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DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2001, n. 113

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonchè il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2005)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752;
  Sentite  le  commissioni  paritetiche  per  le  norme di attuazione
previste  dall'articolo  107,  commi  primo  e  secondo, del suddetto
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero e per la funzione pubblica;
                             E m a n a:
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Sono  istituite  le  dotazioni  organiche  del ruolo locale del
Centro  di  servizio  sociale  per  adulti e dell'Ufficio di servizio
sociale  per  minorenni  in  provincia  di  Bolzano,  stabilite dalla
tabella n. 1, allegata al presente decreto. Dette dotazioni organiche
sono  aggiunte  alla tabella n. 9, allegata al decreto del Presidente
della   Repubblica   26   luglio   1976,  n.  752,  e  contrassegnate
rispettivamente con le lettere C) e D).
  2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia
che alla data di pubblicazione del presente decreto:
    a)  risulti  in  servizio  presso  il Centro servizio sociale per
adulti  di  Trento  e  che  abbia  superato  il concorso pubblico per
l'assunzione   prima  dell'emanazione  del  decreto  ministeriale  17
dicembre 1996;
    b)  risulti  in  possesso  dell'attestato di conoscenza delle due
lingue  previsto  dall'articolo  4  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni relativa alla qualifica rivestita;
puo'  chiedere  il trasferimento presso il Centro di servizio sociale
per  adulti  in provincia di Bolzano. Tale personale e' assimilato al
personale  di  cui  all'articolo  9  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
  3.  Il personale interessato dovra' inoltrare per via gerarchica al
commissario  del Governo per la provincia di Bolzano apposita domanda
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
          1976,  n. 752, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 novembre 1976, n. 304.
              - Il  testo del primo e del secondo comma dell'art. 107
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n. 670, e' il seguente:
              "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
              In  seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano.".
          Note all'art. 1:
              - La  tabella  9,  lettere a) e b), allegata al decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e'
          la seguente:
                                                            Tabella 9
                        MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                 A) Archivio notarile distrettuale di Bolzano

====================================================
          Qualifica                           Posti
----------------------------------------------------
VIII Vice conservatore di archivio notarile     1
V    Operatore amministrativo contabile         2
III  Addetto ai servizi ausiliari e anticamera  1
                      Totale...                 4
                       B) Casa circondariale di Bolzano

====================================================
          Qualifica                           Posti
----------------------------------------------------
VIII Direttore d'istituto penitenziario         1
VII  Collaboratore amministrativo               1
              - Del  decreto  ministeriale  17 dicembre  1996 e' data
          comunicazione  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero di
          grazia e giustizia del 15 maggio 1997, n. 9.
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 9 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
          successive modifiche e integrazioni:
              "Art.  4.  -  La  presidenza di ciascuna commissione e'
          assunta,   con  alternanza  per  sessione  d'esame,  da  un
          commissario di madre lingua italiana e da un commissario di
          madre lingua tedesca.
              Per   superare   l'esame  il  candidato  deve  ottenere
          la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
              Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle
          due  lingue  riferiti  ai  titoli  di studio prescritti per
          l'accesso   al  pubblico  impiego  nelle  varie  qualifiche
          funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
                1) licenza di scuola elementare;
                2)  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di
          primo grado;
                3)  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di
          secondo grado;
                4) diploma di laurea.
              Il   candidato,   indipendentemente  dal  possesso  del
          corrispondente  titolo di studio puo' sostenere l'esame per
          il  conseguimento  dell'attestato  di  conoscenza delle due
          lingue  riferito  ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e
          2)   del   precedente   comma   dopo   il   compimento  del
          quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
          dell'attestato  di  conoscenza delle due lingue riferito ai
          numeri  3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno
          di eta'.
              Gli attestati hanno validita' di sei anni.
              La  destinazione  ad  una  funzione  superiore comunque
          denominata  per  l'accesso  alla  quale  sia  prescritto un
          titolo  di  studio  superiore  e'  subordinata  al possesso
          dell'attestato    di    conoscenza    delle    due   lingue
          corrispondente al predetto titolo di studio".
              "Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era
          gia'  in  servizio  in  provincia  di Bolzano continuera' a
          svolgere   le   proprie   attribuzioni,   ad   esaurimento,
          mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando
          lo  stato  giuridico  ad  essi  relativo.  Detto personale,
          qualora  consegua  qualifiche  funzionali  o  categorie per
          l'accesso  alle  quali  sia  prescritto un titolo di studio
          superiore,   e'  utilizzato  nei  posti  di  cui  al  comma
          successivo  fin  tanto  che detti posti non vengano coperti
          con  personale  dei  ruoli  locali e ha diritto comunque di
          essere  utilizzato,  anche  successivamente,  negli  uffici
          statali siti nella provincia di Bolzano.
              I  posti  vacanti  al 20 gennaio 1972 e quelli che, per
          qualsiasi causa si sono resi o si rendono vacanti dopo tale
          data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei
          profili  professionali  delle qualifiche funzionali o delle
          categorie  per  le quali e' ammesso l'accesso dall'esterno.
          Ad essi puo' partecipare anche il personale di cui al primo
          comma,  con  qualifica  immediatamente  inferiore, avente i
          requisiti   previsti   dalle  norme  del  rispettivo  stato
          giuridico purche' in possesso dell'attestato di bilinguismo
          prescritto per la qualifica cui aspira.
              Le  riserve previste a favore del personale in servizio
          nei   pubblici   concorsi,  nonche'  per  gli  accertamenti
          professionali,    sono   ridotte   secondo   la   effettiva
          consistenza  del  personale in servizio nei ruoli locali in
          possesso dei prescritti requisiti.
              Conseguentemente  vengono  ridotti di altrettanti posti
          corrispondenti   ruoli   generali   delle   amministrazioni
          interessate.
              Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme,
          risultano  dalla  differenza  tra  i  posti  previsti dalle
          tabelle  di  cui  al  precedente  art.  8 e quelli di fatto
          coperti  dal  personale  di cui al primo comma del presente
          articolo".