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LEGGE 3 aprile 2001, n. 119

Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali.

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Testo in vigore dal: 15-4-2001
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Obbligo del segreto professionale
  1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito
con  legge  23  marzo  1993,  n.  84,  hanno  l'obbligo  del  segreto
professionale  su  quanto  hanno  conosciutoper  ragione  della  loro
professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o
privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
  2.  Agli  assistenti  sociali  di  cui  al  comma 1 si applicano le
disposizioni  di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile
e  200  del  codice  di  procedura  penale e si estendono le garanzie
previste  dall'articolo  103  del  codice  di procedura penale per il
difensore.
  3.  Agli  assistenti sociali si applicano, altresi', tutte le altre
norme  di  legge  in  materia  di  segreto  professionale,  in quanto
compatibili.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              -  La  legge  23  marzo 1993, n. 84, reca: "Ordinamento
          della  professione  di  assistente  sociale  e  istituzione
          dell'albo professionale".