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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2001, n. 197

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-6-2001
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991,
n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
1995;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/99 del 24
settembre  1999,  espresso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti
normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000  di  delega  di  funzioni  per  i  Servizi tecnici nazionali, ad
esclusione  del  Servizio  sismico nazionale e del Servizio nazionale
dighe, al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di
competenza  degli  uffici  del  Dipartimento  per  i  servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari
Amministrativi,  Servizio Geologico Nazionale, Servizio Idrografico e
Mareografico  Nazionale  e  relative  sedi  periferiche) che verranno
tutti di seguito indicati con il termine "Dipartimento".
  2. I procedimenti di competenza del Dipartimento devono concludersi
con  un  provvedimento  espresso  nel  termine stabilito, per ciascun
procedimento,  nelle tabelle allegate per ciascun Servizio o Ufficio,
che  costituiscono  parte  integrante  del presente regolamento e che
contengono,   altresi',   l'indicazione   dell'organo,   dell'ufficio
competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del
procedimento  nelle  tabelle  allegate,  lo stesso si concludera' nel
termine  previsto  da  altra  fonte legislativa o regolamentare o, in
mancanza,  nel  termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991,
n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
1995;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/99 del 24
settembre  1999,  espresso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti
normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000  di  delega  di  funzioni  per  i  Servizi tecnici nazionali, ad
esclusione  del  Servizio  sismico nazionale e del Servizio nazionale
dighe, al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di
competenza  degli  uffici  del  Dipartimento  per  i  servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari
Amministrativi,  Servizio Geologico Nazionale, Servizio Idrografico e
Mareografico  Nazionale  e  relative  sedi  periferiche) che verranno
tutti di seguito indicati con il termine "Dipartimento".
  2. I procedimenti di competenza del Dipartimento devono concludersi
con  un  provvedimento  espresso  nel  termine stabilito, per ciascun
procedimento,  nelle tabelle allegate per ciascun Servizio o Ufficio,
che  costituiscono  parte  integrante  del presente regolamento e che
contengono,   altresi',   l'indicazione   dell'organo,   dell'ufficio
competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del
procedimento  nelle  tabelle  allegate,  lo stesso si concludera' nel
termine  previsto  da  altra  fonte legislativa o regolamentare o, in
mancanza,  nel  termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.