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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-6-2001
al: 5-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  recante
norme in materia di volontariato di protezione civile; 
  Vista la legge 11 agosto 1991, n.  266,  recante  legge-quadro  sul
volontariato; 
  Visto l'articolo 11 del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1984,  n.  363,
recante interventi in favore del volontariato; 
  Visto l'articolo 11 del  decreto-legge  26  luglio  1996,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496,
recante interventi urgenti  di  protezione  civile,  che  dispone  in
ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato  alle
attivita' di protezione civile e prevede  la  predisposizione  di  un
apposito elenco; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59,  che  dispongono  in  materia  di
protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n.  613,  recante   norme   concernenti   la   partecipazione   delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione  civile,
previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata  legge  24  febbraio
1992, n. 225; 
  Considerata  l'esigenza  di   una   riformulazione   organica   del
regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attivita'  di
protezione civile delle organizzazioni di  volontariato,  nonche'  la
concessione di contributi e lo snellimento  delle  procedure  per  la
concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della  protezione  civile  e'
soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento
sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui  all'articolo
79 del citato decreto legislativo; 
  Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del
volontariato di protezione civile; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 giugno 2000; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data  6
dicembre 2000; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2000; 
  Sulla  proposta  del  Ministro   dell'interno   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per gli affari regionali e per la solidarieta' sociale; 
                   Emana il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Iscrizione   delle   organizzazioni   di   volontariato   nell'elenco
                  dell'Agenzia di protezione civile 
  1. E' considerata  organizzazione  di  volontariato  di  protezione
civile ogni organismo liberamente costituito, senza  fini  di  lucro,
ivi inclusi i gruppi comunali di  protezione  civile,  che  svolge  o
promuove, avvalendosi prevalentemente  delle  prestazioni  personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita'  di  previsione,
prevenzione e soccorso in vista o  in  occasione  di  eventi  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
nonche'  attivita'  di  formazione  e  addestramento,  nella   stessa
materia. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione   del   presente   regolamento   e'
considerata organizzazione di volontariato di protezione civile  ogni
organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi  i
gruppi  comunali  di  protezione  civile,  che  svolge  o   promuove,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione  e
soccorso in vista o in occasione di eventi  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c),  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'   attivita'   di   formazione   e
addestramento, nella stessa materia. 
  3. Al fine  della  piu'  ampia  partecipazione  alle  attivita'  di
protezione civile, le organizzazioni di  volontariato,  iscritte  nei
registri regionali previsti dall'articolo 6  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, nonche' in elenchi o albi di protezione civile previsti
specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il  tramite
della  regione  o   provincia   autonoma   presso   la   quale   sono
registrate,l'iscrizione   nell'elenco   nazionale   dell'Agenzia   di
protezione civile, di seguito  denominata  "Agenzia",  che  provvede,
d'intesa con le amministrazioni medesime,  a  verificare  l'idoneita'
tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi  calamitosi
indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni  e  le
province    autonome    invieranno     periodicamente     all'Agenzia
l'aggiornamento dei dati e ogni altra  utile  informazione  volta  al
piu' razionale utilizzo del volontariato. 
  4. Le organizzazioni di volontariato di cui al  comma  2,  che,  in
virtu' dell'articolo 13 della legge  11  agosto  1991,  n.  266,  non
avendo  articolazione  regionale,  non  sono  iscritte  nei  registri
regionali  previsti  dall'articolo  6  della  stessa  legge,  possono
chiedere  l'iscrizione  nell'elenco  nazionale  di  cui  al  comma  3
direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria  tesa
ad appurarne la capacita' operativa in relazione agli eventi  di  cui
al  comma  2.  Le  regioni  e   le   province   autonome   invieranno
periodicamente  all'Agenzia,  preferibilmente  su  base  informatica,
l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni  e  ogni
altra  utile  informazione  volta  al  piu'  razionale  ed   omogeneo
indirizzo del volontariato. 
  5.  Dell'avvenuta  iscrizione  nell'elenco   nazionale,   l'Agenzia
informa  le  organizzazioni  richiedenti,  le  regioni,  le  province
autonome ed i prefetti territorialmente competenti. 
  6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalita' e  procedure
d'iscrizione, di formazione e di  utilizzo  delle  organizzazioni  di
volontariato su tutto il  territorio  nazionale,  l'Agenzia  promuove
periodiche riunioni  con  i  rappresentanti  delle  regioni  e  delle
province autonome. 
  7.  Con  provvedimento  motivato,  l'Agenzia   puo'   disporre   la
cancellazione   dall'elenco   nazionale   delle   organizzazioni   di
volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorita'
competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in  conformita'  alle
funzioni  trasferite  ai  sensi   dell'articolo   108   del   decreto
legislativo n. 112 del 1998. 
  8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni  di  cui
al comma 2,  nelle  attivita'  di  protezione  civile  e  provvede  a
individuare ed a disciplinare le esigenze  connesse  alle  specifiche
tipologie  di  intervento,  nonche'  le  forme  e  le  modalita'   di
collaborazione. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge
          24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile):
              "Art.  18  (Volontariato).  -  1. Il Servizio nazionale
          della    protezione   civile   assicura   la   piu'   ampia
          partecipazione   dei  cittadini,  delle  organizzazioni  di
          volontariato   di   protezione   civile   all'attivita'  di
          previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione
          di  calamita'  naturali,  catastrofi  o  eventi di cui alla
          presente legge.
              2.  Al  fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e
          stimola  le iniziative di volontariato civile e ne assicura
          il coordinamento.
              3.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da
          emanarsi,  secondo  le  procedure  di cui all'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge,
          del  Ministro per il coordinamento della protezione civile,
          si  provvede a definire i modi e le forme di partecipazione
          delle  organizzazioni  di  volontariato  nelle attivita' di
          protezione  civile,  con  l'osservanza dei seguenti criteri
          direttivi:
                a) la previsione di procedure per la concessione alle
          organizzazioni  di  contributi  per  il potenziamento delle
          attrezzature   ed   il   miglioramento  della  preparazione
          tecnica;
                b) la  previsione  delle  procedure per assicurare la
          partecipazione   delle   organizzazioni   all'attivita'  di
          predisposizione   ed  attuazione  di  piani  di  protezione
          civile;
                c) i  criteri  gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo
          1989,  n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          81   del  7 aprile  1989,  d'attuazione  dell'art.  11  del
          decreto-legge  26 maggio  1984,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 luglio  1984,  n.  363, in
          materia  di  volontariato  di protezione civile, in armonia
          con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
              3-bis.  Entro  sei  mesi  dalla data di conversione del
          presente  decreto,  si provvede a modificare il decreto del
          Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613".
              -  La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro
          sul volontariato".
              -   Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  11  del
          decreto-legge  26 maggio  1984,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   24 luglio   1984,  n.  363
          (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai
          movimenti  sismici  del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed
          11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania):
              "Art.  11.  - Fino all'entrata in vigore della legge di
          disciplina  organica della materia, e comunque non oltre il
          31 marzo  1985,  il  Ministro  per  il  coordinamento della
          protezione  civile  puo'  avvalersi  delle  prestazioni dei
          gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e
          soccorso,  provvedendo, con le disponibilita' del fondo per
          la  protezione  civile,  a rimborsare, sentite le regioni e
          gli  enti  locali  interessati,  le  spese  nei  periodi di
          impiego  degli  aderenti alle associazioni di volontariato,
          ad  emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del
          posto  di  lavoro  e  del  relativo trattamento economico e
          previdenziale,   ad   adottare   misure  per  la  copertura
          assicurativa degli interessati".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 11 del decreto-legge
          26 luglio  1996,  n.  393,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  25 settembre 1996, n. 496 (Interventi urgenti
          di protezione civile):
              "Art.  11  (Volontariato  di  protezione  civile). - 1.
          All'art.  18  della  legge  24 febbraio  1992, n. 225, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                a) al  comma  1  le  parole  "delle  associazioni  di
          volontariato  e  degli  organismi  che  lo  promuovono sono
          sostituite   dalle   seguenti:   "delle  organizzazioni  di
          volontariato di protezione civile ;
                b) al  comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b)
          la  parola:  "associazioni  e'  sostituita  dalla seguente:
          "organizzazioni ;
                c) dopo  il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.
          Entro  sei  mesi  dalla  data  di  conversione del presente
          decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente
          della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613. .
              2.  All'art.  1,  comma  2,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse
          le  parole: "accertando l'assenza di condanne penali ovvero
          di   procedimenti  penali  in  corso  nei  confronti  degli
          aderenti alle associazioni ".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              -  La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  reca: "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo".
              -  Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
          di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato alle
          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  107  (Funzioni  mantenute  allo  Stato). - 1. Ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c),  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  hanno rilievo nazionale i compiti
          relativi:
                a) all'indirizzo,  promozione  e  coordinamento delle
          attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, centrali e
          periferiche,  delle  regioni,  delle  province, dei comuni,
          delle  comunita'  montane,  degli enti pubblici nazionali e
          territoriali  e di ogni altra istituzione ed organizzazione
          pubblica  e  privata  presente  sul territorio nazionale in
          materia di protezione civile;
                b) alla  deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
          regioni   interessate,   dello   stato   di   emergenza  al
          verificarsi  degli  eventi  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
          lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) alla   emanazione,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
          emergenza,  per  evitare situazioni di pericolo, o maggiori
          danni  a  persone  o  a  cose, per favorire il ritorno alle
          normali  condizioni  di  vita  nelle aree colpite da eventi
          calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
          stato di emergenza di cui alla lettera b);
                d) alla  determinazione dei criteri di massima di cui
          all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
          le attivita' industriali, civili e commerciali;
                f) alle funzione operative riguardanti:
                  1)   gli   indirizzi   per   la  predisposizione  e
          l'attuazione  dei  programmi di previsione e prevenzione in
          relazione alle varie ipotesi di rischio;
                  2)  la  predisposizione,  d'intesa con le regioni e
          gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
          di  eventi  calamitosi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          c),  della  legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  e  la loro
          attuazione;
                  3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
          spegnimento  degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
          degli incendi boschivi;
                  4)   lo  svolgimento  di  periodiche  esercitazioni
          relative ai piani nazionali di emergenza;
                g) la  promozione  di  studi  sulla  previsione  e la
          prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
                h)  alla  dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
          calamita'    o   avversita'   atmosferica,   ivi   compresa
          l'individuazione,  sulla  base  di  quella effettuata dalle
          regioni,  dei  territori danneggiati e delle provvidenze di
          cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
              2.  Le  funzioni di cui alle lettere a), d) ed e), e al
          numero  1)  della  lettera  f) del comma 1, sono esercitate
          attraverso intese nella Conferenza unificata.
              Art.  108  (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali).   -   1. Tutte   le  funzioni  amministrative  non
          espressamente  indicate  nelle  disposizioni  dell'art. 107
          sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali e tra
          queste, in particolare:
                a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
                  1) alla predisposizione dei programmi di previsione
          e  prevenzione  dei  rischi,  sulla  base  degli  indirizzi
          nazionali;
                  2)  all'attuazione di interventi urgenti in caso di
          crisi  determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di
          eventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
          24 febbraio  1992,  n.  225,  avvalendosi  anche  del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
                  3)  agli indirizzi per la predisposizione dei piani
          provinciali  di  emergenza  in caso di eventi calamitosi di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
          1992;
                  4)  all'attuazione  degli  interventi necessari per
          favorire  il  ritorno alle normali condizioni di vita nelle
          aree colpite da eventi calamitosi;
                  5)  allo  spegnimento degli incendi boschivi, fatto
          salvo  quanto  stabilito  al  punto 3) della lettera f) del
          comma 1 dell'art. 107;
                  7)   agli   interventi   per   l'organizzazione   e
          l'utilizzo del volontariato;
                b)   sono   attribuite   alle  province  le  funzioni
          relative:
                  1)  all'attuazione,  in  ambito  provinciale, delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei  rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
          l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
                  2)  alla  predisposizione  dei piani provinciali di
          emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
                  3)  alla  vigilanza  sulla predisposizione da parte
          delle  strutture  provinciali  di  protezione  civile,  dei
          servizi  urgenti,  anche  di natura tecnica, da attivare in
          caso  di  eventi  calamitosi  di  cui  all'art. 2, comma 1,
          lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
                  1)   all'attuazione,   in  ambito  comunale,  delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
                  2)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
          quelli  relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
          ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
          in ambito comunale;
                  3)  alla  predisposizione  dei  piani  comunali e/o
          intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
          di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          e,  in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
          cura  della  loro  attuazione,  sulla  base degli indirizzi
          regionali;
                  4)   all'attivazione   dei   primi   soccorsi  alla
          popolazione   e   degli   interventi  urgenti  necessari  a
          fronteggiare l'emergenza;
                  5)  alla  vigilanza sull'attuazione, da parte delle
          strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
                  6)  all'utilizzo  del  volontariato  di  protezione
          civile  a  livello  comunale  e/o intercomunale, sulla base
          degli indirizzi nazionali e regionali".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          21 settembre 1994, n. 613, reca: "Regolamento recante norme
          concernenti   la   partecipazione   delle  associazioni  di
          volontariato nelle attivita' di protezione civile".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 1, della
          citata legge 24 febbraio 1992, n. 225:
              "Art.   2   (Tipologia   degli   eventi  ed  ambiti  di
          competenze).  -  1.  Ai  fini  dell'attivita' di protezione
          civile gli eventi si distinguono in:
                a) eventi   naturali   o   connessi  con  l'attivita'
          dell'uomo   che   possono   essere   fronteggiati  mediante
          interventi  attuabili  dai  singoli  enti e amministrazioni
          competenti in via ordinaria;
                b) eventi   naturali   o   connessi  con  l'attivita'
          dell'uomo  che  per  loro  natura  ed estensione comportano
          l'intervento  coordinato  di  piu'  enti  o amministrazioni
          competenti in via ordinaria;
                c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
          per  intensita'  ed estensione, debbono essere fronteggiati
          con mezzi e poteri straordinari".
              -  Per  il  testo  degli articoli 107 e 108 del decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, vedi nelle note alle
          premesse.
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6 e 13 della
          citata legge 11 agosto 1991, n. 266:
              "Art.  6 (Registri delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la  tenuta  dei  registri  generali delle organizzazioni di
          volontariato.
              2.  L'iscrizione  ai  registri e' condizione necessaria
          per  accedere  ai contributi pubblici nonche' per stipulare
          le   convenzioni   e  per  beneficiare  delle  agevolazioni
          fiscali,  secondo  le disposizioni di cui, rispettivamente,
          agli articoli 7 e 8.
              3.  Hanno  diritto  ad  essere iscritte nei registri le
          organizzazioni  di  volontariato che abbiano i requisiti di
          cui  all'art.  3  e  che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
              4.  Le  regioni  e  le  province autonome determinano i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare   il   permanere  dei  requisiti  e  l'effettivo
          svolgimento  dell'attivita'  di volontariato da parte delle
          organizzazioni  iscritte. Le regioni e le province autonome
          dispongono  la cancellazione dal registro con provvedimento
          motivato.
              5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
          contro   il provvedimento   di   cancellazione  e'  ammesso
          ricorso,  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
          al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori
          delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione
          del  tribunale  e appellabile,  entro  trenta  giorni dalla
          notifica  della  stessa,  al  Consiglio  di Stato, il quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
              6.  Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
          copia  aggiornata  dei  registri all'Osservatorio nazionale
          per il volontariato, previsto dall'art. 12.
              7.  Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
          alla   conservazione  della  documentazione  relativa  alle
          entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1, con l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti".
              "Art. 13 (Limiti di applicabilita). - 1. E' fatta salva
          la  normativa  vigente per le attivita' di volontariato non
          contemplate   nella   presente   legge,   con   particolare
          riferimento  alle  attivita' di cooperazione internazionale
          allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con
          il   servizio   civile   sostitutivo   di  cui  alla  legge
          15 dicembre 1972, n. 772".