  in  materia  di  assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
  Visto  l'articolo  55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come  modificato  dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge
23  dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla
data  di  entrata  in  vigore del citato decreto legislativo, possono
essere  emanate  disposizioni  correttive  ed integrative del decreto
medesimo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
  1. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23
febbraio  2000,  n.  38,  gli  ultimi due periodi sono sostituiti dal
seguente:  "Per  la  determinazione  della  corrispondente  quota  di
rendita,  la  retribuzione,  determinata con le modalita' e i criteri
previsti  dal  testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di
cui  alla  "tabella  dei  coefficienti  e per il grado percentuale di
menomazione.".
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  si  applica  ai danni
conseguenti  ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie
professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 aprile 2001
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Salvi,  Ministro del lavoro e della
                                     previdenza sociale
                                  Visco,  Ministro  del  tesoro,  del
                                     bilancio  e della programmazione
                                     economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota al titolo:
              -  Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38
          (Disposizioni   in  materia  di  assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, a norma
          dell'art.  55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          n. 50 del 1o marzo 2000.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              -  L'art.  87 della Costutuzione conferisce tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 55 della legge 17
          maggio  1999,  n.  144  (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali), cosi' recita:
              "1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  al  fine  di  ridefinire taluni
          aspetti  dell'assetto normativo in materia di assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a)  individuazione e separazione ai fini tariffari, a
          decorrere  dal  1o gennaio 2000, nell'ambito della gestione
          industria   dell'Istituto   nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica   30   giugno   1965,   n.  1124,  e  successive
          modificazioni,  in  seguito denominato "testo unico", dalle
          seguenti gestioni separate:
                  1) industria;
                  2) artigianato;
                  3)  terziario,  per  le  attivita' commerciali, ivi
          comprese  quelle turistiche, di produzione, intermediazione
          e prestazione di servizi anche finanziari; per le attivita'
          professionali   ed  artistiche;  nonche'  per  le  relative
          attivita' ausiliarie;
                  4)   altre   attivita'  di  diversa  natura,  quali
          credito, assicurazione, enti pubblici;
                b)  revisione,  per effetto della disposizione di cui
          alla  lettera a), dei criteri di classificazione dei datori
          di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;
                c)   previsione  delle  tariffe  corrispondenti  alle
          gestioni  di  cui  alla  lettera  a),  anche  tenuto  conto
          dell'attuazione  delle  norme di cui al decreto legislativo
          19  settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni,
          nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
                d)   previsione   di   distinti   tassi   di  premio,
          determinati  ai  sensi  dell'art. 40, terzo comma del testo
          unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla
          lettera a);
                e)  previsione dell'applicazione delle tariffe di cui
          alla   lettera   c)  anche  per  le  attivita'  svolte  dai
          lavoratori  italiani  operanti nei Paesi extracomunitari di
          cui  al  decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3  ottobre 1987, n. 398,
          nonche' previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-bis,
          del  decreto-legge  21 marzo  1988,  n. 86, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
          della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  di  un  premio  integrativo  a
          copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
                f)   individuazione   di   nuovi   parametri  per  la
          determinazione  delle retribuzioni per i prestatori d'opera
          che  non  percepiscono  retribuzione  fissa  o accertabile,
          salvo  quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo
          restando   che  tali  retribuzioni  non  potranno  comunque
          risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi
          degli  articoli  116  e  234  del citato testo unico per la
          liquidazione delle rendite;
                g)  previsione  del riordino, anche con riferimento a
          situazioni  pregresse, dell'art. 55, comma 5, della legge 9
          marzo  1989,  n.  88,  e  degli articoli 80 e 146 del testo
          unico,  al fine di ricondurre entro termini temporali certi
          e  predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri
          provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando,
          tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della
          valutazione   da   parte   dell'INAIL   successivamente  al
          riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di
          nuove e piu' precise metodiche o strumentazioni d'indagine,
          purche'  non  riconducibile  a  dolo  o colpa grave e fermo
          restando  il  potere  di  revisione dell'istituto, ai sensi
          degli  articoli  83,  137  e  146  del  testo unico entro i
          termini  ultimi  di  revisionabilita'  delle  rendite,  non
          integra  gli  estremi  di un errore rilevante ai fini della
          rettifica;
                h)  rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi
          in  quota  capitaria  dovuta  dai  lavoratori  autonomi del
          datore  agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per
          i  lavoratori  agricoli  dipendenti,  e previsione, per gli
          anni  successivi,  della  loro rideterminazione con decreto
          del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta  del  consiglio di
          amministrazione  dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
          compatibile  con  le  specificita'  che  caratterizzano  il
          settore  ed  ad  assicurare  il  risanamento, l'efficacia e
          l'economicita'  della gestione, in relazione agli obiettivi
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
                i)  previsione  fermo  restando quanto disposto dagli
          articoli    1 e 4    del   testo   unico,   dell'estensione
          dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali,  ancorche' vi siano previsioni
          contrattuali   o   di   legge,   di   tutela   con  polizze
          privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
          sportivi  professionisti  dipendenti  dai  soggetti  di cui
          all'art.   9   del   testo  unico,  nonche'  ai  lavoratori
          parasubordinati  soggetti  a  rischi  lavorativi  specifici
          individuazione   dei  relativi  riferimenti  retributivi  e
          classificativi ai fini tariffari;
                l)  previsione,  in via sperimentale, per il triennio
          1999-2001,    nell'ambito    delle    spese   istituzionali
          dell'INAIL,   della   destinazione   di   congrue   risorse
          economiche,  la  cui entita' sara' definita con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, diretto a sostenere e finanziare,
          in  tutto  o  in  parte,  programmi  di  adeguamento  delle
          strutture  e  dell'organizzazione  delle  piccole  e  medie
          imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative
          di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto
          legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  ovvero progetti per favorire l'applicazione
          degli  articoli  21  e 22 del citato decreto legislativo n.
          626  del  1994  anche  tramite la produzione di strumenti e
          prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
          dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
          o  a  costo di produzione; i progetti saranno approvati dal
          consiglio   di   amministrazione  dell'Istituto  secondo  i
          criteri   di  priorita'  che  dovranno  essere  determinati
          attraverso  una direttiva quadro da approvare, da parte del
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio
          della  delega  di  cui  al  presente comma; nella direttiva
          saranno  fissati  anche  le  modalita'  di formulazione dei
          progetti  ed  i  termini  di invio, nonche' l'entita' delle
          risorse    che   annualmente   l'Istituto   destinera'   al
          finanziamento  ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
          miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
                m) previsione  di  criteri  per  l'aggiornamento e la
          revisione     periodica    dell'elenco    delle    malattie
          professionali,   fermo   restando   che   sono  considerate
          professionali  anche  quelle non comprese nell'elenco delle
          quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
                n) previsione  di  un  sistema di rivalutazione delle
          rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la
          rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento
          nell'anno  in  cui  scatterebbe,  sulla  base della vigente
          legislazione,  la  rivalutazione  connessa  alla variazione
          delle retribuzioni;
                o) previsione   della   revisione   del   sistema  di
          finanziamento    e    del   livello   della   contribuzione
          riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
          fine  di  determinare l'accollo a carico del bilancio dello
          Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
          gli  equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
          del  comparto  delle  amministrazioni pubbliche, nei limiti
          delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 8,
          comma  5,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge;
                p) revisione della normativa in materia di cumulo fra
          il  trattamento  di  revendita  a carico dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL
          spettante  in caso di decesso del lavoratore conseguente ad
          infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale, ai sensi
          dell'art. 85 del testo unico;
                q) previsione,  in  via sperimentale, per il triennio
          1999-2001,  della  destinazione  da parte dell'INAIL, sulla
          base   degli   indirizzi  emanati  dal  proprio  organo  di
          indirizzo  e  vigilanza,  ed  in raccordo con le iniziative
          delle  regioni,  di una quota parte delle somme annualmente
          incassate  in  attuazione  dei piani di lotta all'evasione,
          per   promuovere   o   finanziare   progetti  formativi  di
          riqualificazione  professionale  degli invalidi del lavoro,
          nonche'  per  sostenere  o finanziare, in tutto o in parte,
          sulla  base  di criteri e modalita' approvati dal consiglio
          di  amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
          i   progetti   di   cui   alla  lettera  l),  progetti  per
          l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
          e  medie  imprese  e nelle imprese agricole e artigiane che
          sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
          del lavoro;
                r) riordinamento   organico   dei   compiti  e  della
          gestione del casellario centrale infortuni, prevedendo:
                  1)  l'obbligo,  specificamente  sanzionato,  per  i
          gestori  pubblici  e  provati  di  forme  di  assicurazione
          infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
          al  casellario  le informazioni necessarie per identificare
          il soggetto, la cause e le circostanze dell'infortunio, e i
          postumi  nei  modi  e  nei termini disciplinati da apposito
          regolamento ministeriale;
                  2)  l'obbligo  per  il  casellario  di  fornire  ai
          soggetti  di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
          sull'esistenza  di precedenti, con modalita' che utilizzino
          nella   misura  massima  possibile  le  moderne  tecnologie
          comunicative;
                  3)   un   ordinamento  del  casellario  che,  ferma
          restando  la  utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
          ne  garantisca  l'autonomia  con previsione di una separata
          gestione  nell'ambito  del  bilancio  del-l'INAIL  e  di un
          organo  di  Governo  e  gestione  espressione  dei soggetti
          interessati;
                s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali e
          nell'ambito   del  relativo  sistema  di  indennizzo  e  di
          sostegno  sociale,  di  un'idonea  copertura  e valutazione
          indennitaria   del   danno   biologico,   con   conseguente
          adeguamento della tariffa dei premi;
                t) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          anche  tramite  l'utilizzo  di  disposizioni  regolamentari
          adottate  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
          amministrativa;
                u) previsione  di  una  specifica disposizione per la
          tutela  dell'infortunio in itinere che recepisca i principi
          giurisprudenziali consolidati in materia".
              - Per  il  titolo  e  gli  estremi  di pubblicazione in
          Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  legislativo  23 febbraio
          2000, n. 38, si veda in nota al titolo.
              - Il  comma  2  dell'art. 55 della legge gia' citata n.
          144/1999,  come  modificato dall'art. 78, comma 26, lettera
          b),  della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2001), e' il seguente:
              "2.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
          apposita   relazione,   sono   trasmessi  alle  Camere  per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          commissioni  parlamentari  permanenti entro il sessantesimo
          giorno  antecedente  la  scadenza  del termine previsto per
          l'esercizio  della  relativa  delega.  In  caso  di mancato
          rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
          dall'esercizio  della  delega.  Le  competenti  commissioni
          parlamentari  esprimono il parere entro trenta giorni dalla
          data  di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi
          possono  essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
          integrative  dei  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1
          possono  essere  emanate,  con  il  rispetto  dei  medesimi
          principi  e  criteri  direttivi  e con le stesse procedure,
          entro due anni, dalla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi medesimi".

          Nota all'art. 1:
              - Il   comma   2   dell'art.   13  del  citato  decreto
          legislativo   n.  38/2000,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "2.  In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
          infortuni   sul   lavoro   e   a   malattie   professionali
          verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata
          in  vigore  del  decreto  ministeriale  di  cui al comma 3,
          l'INAIL  nell'ambito  del  sistema  d'indennizzo e sostegno
          sociale,  in  luogo  della  prestazione di cui all'art. 66,
          primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
          previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
                a) le    menomazioni    conseguenti    alle   lesioni
          dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
          in   base   a   specifica   "tabella  delle  menomazioni  ,
          comprensiva     degli     aspetti     dinamico-relazionali.
          L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
          6  per  cento  ed  inferiore  al 16 per cento e' erogato in
          capitale,  dal  16  per  cento e' erogato in rendita, nella
          misura  indicata  nell'apposita  "tabella  indennizzo danno
          biologico  .  Per  l'applicazione  di  tale  tabella  si fa
          riferimento   all'eta'  dell'assicurato  al  momento  della
          guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91
          del testo unico;
                b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per
          cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di
          rendita  per  l'indennizzo  delle conseguenze delle stesse,
          commisurata  al  grado della menomazione, alla retribuzione
          dell'assicurato  e  al  coefficiente  di  cui  all'apposita
          "tabella  dei  coefficienti  ,  che costituiscono indici di
          determinazione   della   percentuale   di  retribuzione  da
          prendere  in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze
          patrimoniali,  in  relazione  alla  categoria  di attivita'
          lavorativa   di   appartenenza   dell'assicurato   e   alla
          ricollocabilita'  dello stesso. Per la determinazione della
          corrispondente   quota   di   rendita,   la   retribuzione,
          determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo
          unico,  viene  moltiplicata per il coefficiente di cui alla
          "tabella  dei  coefficienti  e  per il grado percentuale di
          menomazione".