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LEGGE 3 aprile 2001, n. 120

((Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici)).

note: Entrata in vigore della legge: 29-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2021)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-8-2021
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  ((1.  L'uso  del  defibrillatore  semiautomatico  o  automatico  e'
consentito anche  al  personale  sanitario  non  medico,  nonche'  al
personale non sanitario che abbia ricevuto una  formazione  specifica
nelle  attivita'  di  rianimazione  cardiopolmonare.  In  assenza  di
personale sanitario o non sanitario formato,  nei  casi  di  sospetto
arresto cardiaco e'  comunque  consentito  l'uso  del  defibrillatore
semiautomatico o automatico anche a  chi  non  sia  in  possesso  dei
requisiti di cui al primo  periodo.  Si  applica  l'articolo  54  del
codice penale a colui che,  non  essendo  in  possesso  dei  predetti
requisiti, nel tentativo  di  prestare  soccorso  a  una  vittima  di
sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede  alla
rianimazione cardiopolmonare)). 
  2. Le regioni e le province autonome disciplinano  il  rilascio  da
parte delle aziende sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei  defibrillatori
da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema  di
emergenza  118  competente  per  territorio  o,  laddove  non  ancora
attivato, sotto  la  responsabilita'  dell'azienda  unita'  sanitaria
locale o dell'azienda  ospedaliera  di  competenza,  sulla  base  dei
criteri indicati  dalle  linee  guida  adottate  dal  Ministro  della
sanita', con proprio decreto, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2-bis. La formazione dei soggetti di cui al  comma  1  puo'  essere
svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo  di
lucro  nonche'  dagli  enti  operanti  nel   settore   dell'emergenza
sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che  dispongano  di  una
rete di formazione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 aprile 2001 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Fassino