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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 176

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2011)
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Testo in vigore dal: 10-6-2001
al: 6-10-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare  gli
articoli 45 e seguenti;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 7 dicembre
2000, n. 435;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come da resoconto in data 9 febbraio 2001;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 12 febbraio
  2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica, espressi in data 6 marzo
2001;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per  la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   del   Ministro   della  sanita'  e  del  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                     Dipartimenti del Ministero

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di   seguito  denominato  Ministero,  esercita  le  funzioni  di  cui
all'articolo  46  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso  demandati  e'
articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario;
b) Dipartimento   della   tutela   della   salute   umana  e  sanita'
   veterinaria;
c) Dipartimento  per  le  politiche  del  lavoro e dell'occupazione e
   tutela dei lavoratori;
d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
  2.  I  Dipartimenti  di  cui  alle  lettere a) e b), corrispondenti
rispettivamente  ai  Dipartimenti  di  cui  agli  articoli  2 e 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 2000, n. 435,
restano   regolati   dalle  disposizioni  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica.
                              A V V E R T E N Z A

              I  presenti  regolamenti sono pubblicati, per motivi di
          massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          14 marzo 1986, n. 217.
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
          serie  generale  -  del  5 giugno  2001  si procedera' alla
          ripubblicazione   del   testo   dei   presenti  regolamenti
          corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
          3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092.