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LEGGE 27 marzo 2001, n. 97

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore della legge: 6-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2016)
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Testo in vigore dal: 6-4-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1.  All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b)  nel  comma  1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento"
sono  soppresse  e,  dopo  le parole: "il fatto non sussiste o", sono
inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  La  sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato  nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle
pubbliche  autorita'  quanto  all'accertamento  della sussistenza del
fatto,  della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato
lo ha commesso".
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1.  All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b)  nel  comma  1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento"
sono  soppresse  e,  dopo  le parole: "il fatto non sussiste o", sono
inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  La  sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato  nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle
pubbliche  autorita'  quanto  all'accertamento  della sussistenza del
fatto,  della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato
lo ha commesso".