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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2000, n. 454

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2012)
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Testo in vigore dal: 28-4-2001
al: 3-2-2012
aggiornamenti all'articolo
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  1991,
n. 85; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993,  n.
106; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
1995; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; 
  Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/1999  del
24 settembre 1999, espresso dalla Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000 di delega per il Servizio nazionale dighe al Ministro dei lavori
pubblici on. dott. Nerio Nesi; 
 
                            A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di
competenza degli uffici del Servizio nazionale dighe e relative  sedi
periferiche, che verranno tutti di seguito indicati  con  il  termine
"Servizio". 
  2. I procedimenti di competenza del Servizio devono concludersi con
un  provvedimento  espresso  nel  termine  stabilito,   per   ciascun
procedimento,  nelle  tabelle  allegate   che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione dell'organo,  dell'ufficio  competente  e  della  fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel  termine  previsto  da
altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,  nel  termine
di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
          Note alle premesse: 
              - Per l'argomento della legge n. 241/1990 si veda nella
          nota al titolo. 
              - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17,  della
          legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
              - La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante  "Norme  per
          il riassetto organizzativo e funzionale  della  difesa  del
          suolo" e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  25  maggio
          1989, n. 120, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          1991,  n.   85   recante:   "Regolamento   concernente   la
          riorganizzazione ed il potenziamento  dei  Servizi  tecnici
          nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico  e
          dighe  nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio  1989,
          n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo
          1991, n. 65. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  aprile
          1993,  n.  106   recante:   "Regolamento   concernente   la
          riorganizzazione ed il potenziamento  dei  Servizi  tecnici
          nazionali nell'ambito della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio  1989,
          n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  10  aprile
          1993, n. 84. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          3 agosto 1995 recante:  "Rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche delle qualifiche dirigenziali  e  funzionali  dei
          Servizi tecnici nazionali della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri.". e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          ottobre 1995, n. 245. 
              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
              - Il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  80  reca:
          "Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e  di
          rapporti di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche,  di
          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          8 maggio 2000 recante: "Delega di funzioni  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri in  materia  di  Roma  Capitale.
          Giubileo 2000 e Servizio nazionale dighe  al  Ministro  dei
          lavori pubblici on.  dott.  Nerio  Nesi"  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114. 
          Nota all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
          241/1990: 
              "Art.  2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso. 
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
              3. Qualora le pubbliche amministrazioni non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".