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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 2001, n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

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Testo in vigore dal: 20-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, 
relativa all'accordo quadro sul  lavoro  a  tempo  parziale  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES; 
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 
2 e l'allegato A, nonche' l'articolo  1,  comma  4,  che  prevede  la
possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive; 
  Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 
61; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 23 febbraio 2001; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e
per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                       25 febbraio 2000, n. 61 
  1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la 
seguente:"d-bis) per "rapporto di lavoro a  tempo  parziale  di  tipo
misto quello  che  si  svolge  secondo  una  combinazione  delle  due
modalita' indicate nelle lettere c) e d);"; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contratti 
collettivi nazionali stipulati dai  sindacati  comparativamente  piu'
rappresentativi, i contratti collettivi  territoriali  stipulati  dai
medesimi sindacati ed  i  contratti  collettivi  aziendali  stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero  con
le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei  sindacati
che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo  nazionale
applicato,  possono  determinare   condizioni   e   modalita'   della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al  comma  2;  i
contratti  collettivi  nazionali  possono,  altresi',  prevedere  per
specifiche figure o livelli professionali  modalita'  particolari  di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del presente decreto."; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) 
il numero massimo di ore  di  lavoro  supplementare  effettuabili  in
ragione d'anno;"; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I contratti 
collettivi di cui al comma 2 possono  prevedere  una  percentuale  di
maggiorazione  sull'importo  della  retribuzione  oraria  globale  di
fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa  a
quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a),  i
contratti collettivi di cui al comma 2 possono  anche  stabilire  che
l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia  determinata  convenzionalmente
mediante  l'applicazione  di  una  maggiorazione  forfettaria   sulla
retribuzione dovuta per la singola ora di  lavoro  supplementare.  In
attesa delle discipline contrattuali di cui al comma  2,  le  ore  di
lavoro supplementare nella misura massima del 10 per  cento  previste
dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono  retribuite  come  ore
ordinarie."; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le ore di lavoro 
supplementare di fatto svolte in misura eccedente  quella  consentita
ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di  una  maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria  globale  di  fatto  per  esse
dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di  cui
all'articolo 1, comma 3.  In  assenza  di  previsione  del  contratto
collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I  medesimi
contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri  e  modalita'
per assicurare al lavoratore  a  tempo  parziale,  su  richiesta  del
medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od
in parte, del  lavoro  supplementare  svolto  in  via  non  meramente
occasionale."; 
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'esercizio da 
parte del datore di lavoro del  potere  di  variare  la  collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale  comporta  in
favore  del  lavoratore  un  preavviso  di  almeno  dieci  giorni.  I
contratti  collettivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   possono
prevedere una durata del  preavviso  inferiore  a  dieci  giorni  ma,
comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti
collettivi possono prevedere maggiorazioni  retributive  stabilendone
forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di  lavoro  a
tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore  del
lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione  oraria
globale di fatto, nella misura fissata dai  contratti  collettivi  di
cui al medesimo comma 7."; 
      5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Durante il 
corso di svolgimento del rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  il
lavoratore  potra'  denunciare  il  patto  di   cui   al   comma   9,
accompagnando alla  denuncia  l'indicazione  di  una  delle  seguenti
documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b)  esigenze
di tutela della salute certificate dal competente Servizio  sanitario
pubblico; c) necessita' di attendere ad  altra  attivita'  lavorativa
subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,  relativamente
alle causali di cui alle lettere a) e  b)  potra'  essere  effettuata
quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla  data  di  stipulazione
del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un
mese in favore del datore di lavoro. In  ordine  alla  lettera  c)  i
contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire  un  periodo
superiore  ai  cinque  mesi,  prevedendo  la  corresponsione  di  una
indennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i  criteri  e
le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel
caso di esigenze di studio  o  di  formazione  e  possono,  altresi',
individuare ulteriori ragioni obiettive in forza  delle  quali  possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro  ha
facolta' di rinunciare al preavviso."; 
      6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non 
superiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti:  "comunque  non
oltre il 30 settembre 2001"; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva" 
      sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' 
    produttiva"; 
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In 
tutte le ipotesi in cui, per disposizione di  legge  o  di  contratto
collettivo, si  renda  necessario  l'accertamento  della  consistenza
dell'organico, i lavoratori  a  tempo  parziale  sono  computati  nel
complesso  del  numero  dei  lavoratori  dipendenti  in   proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come  definito  ai
sensi dell'articolo 1; ai fini di cui  sopra  l'arrotondamento  opera
per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari  individuati
a tempo parziale corrispondente a unita' intere  di  orario  a  tempo
pieno."; 
    e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi 
di cui all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,". 
  2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' 
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 febbraio 2001 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                  Mattioli, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della 
                              previdenza sociale 
                              Dini, Ministro degli affari esteri 
                              Fassino, Ministro della giustizia 
                                      Visco, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                              economica 
                                       Bellillo, Ministro per le pari 
                              opportunita' 
                                  Bassanini, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
    



          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funizone  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre
          1997, e' pubblicata in GUCE n. L 014 del 20 gennaio 1998.
              -  La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998.".
              - L'art. 2 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art.  2  (Criteri  e principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali:
                a)   le   amministrazioni   direttamente  interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b)  per  evitare disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c)  salva  l'applicazione delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
          generali  dell'ordinamento  interno,  del  tipo  di  quelli
          tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste: la pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongano  a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti,  le  sanzioni  sopra indicate saranno determinate
          nella   loro   entita',   tenendo   conto   della   diversa
          potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che ciascuna
          infrazione  presenta in astratto, delle specifiche qualita'
          personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che impongono
          particolari  doveri  di prevenzione, controllo o vigilanza,
          nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo'
          recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
          egli  agisce.  In  ogni  caso,  in  deroga  ai limiti sopra
          indicati,  per  le infrazioni alle disposizioni dei decreti
          legislativi    saranno    previste    sanzioni   penali   o
          amministrative   identiche   a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate  dalle  leggi vigenti per le violazioni che siano
          omogenee  e  di  pari offensivita' rispetto alle infrazioni
          medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'  a  norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e)   all'attuazione   di   direttive  che  modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f)  abolizione  dei diritti speciali o esclusivi, con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
          di   concorrenza,   di   servizi  che  formano  oggetto  di
          disciplina  delle  direttive per la cui attuazione e' stata
          conferita  la  delega  legislativa,  o  di servizi a questi
          connessi;
                g)  i  decreti legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                h)  nelle  materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9  marzo  1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
          Saranno   inoltre   osservate  le  competenze  normative  e
          amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
          1997,  n.  59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
          nonche'  gli  ambiti  di  autonomia delle regioni a statuto
          speciale  e  delle  province  autonome,  nel  rispetto  del
          principio di sussidiarieta'.
              2.  Le  disposizioni  in materia di prescrizione di cui
          agli  articoli  20  e  seguenti  del decreto legislativo 19
          dicembre  1994,  n.  758,  e  successive  modificazioni, si
          applicano,  ove  gia'  non  previsto, a tutte le violazioni
          delle  norme  di recepimento di disposizioni comunitarie in
          materia  di  igiene  sul  lavoro,  sicurezza  e  salute dei
          lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la
          pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.".
              -  L'allegato A della succitata legge contiene l'elenco
          delle   direttive   comunitarie  da  recepire  con  decreto
          legislativo.
              -  L'art.  1,  comma  4  della  succitata  legge, cosi'
          recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie). - Omissis.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.".
              - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, reca:
          "Attuazione     della     direttiva    97/81/CE    relativa
          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
          dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.".
              -  L'art.  12  del succitato decreto legislativo, cosi'
          recita:
              "Art.  12 (Verifica). - 1. Entro il 31 dicembre 2000 il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale procede ad
          una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro    e    dei    lavoratori    comparativamente   piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale, degli effetti delle
          disposizioni  dettate dal presente decreto legislativo, con
          particolare  riguardo alle previsioni dell'art. 3, comma 2,
          in  materia  di  lavoro  supplementare  e  all'esigenza  di
          controllare  le  ricadute  occupazionali  delle  misure  di
          incentivazione  introdotte,  anche  ai  fini dell'eventuale
          esercizio  del  potere legislativo delegato di cui all'art.
          1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'argomento del decreto legislativo 25 febbraio
          2000, n. 61 vedi le note alle premesse.
              -  Il  testo  vigente dell'art. 1 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel rapporto di lavoro
          subordinato  l'assunzione  puo'  avvenire a tempo pieno o a
          tempo parziale.
              2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
                a) per "tempo pieno l'orario normale di lavoro di cui
          all'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
          successive   modificazioni,   o  l'eventuale  minor  orario
          normale fissato dai contratti collettivi applicati;
                b)  per  "tempo  parziale l'orario di lavoro, fissato
          dal  contratto  individuale,  cui sia tenuto un lavoratore,
          che  risulti  comunque  inferiore  a  quello indicato nella
          lettera a);
                c)  per  "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
          orizzontale  quello  in cui la riduzione di orario rispetto
          al  tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale
          giornaliero di lavoro;
                d)  per  "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
          verticale quello in relazione al quale risulti previsto che
          l'attivita'   lavorativa  sia  svolta  a  tempo  pieno,  ma
          limitatamente  a  periodi  predeterminati  nel  corso della
          settimana, del mese o dell'anno;
                d-bis)  per  "rapporto  di lavoro a tempo parziale di
          tipo  misto  quello  che si svolge secondo una combinazione
          delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d);
                e)  per  "lavoro  supplementare quello corrispondente
          alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
          concordato  fra  le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed
          entro il limite del tempo pieno.
              3.  I  contratti  collettivi  nazionali  stipulati  dai
          sindacati    comparativamente   piu'   rappresentativi,   i
          contratti  collettivi  territoriali  stipulati dai medesimi
          sindacati  ed  i  contratti  collettivi aziendali stipulati
          dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19
          della   legge   20   maggio  1970,  n.  300,  e  successive
          modificazioni,   ovvero  con  le  rappresentanze  sindacali
          unitarie,   con   l'assistenza   dei  sindacati  che  hanno
          negoziato  e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
          applicato, possono determinare condizioni e modalita' della
          prestazione  lavorativa  del  rapporto  di lavoro di cui al
          comma 2 i contratti collettivi nazionali possono, altresi',
          prevedere  per  specifiche  figure  o livelli professionali
          modalita'   particolari   di  attuazione  delle  discipline
          rimesse   alla   contrattazione  collettiva  ai  sensi  del
          presente decreto.
              4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile
          1962,  n.  230,  e successive modificazioni, possono essere
          effettuate  anche  con  rapporto a tempo parziale, ai sensi
          dei commi 2 e 3."
              -  Il  testo  vigente dell'art. 3 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  3  (Modalita'  del  rapporto  di  lavoro a tempo
          parziale.   Lavoro   supplementare,   lavoro  straordinario
          clausole  elastiche).  - 1. Il datore di lavoro ha facolta'
          di  richiedere  lo svolgimento di prestazioni supplementari
          rispetto  a  quelle  concordate  con il lavoratore ai sensi
          dell'art.  2,  comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai
          commi 2, 3, 4 e 6.
              2.  Il  contratto  collettivo,  stipulato  dai soggetti
          indicati  nell'art.  1,  comma  3,  che il datore di lavoro
          effettivamente applichi, stabilisce:
                a)  il  numero massimo di ore di lavoro supplementare
          effettuabili in ragione d'anno;
                b)  il  numero massimo di ore di lavoro supplementare
          effettuabili nella singola giornata lavorativa;
                c)  le  causali  obiettive in relazione alle quali si
          consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo
          svolgimento di lavoro supplementare.
              In  attesa  delle  discipline  contrattuali  di  cui al
          presente  comma  e fermo restando quanto previsto dal comma
          15,  il  ricorso  al  lavoro supplementare e' ammesso nella
          misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di
          lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad
          un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.
              3.    L'effettuazione    di   prestazioni   di   lavoro
          supplementare   richiede  in  ogni  caso  il  consenso  del
          lavoratore  interessato.  L'eventuale  rifiuto dello stesso
          non  costituisce  infrazione  disciplinare, ne' integra gli
          estremi del giustificato motivo di licenziamento.
              4.  I  contratti  collettivi  di cui ai comma 2 possono
          prevedere  una  percentuale  di  maggiorazione sull'importo
          della  retribuzione  oraria  globale  di  fatto,  dovuta in
          relazione  al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
          previsto  in  proposito dall'art. 4, comma 2, lettera a), i
          contratti  collettivi  di  cui  al  comma  2  possono anche
          stabilire  che  l'incidenza  della  retribuzione  delle ore
          supplementari   sugli   istituti  retributivi  indiretti  e
          differiti   sia   determinata   convenzionalmente  mediante
          l'applicazione   di  una  maggiorazione  forfettaria  sulla
          retribuzione   dovuta   per   la   singola  ora  di  lavoro
          supplementare.  In  attesa delle discipline contrattuali di
          cui al comma 2, le ore di lavoro supplementari nella misura
          massima  del  10 per cento previste dall'ultimo periodo del
          medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.
              5.  Nel  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale di tipo
          verticale  e'  consentito  lo  svolgimento  di  prestazioni
          lavorative  straordinarie  in  relazione  alle  giornate di
          attivita'  lavorativa.  A  tali  prestazioni  si applica la
          disciplina  legale  e  contrattuale  vigente,  ed eventuali
          successive  modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro
          straordinario  nei  rapporti  a  tempo pieno. Salva diversa
          previsione  dei  contratti  collettivi  di  cui all'art. 1,
          comma  3,  i  limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla
          legge 27 novembre 1998 n. 409, si intendono riproporzionati
          in  relazione  alla  durata  della prestazione lavorativa a
          tempo parziale.
              6.  Le  ore  di lavoro supplementare di fatto svolte in
          misura  eccedente  quella  consentita  ai sensi del comma 2
          comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo
          della  reribuzione  oraria globale di fatto per esse dovuta
          la  cui misura viene, stabilita dai contratti collettivi di
          cui  all'art.  1,  comma  3.  In  assenza di previsione del
          contratto  collettivo,  si  applica la maggiorazione del 50
          per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresi'
          stabilire  criteri e modalita' per assicurare al lavoratore
          a   tempo   parziale,   su   richiesta   del  medesimo,  il
          consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in
          parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente
          occasionale.
              7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro
          della  distribuzione dell'orario con riferimento al giorno,
          alla   settimana,   al   mese   ed  all'anno,  i  contratti
          collettivi,  di  cui  all'art.  1,  comma  3, applicati dal
          datore   di   lavoro  interessato,  hanno  la  facolta'  di
          prevedere   clausole   elastiche   in   ordine   alla  sola
          collocazione   temporale   della   prestazione  lavorativa,
          determinando  le  condizioni  e le modalita' a fronte delle
          quali  il datore di lavoro puo' variare detta collocazione,
          rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai
          sensi dell'art. 2, comma 2.
              8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
          di  variare  la  collocazione  temporale  della prestazione
          lavorativa   a   tempo  parziale  comporta  in  favore  del
          lavoratore  un  preavviso  di almeno 10 giorni. I contratti
          collettivi di cu all'art. 1, comma 3, possono prevedere una
          durata  del  preavviso  inferiore a 10 giorni ma, comunque,
          non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti
          collettivi   possono  prevedere  maggiorazioni  retributive
          stabilendone forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del
          rapporto  di  lavoro  a tempo parziale ai sensi del comma 7
          comporta  altresi'  in  favore del lavoratore il diritto ad
          una  maggiorazione  della  retribuzione  oraria  globale di
          fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui
          al medesimo comma 7.
              9.  La  disponibilita' allo svolgimento del rapporto di
          lavoro  a  tempo  parziale ai sensi del comma 7 richiede il
          consenso   del   lavoratore   formalizzato  attraverso  uno
          specifico  patto scritto, anche contestuale al contratto di
          lavoro.  Nel patto e' fatta espressa menzione della data di
          stipulazione,  della  possibilita'  di  denuncia  di cui al
          comma  10,  delle  modalita'  di  esercizio  della  stessa,
          nonche' di quanto previsto dal comma 11.
              10.  Durante  il  corso  di svolgimento del rapporto di
          lavoro  a tempo parziale il lavoratore potra' denunciare il
          patto  di  cui  al  comma  9,  accompagnando  alla denuncia
          l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a)
          esigenze  di  carattere  familiare;  b)  esigenze di tutela
          della  salute certificate dal competente Servizio sanitario
          pubblico;  c)  necessita'  di  attendere ad altra attivita'
          lavorativa  subordinata  o  autonoma. La denuncia, in forma
          scritta,  relativamente alle causali di cui alle lettere a)
          e b) potra' essere effettuata quando siano decorsi almeno 5
          mesi  dalla  data di stipulazione del patto e dovra' essere
          altresi'  acompagnata  da un preavviso di un mese in favore
          del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti
          collettivi  di  cui al comma 7 possono stabilire un periodo
          superiore  ai  5  mesi, prevedendo la corresponsione di una
          indennita'.  I  medesimi contratti collettivi determinano i
          criteri  e  le modalita' per l'esercizio della possibilita'
          di  denuncia  anche  nel  caso  di  esigenze di studio o di
          formazione   e  possono,  altresi',  individuare  ulteriori
          ragioni   obiettive  in  forza  delle  quali  possa  essere
          denunciato  il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro
          ha facolta' di rinunciare al preavviso;
              11.  Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il
          patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso
          del  diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono
          integrare  in  nessun  caso  gli  estremi  del giustificato
          motivo di licenziamento.
              12.  A  seguito della denuncia di cui al comma 10 viene
          meno  la  facolta'  del  datore  di  lavoro  di  variare la
          collocazione   temporale   della   prestazione   lavorativa
          inizialmente concordata ai sensi dell'art. 2, comma 2.
          Successivamente  alla denuncia, nel corso dello svolgimento
          del  rapporto  di  lavoro e' fatta salva la possibilita' di
          stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione
          temporale  elastica  della  prestazione  lavorativa a tempo
          parziale,   osservandosi   le   disposizioni  del  presente
          articolo.
              13.    L'effettuazione    di   prestazioni   lavorative
          supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del
          rapporto  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 7, sono
          ammessi  esclusivamente  quando  il  contratto  di lavoro a
          tempo  parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel
          caso  di  assunzioni  a  termine,  limitatamente  a  quelle
          previste  dall'art.  1, comma 2, lettera b), della legge 18
          aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'art.
          1,  comma  3,  applicati  dal datore di lavoro interessato,
          possono  prevedere la facolta' di richiedere lo svolgimento
          di  prestazioni  lavorative  supplementari  o straordinarie
          anche  in  relazione  ad  altre  ipotesi  di assunzione con
          contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.
              14.  I  centri  per  l'impiego e i soggetti autorizzati
          all'attivita'  di  mediazione  fra  domanda  ed  offerta di
          lavoro,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 4 e 10 del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
          dare,  ai  lavoratori  interessati  ad  offerte di lavoro a
          tempo  parziale,  puntuale  informazione  della  disciplina
          prevista   dai  commi  3,  7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13,
          preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro.
          Per  i  soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo
          23  dicembre  1997,  n.  469, la mancata fornitura di detta
          informazione  costituisce  comportamento valutabile ai fini
          dell'applicazione  della  norma di cui al comma 12, lettera
          b), del medesimo art. 10.
              15.  Ferma  restando  l'applicabilita'  immediata della
          disposizione  di  cui al comma 3, le clausole dei contratti
          collettivi  in materia di lavoro supplementare nei rapporti
          di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo,  continuano  a
          produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non
          oltre il 30 settembre 2001.".
              -  Il  testo  vigente dell'art. 5 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  5  (Tutela  ed incentivazione del lavoro a tempo
          parziale). 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il
          proprio  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno in rapporto a
          tempo  parziale,  o  il  proprio rapporto di lavoro a tempo
          parziale   in  rapporto  a  tempo  pieno,  non  costituisce
          giustificato  motivo  di  licenziamento.  Su  accordo delle
          parti  risultante da atto scritto, redatto su richiesta del
          lavoratore   con   l'assistenza   di  un  componente  della
          rappresentanza  sindacale aziendale indicato dal lavoratore
          medesimo   o,   in  mancanza  di  rappresentanza  sindacale
          aziendale   nell'unita'   produttiva,   convalidato   dalla
          direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
          e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
          tempo  parziale  risultante dalla trasformazione si applica
          la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
              2.  In caso di assunzione di personale a tempo pieno il
          datore  di  lavoro  e'  tenuto  a riconoscere un diritto di
          precedenza   in  favore  dei  lavoratori  assunti  a  tempo
          parziale  in  attivita' presso unita' produttive site entro
          50  km dall'unita' produttiva interessata dalla programmata
          assunzione,  adibiti  alle  stesse  mansioni  od a mansioni
          equivalenti  rispetto  a  quelle con riguardo alle quali e'
          prevista  l'assunzione,  dando priorita' a coloro che, gia'
          dipendenti,  avevano  trasformato  il rapporto di lavoro da
          tempo  pieno  a tempo parziale. A parita' di condizioni, il
          diritto  di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potra'
          essere  fatto  valere  prioritariamente  dal lavoratore con
          maggiori carichi familiari; secondariamente si terra' conto
          della   maggiore  anzianita'  di  servizio,  da  calcolarsi
          comunque   senza   riproporzionamento   in   ragione  della
          pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
              3.  In caso di assunzione di personale a tempo parziale
          il   datore   di   lavoro  e'  tenuto  a  darne  tempestiva
          informazione  al  personale  gia' dipendente con rapporto a
          tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso
          ambito  comunale,  anche  mediante comunicazione scritta in
          luogo  accessibile  a  tutti  nei locali dell'impresa, ed a
          prendere   in   considerazione   le  eventuali  domande  di
          trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti
          a  tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il
          rifiuto  del  datore  di lavoro dovra' essere adeguatamente
          motivato.  I  contratti collettivi di cui all'art. 1, comma
          3,  possono  provvedere  ad individuare criteri applicativi
          con  riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del
          presente comma.
              4.  I benefici contributivi previsti dall'art. 7, comma
          1,  lettera  a),  del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n.  451,  possono  essere  riconosciuti  con il decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal
          citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
          di  entrata in vigore del presente decreto, anche in misura
          differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto
          dal  contratto  di  lavoro  a tempo parziale, in favore dei
          datori  di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e
          degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare,
          entro  il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni
          con   contratto   a   tempo  indeterminato  e  parziale  ad
          incremento   degli   organici   esistenti   calcolati   con
          riferimento  alla  media  degli  occupati  nei  dodici mesi
          precedenti la stipula dei predetti contratti.
              -  Il  testo  vigente dell'art. 6 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  6  (Criteri  di  computo  dei lavoratori a tempo
          parziale).   -   1.   In  tutte  le  ipotesi  in  cui,  per
          disposizione  di  legge o di contratto collettivo, si renda
          necessario  l'accertamento della consistenza dell'organico,
          i  lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso
          del   numero   dei  lavoratori  dipendenti  in  proporzione
          all'orario  svolto,  rapportato  al  tempo pieno cosi' come
          definito  ai  sensi  dell'art.  1;  ai  fini  di  cui sopra
          l'arrotondamento  opera per le frazioni di orario eccedenti
          la   somma   degli   orari   individua   a  tempo  parziale
          corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.
              2. Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di
          cui  al  titolo  III  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive  modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si
          computano come unita' intere, quale che sia la durata della
          loro prestazione lavorativa.".
              -  Il  testo  vigente dell'art. 8 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  8  (Sanzioni).  -  1.  Nel contratto di lavoro a
          tempo  parziale  la  forma  scritta  e' richiesta a fini di
          prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la
          prova  per  testimoni  nei  limiti di cui all'art. 2725 del
          codice   civile.   In  difetto  di  prova  in  ordine  alla
          stipulazione  a  tempo parziale del contratto di lavoro, su
          richiesta   del  lavoratore  potra'  essere  dichiarata  la
          sussistenza  fra  le parti di un rapporto di lavoro a tempo
          pieno  a  partire  dalla  data  in  cui  la  mancanza della
          scrittura  sia  giudizialmente  accertata.  Resta  fermo il
          diritto   alle   retribuzioni  dovute  per  le  prestazioni
          effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
              2.   L'eventuale   mancanza   o   indeterminatezza  nel
          contratto  scritto  delle  indicazioni  di  cui all'art. 2,
          comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a
          tempo  parziale.  Qualora  l'omissione  riguardi  la durata
          della  prestazione  lavorativa, su richiesta del lavoratore
          puo'  essere  dichiarata  la sussistenza fra le parti di un
          rapporto  di  lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
          relativo    accertamento    giudiziale.    Qualora   invece
          l'omissione   riguardi   la   sola  collocazione  temporale
          dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita'
          temporali  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa a
          tempo   parziale   con   riferimento  alle  previsioni  dei
          contratti  collettivi  di  cui  all'art.  1,  comma 3, o in
          mancanza,  con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto in
          particolare  delle responsabilita' familiari del lavoratore
          interessato,  della  sua  necessita'  di  integrazione  del
          reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
          svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa, nonche' delle
          esigenze  del  datore di lavoro. Per il periodo antecedente
          la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
          entrambi  i  casi  diritto,  in  aggiunta alla retribuzione
          dovuta,  alla  corresponsione  di un ulteriore emolumento a
          titolo   di  risarcimento  del  danno,  da  liquidarsi  con
          valutazione    equitativa.   Nel   corso   del   successivo
          svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di
          concordare  per  iscritto  una  clausola elastica in ordine
          alla   sola   collocazione   temporale   della  prestazione
          lavorativa  a  tempo parziale, osservandosi le disposizioni
          di  cui  all'art.  3.  In  luogo  del ricorso all'autorita'
          giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al
          comma  1  possono  essere  risolte mediante le procedure di
          conciliazione  ed  eventualmente  di arbitrato previste dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1,
          comma 3.
              3.  In caso di violazione da parte del datore di lavoro
          del  diritto  di  precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il
          lavoratore  ha  diritto al risarcimento del danno in misura
          corrispondente   alla   differenza   fra   l'importo  della
          retribuzione  percepita  e  quella  che  gli  sarebbe stata
          corrisposta  a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei
          mesi successivi a detto passaggio.
              4.  La mancata comunicazione alla direzione provinciale
          del  lavoro,  di  cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,
          comporta  l'applicazione  di una sanzione amministrativa di
          lire  trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
          giorno  di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a
          favore    della    gestione    contro   la   disoccupazione
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).".