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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. 183

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro.

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Testo in vigore dal: 5-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito  il  parere  del consiglio regionale della Valle d'Aosta,
espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Oggetto del conferimento
  1.  Il  presente decreto disciplina la delega alla regione autonoma
della  Valle  d'Aosta  delle  funzioni  e  dei  compiti  relativi  al
collocamento e alle politiche attive del lavoro.
  2. Le funzioni ed i compiti in materia di politiche del lavoro gia'
esercitati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto
continuano ad essere svolti dalla regione Valle d'Aosta.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - La  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  4,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59 del 10 marzo
          1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
              - La  legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del
          25 settembre  1993;  l'art.  48-bis,  aggiunto  dall'art. 3
          della  legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il
          seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso.".