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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2001, n. 106

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-4-2001
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000,
n. 62;
  Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  8,  comma  1,  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  il  quale  dispone che la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali  sia  unificata  per  le  materie  ed  i compiti di
interesse  comune  delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  l'articolo  9,  comma  3,  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  che  prevede  che  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  puo'  sottoporre  alla Conferenza unificata ogni oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella seduta del 21
dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica,   delle  finanze,  per  gli  affari  regionali  e  per  la
solidarieta' sociale;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                             Beneficiari
  1.  Possono  accedere  al  beneficio  dell'assegnazione di borse di
studio   a   sostegno   della   spesa  sostenuta  e  documentata  per
l'istruzione   degli   alunni   delle  scuole  statali  e  paritarie,
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della  scuola  secondaria,  i  genitori  o  gli  altri  soggetti  che
rappresentano  il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i
quali  appartengano  a  famiglie  la  cui situazione economica annua,
determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2
e,  a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo
3, non sia superiore a trenta milioni di lire.
  2.  Le  regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono
individuare,  in  considerazione  delle  condizioni  socio-economiche
della  popolazione,  soglie di situazione economica annua superiori a
quella  stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a
cinquanta milioni di lire.
  3.    L'assegnazione    delle   borse   di   studio   e'   disposta
prioritariamente  a  favore  delle famiglie in condizioni di maggiore
svantaggio economico.
  4.  Il  beneficio  e'  richiesto  da  uno  dei  genitori  o  da chi
rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000,
n. 62;
  Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  8,  comma  1,  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  il  quale  dispone che la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali  sia  unificata  per  le  materie  ed  i compiti di
interesse  comune  delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  l'articolo  9,  comma  3,  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  che  prevede  che  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  puo'  sottoporre  alla Conferenza unificata ogni oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella seduta del 21
dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica,   delle  finanze,  per  gli  affari  regionali  e  per  la
solidarieta' sociale;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                             Beneficiari
  1.  Possono  accedere  al  beneficio  dell'assegnazione di borse di
studio   a   sostegno   della   spesa  sostenuta  e  documentata  per
l'istruzione   degli   alunni   delle  scuole  statali  e  paritarie,
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della  scuola  secondaria,  i  genitori  o  gli  altri  soggetti  che
rappresentano  il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i
quali  appartengano  a  famiglie  la  cui situazione economica annua,
determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2
e,  a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo
3, non sia superiore a trenta milioni di lire.
  2.  Le  regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono
individuare,  in  considerazione  delle  condizioni  socio-economiche
della  popolazione,  soglie di situazione economica annua superiori a
quella  stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a
cinquanta milioni di lire.
  3.    L'assegnazione    delle   borse   di   studio   e'   disposta
prioritariamente  a  favore  delle famiglie in condizioni di maggiore
svantaggio economico.
  4.  Il  beneficio  e'  richiesto  da  uno  dei  genitori  o  da chi
rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.