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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 2001, n. 162

Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

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Testo in vigore dal: 8-5-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale",  ed  in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti la
rivalutazione dei beni delle imprese;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in particolare gli
  articoli   da   1   a  7  riguardanti  la  rivalutazione  dei  beni
  dell'impresa;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante "Modalita'
di   attuazione   delle   disposizioni   tributarie   in  materia  di
rivalutazione  dei  beni  delle  imprese,  ai  sensi  della  legge 29
dicembre 1990, n. 408";
  Visto  l'articolo  16 della legge n. 342 del 2000, in base al quale
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da
10  a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n.
58/2001;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Modi e termini della rivalutazione
  1.  Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
i  soggetti  indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
eseguire   la   rivalutazione  nel  bilancio  o  rendiconto  relativo
all'esercizio  successivo  a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999,
per  il  quale  il termine di approvazione scade successivamente alla
data  di  entrata  in vigore della legge. Tuttavia, le societa' e gli
enti   che   hanno   approvato   detto  bilancio  entro  la  data  di
pubblicazione  del presente decreto possono eseguire la rivalutazione
nel bilancio dell'esercizio successivo.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  15,  comma 1, della legge 21 novembre
2000,  n. 342, le imprese individuali, lesocieta' in nome collettivo,
in  accomandita  semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati
di  cui  all'articolo  87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,
nonche'  alle  societa'  ed  enti  di cui alla lettera d) del comma 1
dello  stesso  articolo  87  e alle persone fisiche non residenti che
esercitano  attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante
stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio
o  rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro
il  31  dicembre  1999 per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione  dei  redditi  scade successivamente alla pubblicazione
del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge
21  novembre  2000,  n.  342,  i  soggetti  che  fruiscono  di regimi
semplificati  di  contabilita', entro il termine indicato nel periodo
precedente,  eseguono  la  rivalutazione  nel  prospetto  di  cui  al
medesimo  articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare
entro  il  predetto  termine e da conservare e presentare a richiesta
dell'amministrazione finanziaria.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Gli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000,
          n.  342,  recante  "Misure  in materia fiscale", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, cosi'
          recitano:
              "Art.  10 (Ambito di applicazione della rivalutazione).
          -  1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a)
          e  b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  possono, anche in deroga all'art. 2426 del
          codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
          in  materia,  rivalutare i beni materiali e immateriali con
          esclusione  di  quelli alla cui produzione o al cui scambio
          e'    diretta    l'attivita'   di   impresa,   nonche'   le
          partecipazioni   in  societa'  controllate  e  in  societa'
          collegate   ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile
          costituenti   immobilizzazioni,   risultanti  dal  bilancio
          relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
              Art.    11    (Modalita'    di    effettuazione   della
          rivalutazione).  -  1.  La rivalutazione di cui all'art. 10
          deve    essere   eseguita   nel   bilancio   o   rendiconto
          dell'esercizio  successivo a quello di cui al medesimo art.
          10,   per   il  quale  il  termine  di  approvazione  scade
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  deve riguardare tutti i beni appartenenti
          alla  stessa  categoria omogenea e deve essere annotata nel
          relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
          intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
          i beni mobili iscritti in pubblici registri.
              2.  I  valori  iscritti  in  bilancio e in inventario a
          seguito  della  rivalutazione  non  possono  in nessun caso
          superare  i  valori effettivamente attribuibili ai beni con
          riguardo   alla   loro  consistenza,  alla  loro  capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione  nell'impresa,  nonche'  ai valori correnti e
          alle  quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
          o esteri.
              3.  Gli  amministratori  e il collegio sindacale devono
          indicare  e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
          nella   rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni  e
          attestare  che  la  rivalutazione  non  eccede il limite di
          valore di cui al comma 2.
              4.  Nell'inventario  relativo  all'esercizio  in cui la
          rivalutazione  viene eseguita deve essere indicato anche il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita'  a  precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
          rivalutati.
              Art. 12 (Imposta sostitutiva). - 1. Sui maggiori valori
          dei  beni  iscritti  in  bilancio,  di  cui all'art. 11, e'
          dovuta  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive  pari  al  19  per  cento  relativamente ai beni
          ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni
          non ammortizzabili.
              2.  L'imposta  sostitutiva  deve  essere  versata in un
          massimo  di  tre rate annuali di pari importo: la prima con
          scadenza  entro  il  termine  previsto  per il versamento a
          saldo   delle  imposte  sui  redditi  relative  al  periodo
          d'imposta  con  riferimento  al  quale  la rivalutazione e'
          eseguita;   le   altre   con   scadenza  entro  il  termine
          rispettivamente  previsto  per  il versamento a saldo delle
          imposte   sui   redditi   relative   ai  periodi  d'imposta
          successivi.   Gli   importi   da   versare  possono  essere
          compensati  ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n.  241, recante norme di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle
          rate successive alla prima si applicano gli interessi nella
          misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al
          versamento   di   ciascuna   rata  successiva  alla  prima.
          L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo
          attivo ed e' indeducibile.
              3.  Il  maggior  valore  attribuito  ai beni in sede di
          rivalutazione  si  considera  riconosciuto  ai  fini  delle
          imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dall'esercizio nel cui
          bilancio la rivalutazione e' eseguita.
              Art.  13  (Contabilizzazione della rivalutazione). - 1.
          Il  saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai
          sensi  degli  articoli  10  e  11  deve  essere imputato al
          capitale  o  accantonato  in una speciale riserva designata
          con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
          diversa utilizzazione.
              2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
          In  caso  di  utilizzazione  della  riserva  a copertura di
          perdite,  non  si  puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino  a  quando  la riserva non e' reintegrata o ridotta in
          misura   corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria,  non  applicandosi le disposizioni dei commi
          secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
              3.  Se  il  saldo  attivo viene attribuito ai soci o ai
          partecipanti  mediante riduzione della riserva prevista dal
          comma  1  ovvero  mediante riduzione del capitale sociale o
          del  fondo  di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito,  concorrono  a  formare  il reddito imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti.
              4.  Ai  fini  del comma 3 si considera che le riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve  di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
          bilancio  a  norma  di  precedenti  leggi di rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare,  la parte del capitale formata con l'imputazione
          di tali riserve.
              5.  Nell'esercizio  in cui si verificano le fattispecie
          indicate  nel  comma  3,  al  soggetto  che  ha eseguito la
          rivalutazione  e'  attribuito  un credito d'imposta ai fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  o
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche pari
          all'ammontare  dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 12,
          comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
              6.  Agli  effetti  delle disposizioni di cui al decreto
          legislativo   18 dicembre   1997,   n.  466,  e  successive
          modificazioni,  recante  norme  di  riordino  delle imposte
          personali    sul   reddito   al   fine   di   favorire   la
          capitalizzazione  delle  imprese, il saldo attivo di cui al
          comma  1  concorre  a  formare la variazione in aumento del
          capitale  investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.
              Art.  14  (Riconoscimento  fiscale  di maggiori  valori
          iscritti  in  bilancio).  - 1. Le disposizioni dell'art. 12
          possono  essere  applicate  per  il  riconoscimento ai fini
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive  dei
          maggiori  valori,  iscritti  nel bilancio di cui al comma 1
          dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.
              2.  L'importo  corrispondente ai maggiori valori di cui
          al  comma  1  e'  accantonato  in  apposita  riserva cui si
          applica la disciplina dell'art. 13, comma 3.
              3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
          dei  commi  1  e 2 si applicano anche per il riconoscimento
          dei maggiori  valori  di  cui all'art. 54, comma 2-bis, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
          nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11.
              Art.    15    (Ulteriori    soggetti    ammessi    alle
          rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
          14  si  applicano,  per  i  beni  relativi  alle  attivita'
          commerciali  esercitate,  anche  alle  imprese individuali,
          alle  societa'  in nome collettivo, in accomandita semplice
          ed  equiparate  e  agli  enti  pubblici  e  privati  di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera c), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni,  nonche'  alle  societa' ed enti di cui alla
          lettera  d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone
          fisiche  non residenti che esercitano attivita' commerciali
          nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
              2.  Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
          di  contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
          che  risultino  acquisiti  entro  il  31 dicembre  1999 dai
          registri  di  cui  agli  articoli  16  e 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
          condizione  che venga redatto un apposito prospetto bollato
          e  vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a richiesta,
          all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
              Art.  16  (Modalita'  attuative della rivalutazione). -
          Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, da adottare ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono  stabilite  le  modalita'  di attuazione delle
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  da  10  a  15, ferme
          restando,  in  quanto compatibili con quelle della presente
          legge,  le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di
          rivalutazione e quelle di relativa attuazione".
              - Gli  articoli  da 1 a 7 della legge 29 dicembre 1990,
          n.  408,  recante  "Disposizioni  tributarie  in materia di
          rivalutazione  di  beni  delle  imprese  e di smobilizzo di
          riserve   e   fondi  in  sospensione  di  imposta,  nonche'
          disposizioni   di   razionalizzazione   e  semplificazione.
          Deleghe   al  Governo  per  la  revisione  del  trattamento
          tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per
          la  revisione  delle  agevolazioni  tributarie", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, cosi'
          recitano:
              "Art. 1 (Autorizzazione alla rivalutazione monetaria di
          taluni  beni  di impresa). - 1. Le societa' per azioni e in
          accomandita  per  azioni,  le  societa'  a  responsabilita'
          limitata,    le    societa'    cooperative,    le   aziende
          municipalizzate,  le  societa'  di mutua assicurazione, che
          hanno   nel   territorio  dello  Stato  la  sede  legale  o
          amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli
          altri  enti  pubblici  o  privati,  che  anno  per  oggetto
          esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali
          e  che  hanno  nel  territorio dello Stato la sede legale o
          amministrativa   o   l'oggetto  principale  dell'attivita',
          possono,  anche in deroga all'art. 2425 del codice civile e
          alle  altre  norme  di  legge  o statuto, rivalutare i beni
          indicati  ai  numeri  1)  e 3) del primo comma del medesimo
          art.  2425  nonche'  le  azioni  e  le  quote  di  societa'
          controllate e di societa' collegate ai sensi dell'art. 2359
          del  codice  civile,  acquisiti  fino alla data di chiusura
          dell'esercizio  chiuso  nell'anno  1989  e  risultanti  nel
          bilancio relativo a tale esercizio.
              2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti
          da  societa'  o  da  enti che hanno per oggetto esclusivo o
          principale   le  costruzioni  edilizie  e  che  sono  stati
          realizzati  o  acquistati dalla societa' o dall'ente che li
          possiede   ad   eccezione  di  quelli  che  alla  data  del
          31 dicembre  1989 e fino alla data in cui viene eseguita la
          rivalutazione   si   considerano   beni   strumentali   per
          l'esercizio  dell'impresa e di quelli che non costituiscono
          beni  alla  cui  produzione  o  al  cui  scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere
          rivalutate  le  azioni  e  le quote ricevute dalla societa'
          apportante  a  fronte  degli  apporti  effettuati  ai sensi
          dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato
          dall'art.  10  della  legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo
          che  non  si  provveda  ad  affrancare le relative riserve,
          eventualmente   iscritte   nel   passivo  della  situazione
          patrimoniale, con le modalita' previste nell'art. 8.
              Art.  2  (Modalita'  per  la  rivalutazione dei beni di
          impresa).  -  1.  La rivalutazione deve essere eseguita nel
          bilancio  o  rendiconto relativo all'esercizio per il quale
          il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
          scade  successivamente alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  deve riguardare tutti i beni appartenenti
          alla  stessa  categoria omogenea e deve essere annotata nel
          relativo  inventario.  A  tal fine si intendono compresi in
          due  distinte  categorie  omogenee  gli  immobili  e i beni
          mobili  iscritti  in  pubblici  registri. Per gli enti e le
          societa'  che  possono  avvalersi delle disposizioni di cui
          alla  legge  30 luglio  1990, n. 218, la rivalutazione puo'
          essere   eseguita  anche  nel  bilancio  o  nel  rendiconto
          successivo a quello indicato nel primo periodo del presente
          comma.  La  rivalutazione  puo'  riguardare  anche  i  beni
          ricevuti   a   seguito  delle  operazioni  di  conferimento
          previste  dalla presente legge, purche' i beni stessi siano
          stati  acquisiti  dall'ente  o societa' conferente entro la
          data  di  chiusura  dell'esercizio  chiuso nell'anno 1989 e
          risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.
              2.  I  valori  iscritti  in  bilancio e in inventario a
          seguito  della  rivalutazione  non  possono  in nessun caso
          superare  i  valori effettivamente attribuibili ai beni con
          riguardo   alla   loro   consistenza,  alla  loro  capacita
          produttiva,   alla   effettiva  possibilita'  di  economica
          utilizzazione  nell'impresa,  nonche'  ai valori correnti e
          alle quotazioni di borsa.
              3.  Gli  amministratori  e il collegio sindacale devono
          indicare  e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
          nella   rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni  e
          attestare  che  la  rivalutazione  non  eccede il limite di
          valore di cui al comma 2.
              4.  Nell'inventario  relativo  all'esercizio  in cui la
          rivalutazione  viene eseguita deve essere indicato anche il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita'  a precedenti leggi di rivalutazione monetaria,
          dei beni rivalutati.
              Art.  3  (Applicazione  dell'imposta  sostitutiva sulle
          plusvalenze)   -   (Testo  in  vigore  dal  2 gennaio  1992
          modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, art.
          2,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
          1992,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
          6 febbraio  1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33
          del 10 febbraio 1992).
              1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e'
          dovuta  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi
          delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sui  redditi  delle
          persone  giuridiche  e dell'imposta locale sui redditi pari
          al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei
          beni   non   ammortizzabili,   e   pari  al  20  per  cento
          dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
              2.  L'imposta  sostitutiva deve essere versata entro il
          termine  di  presentazione  della dichiarazione dei redditi
          relativa   al  periodo  di  imposta  nel  cui  bilancio  la
          rivalutazione   e'   eseguita,   ovvero,  a  richiesta  del
          contribuente,  in  due  rate  del 58 e del 42 per cento con
          scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi  di detto periodo o del periodo
          d'imposta  successivo. Sull'importo della seconda rata sono
          dovuti  gli  interessi  nella  misura  del  9  per cento da
          versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata
          in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
              3.  A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello
          nel  cui  bilancio  la  rivalutazione e' stata eseguita, ai
          fini  fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati
          possono   essere   commisurate  al  nuovo  valore  ad  essi
          attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
              4.  Il  maggior  valore  attribuito  ai beni in sede di
          rivalutazione  si  considera  riconosciuto  ai  fini  delle
          imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo
          oneroso,  di  assegnazione  ai  soci  o  di  destinazione a
          finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa  dei  beni
          rivalutati  in  data anteriore a quella di inizio del terzo
          esercizio   successivo   a   quello  nel  cui  bilancio  la
          rivalutazione    e'   stata   eseguita,   ai   fini   della
          determinazione  delle  plusvalenze  o  minusvalenze  si  ha
          riguardo  al  costo  dei beni prima della rivalutazione. In
          tal  caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e'
          attribuito  un  credito  d'imposta  ai  fini  dell'IRPEF  o
          dell'IRPEG  pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva, di
          cui  al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile
          ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
              5.  Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate
          nel  secondo  periodo  del comma 4 i saldi attivi di cui al
          comma  1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore
          attribuito  ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla
          disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
              6.  La disposizione di cui al secondo periodo del comma
          4  non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti
          o  societa'  che  possono  effettuare, ai sensi della legge
          30 luglio  1990,  n.  218,  operazioni di ristrutturazione,
          anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
              7.  Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel
          comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi
          sono  computati  a  decorrere da quello nel cui bilancio la
          rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
              8.  Nel  caso in cui gli enti e le societa' conferitari
          cedano  a  titolo  oneroso, assegnino ai soci o destinino a
          finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa, prima del
          termine  di  cui  al  comma 4, beni rivalutati acquisiti ai
          sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento
          dei  beni  ceduti  o  assegnati  o  destinati  a  finalita'
          estranee  all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima
          della   rivalutazione   concorre   a   formare  il  reddito
          imponibile  delle  societa'  od  enti  conferenti che hanno
          operato  la  rivalutazione;  in  tal  caso,  si  applica la
          disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
              9.  Entro  trenta  giorni  dal  momento  in cui si sono
          verificate  le  ipotesi  di  cui  al  comma  8, il soggetto
          conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione
          al  soggetto  conferente  allegandone  copia  alla  propria
          dichiarazione  dei  redditi;  in  caso  di  inosservanza si
          applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
              9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano
          nel  caso  in  cui,  per  effetto del conferimento dei beni
          rivalutati,    nel    patrimonio   netto   della   societa'
          conferitaria   venga   ricostituito,  anche  ai  soli  fini
          fiscali,  il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare
          corrispondente   al   maggior  valore  attribuito  ai  beni
          conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si
          applicano nei confronti della societa' conferitaria.
              Art.  4 (Modalita' per lo smobilizzo di riserve e fondi
          in sospensione di imposta). - 1. Il saldo attivo risultante
          dalle  rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2
          deve  essere  imputato  al  capitale  o  accantonato in una
          speciale  riserva  designata  con riferimento alla presente
          legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
              2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
          In  caso  di  utilizzazione  della  riserva  a copertura di
          perdite,  non  si  puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino  a  quando  la riserva non e' reintegrata o ridotta in
          misura   corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria,  senza  l'osservanza  delle disposizioni dei
          commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
              3.  Se  i  saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai
          partecipanti  mediante riduzione della riserva prevista dal
          comma  1  ovvero  mediante riduzione del capitale sociale o
          del  fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite
          ai   soci   o   ai   partecipanti,  aumentate  dell'imposta
          sostitutiva   corrispondente   all'ammontare   distribuito,
          concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o
          dell'ente   e   il   reddito  imponibile  dei  soci  o  dei
          partecipanti.
              4.  Ai  fini  del comma 3 si considera che le riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve  di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
          bilancio  a  norma  di  precedenti  leggi  di rivalutazione
          monetaria,   abbiano   anzitutto   per   oggetto,  fino  al
          corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
          l'imputazione di tali riserve.
              5.  Nell'esercizio  in  cui  si  verificano  le ipotesi
          indicate  nel  comma 3,  al  soggetto  che  ha  eseguito la
          rivalutazione  e'  attribuito  un credito d'imposta ai fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  o  sul
          reddito   delle   persone   giuridiche  pari  all'ammontare
          dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata
          nei precedenti esercizi.
              6.  Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in
          data  anteriore  a  quella  di  inizio  del terzo esercizio
          successivo  a  quello  nel cui bilancio la rivalutazione e'
          stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla
          stessa  data  e fino a concorrenza degli importi attribuiti
          ai  soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in
          deroga   ai   commi  3  e  4  dell'art.  3,  anche  per  la
          commisurazione  degli  ammortamenti e per la determinazione
          delle  plusvalenze  o minusvalenze realizzate, in relazione
          ai beni indicati dal contribuente.
              Art.  5  (Ambito  di  applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  in  materia  di  rivalutazione  dei  beni delle
          imprese).  -  1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4
          si  applicano,  per  i beni di cui all'art. 1 relativi alle
          attivita'   commerciali   esercitate,  anche  alle  imprese
          individuali,   alle   societa'   in   nome  collettivo,  in
          accomandita  semplice  ed equiparate e agli enti pubblici e
          privati  di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          nonche'  alle  societa' ed enti di cui alla lettera d), del
          comma  1  dello  stesso  art. 87 e alle persone fisiche non
          residenti   che   esercitano   attivita'   commerciali  nel
          territorio  dello Stato mediante stabili organizzazioni. La
          disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, della presente
          legge  si applica anche in caso di destinazione dei beni al
          consumo personale o familiare dell'imprenditore.
              2.  Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
          di  contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
          che  risultino  acquisiti  entro  il  31  dicembre 1989 dai
          registri  di  cui  agli  articoli  16  e 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
          condizione  che venga redatto un apposito prospetto bollato
          e  vidimato  dal  quale  risultino  i  prezzi di costo e la
          rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato
          alla  dichiarazione  relativa all'esercizio per il quale il
          termine  di  presentazione  della dichiarazione dei redditi
          scade  successivamente alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              Art. 6 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. In caso
          di violazione delle disposizioni dell'art. 2 o dell'art. 4,
          gli  amministratori  e  i  sindaci o revisori o il titolare
          dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire
          2  milioni  a  lire  20  milioni,  salvo  che  il fatto non
          costituisca  piu'  grave  reato.  In  caso  di  condanna il
          giudice  puo'  applicare la pena accessoria di cui all'art.
          32-bis  del codice penale, per la durata non inferiore a un
          anno e non superiore a tre anni.
              Art.  7  (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
          del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
          di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli
          precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle
          della presente legge, le disposizioni contenute nella legge
          19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione".
              - Il  decreto  ministeriale  14 febbraio  1991 recante:
          "Modalita'  di  attuazione delle disposizioni tributarie in
          materia  di  rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi
          della  legge  29 dicembre  1990,  n. 408", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1991.
              - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis);
                3.  Con  decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del  Ministro,
          quando  la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".

          Note all'art. 1:
              - Per  il testo dell'art. 10 della legge n. 342/2000 si
          veda nelle note alle premesse.
              - L'art.  87 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  303  del  31 dicembre  1986, come modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 1 del 1o gennaio
          1998, cosi' recita:
              "Art.   87  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifichi in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  d'imposta  hanno  la  sede  legale  o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              4-bis.   In  mancanza  dell'atto  costitutivo  o  dello
          statuto   nelle   predette   forme,   l'oggetto  principale
          dell'ente  residente  e'  determinato in base all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti".
              - Per  il testo dell'art. 15 della legge n. 342/2000 si
          veda nelle note alle premesse.