stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2017)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 3-5-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:


                               Art. 1.
                       (Oggetto - Definizioni)

   1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla
cura  ed  al  reinserimento  sociale  degli alcoldipendenti, ai sensi
della  risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  12  marzo 1982 sui
problemi  dell'alcolismo nei Paesi della Comunita', della risoluzione
del  Consiglio  e  dei  rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso
di  alcol,  e  delle  indicazioni della Organizzazione mondiale della
sanita',  con  particolare  riferimento al piano d'azione europeo per
l'alcol  di  cui  alla  risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a
Copenaghen  dal  Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione
stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
   2.  Ai  fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende
ogni  prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a
1,2  gradi  di  alcol  e  per bevanda superalcolica ogni prodotto con
gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.