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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 27-4-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere
riunite  e  coordinate  tra  loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita',  per  le pari
opportunita' e per la funzione pubblica;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Oggetto;
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

  1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra
disposizione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere
riunite  e  coordinate  tra  loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita',  per  le pari
opportunita' e per la funzione pubblica;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Oggetto;
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

  1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra
disposizione.