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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2003)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2001
               IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                e con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  l'articolo  49  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,
concernente  disposizioni  per la riduzione degli oneri sociali e per
la tutela della maternita';
    Visto,  in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che
stabilisce   che,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale,  di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del medesimo articolo 49;
    Visti  gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternita';
    Visto  il  decreto  del  Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, 15 luglio
1999,  n.  306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre
1999,  che  detta  disposizioni  regolamentari  attuative  dei citati
articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;
    Considerato  che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e
14  della  legge  n.  488  del  1999,  si  rende necessario apportare
modificazioni  alla  disciplina  prevista  nel  suddetto  decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che e'
opportuno   dettare   altresi'  ulteriori  disposizioni  al  fine  di
chiarire,  precisare  ed  integrare  alcuni  aspetti della disciplina
sugli  assegni  per il nucleo familiare e di maternita' ed assicurare
l'uniformita' nei procedimenti di concessione dei benefici;
    Considerato,  altresi', che, a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo  del  3 maggio  2000,  n.  130, gli assegni per il nucleo
familiare e di maternita' di cui agli articoli 65 e 66 della legge n.
448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti
disposizioni  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 109, e dei
relativi  decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi
che  ne  disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni
del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;
    Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
    Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
n.   DAS/870/UL/648   del   20 dicembre  2000,  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             (Ridefinizione dei contributi di maternita)

   1.   Per   gli  enti  comunque  denominati  che  gestiscono  forme
obbligatorie  di  previdenza  in favore dei liberi professionisti, la
ridefinizione  dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  ai  fini del
trattamento  di  maternita'  avviene  mediante  delibera  degli  enti
medesimi, approvata dal Ministeri vigilanti.
   2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli
enti  presentano  ai  Ministeri  vigilanti  idonea documentazione che
attesti   la  situazione  di  equilibrio  tra  contributi  versati  e
prestazioni erogate.
   3.  Ai  sensi  dell'articolo  49,  commi  1  e  14, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  per le prestazioni di maternita' di cui al
medesimo  articolo  49,  comma 1, non si applicano le disposizioni di
cui  ai  commi  1,  terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11
dicembre 1990, n. 379.
               IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                e con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  l'articolo  49  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,
concernente  disposizioni  per la riduzione degli oneri sociali e per
la tutela della maternita';
    Visto,  in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che
stabilisce   che,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale,  di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del medesimo articolo 49;
    Visti  gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternita';
    Visto  il  decreto  del  Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, 15 luglio
1999,  n.  306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre
1999,  che  detta  disposizioni  regolamentari  attuative  dei citati
articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;
    Considerato  che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e
14  della  legge  n.  488  del  1999,  si  rende necessario apportare
modificazioni  alla  disciplina  prevista  nel  suddetto  decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che e'
opportuno   dettare   altresi'  ulteriori  disposizioni  al  fine  di
chiarire,  precisare  ed  integrare  alcuni  aspetti della disciplina
sugli  assegni  per il nucleo familiare e di maternita' ed assicurare
l'uniformita' nei procedimenti di concessione dei benefici;
    Considerato,  altresi', che, a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo  del  3 maggio  2000,  n.  130, gli assegni per il nucleo
familiare e di maternita' di cui agli articoli 65 e 66 della legge n.
448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti
disposizioni  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 109, e dei
relativi  decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi
che  ne  disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni
del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;
    Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
    Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
n.   DAS/870/UL/648   del   20 dicembre  2000,  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             (Ridefinizione dei contributi di maternita)

   1.   Per   gli  enti  comunque  denominati  che  gestiscono  forme
obbligatorie  di  previdenza  in favore dei liberi professionisti, la
ridefinizione  dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  ai  fini del
trattamento  di  maternita'  avviene  mediante  delibera  degli  enti
medesimi, approvata dal Ministeri vigilanti.
   2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli
enti  presentano  ai  Ministeri  vigilanti  idonea documentazione che
attesti   la  situazione  di  equilibrio  tra  contributi  versati  e
prestazioni erogate.
   3.  Ai  sensi  dell'articolo  49,  commi  1  e  14, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  per le prestazioni di maternita' di cui al
medesimo  articolo  49,  comma 1, non si applicano le disposizioni di
cui  ai  commi  1,  terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11
dicembre 1990, n. 379.