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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 95

Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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  • Articoli
  • Modificazioni al regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411,
    recante disposizioni legislative in materia brevetti
    per modelli industriali.
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  • 19
  • 20
  • Modifiche al codice civile
  • 21
  • Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633,
    recante protezione del diritto d'autore
    e di altri diritti connessi al suo esercizio.
  • 22
  • 23
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Testo in vigore dal: 19-4-2001
al: 18-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  13  ottobre  1998,  sulla protezione giuridica dei disegni e dei
modelli;
  Vista  la legge 21 dicembre 1999, n 526, legge comunitaria 1999, ed
in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
  Visto   il   regio   decreto  25  agosto  1940,  n.  1411,  recante
disposizioni   legislative   in   materia  di  brevetti  per  modelli
industriali e successive modificazioni;
  Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la
protezione  del  diritto  d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio e successive modificazioni;
  Vista  la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l'articolo
27, comma 2;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro   dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  e  del
commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, delle finanze e dei beni e delle attivita'
culturali;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  L'articolo  5  del  regio  decreto  25 agosto 1940, n. 1411, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  5 - 1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e
modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2.  Per  disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o
di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche
delle  linee,  dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale  e/o  dei  materiali  del  prodotto  stesso  e/o del suo
ornamento.
3.   Per   prodotto   s'intende   qualsiasi   oggetto  industriale  o
artigianale,  compresi  tra  l'altro  i  componenti che devono essere
assembiati  per  formare  un  prodotto  complesso, gli imballaggi, le
presentazioni,  i  simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratore.
4.  Per  prodotto  complesso  s'intende  un  prodotto formato da piu'
componenti  che  possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio
ed un nuovo montaggio del prodotto.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La direttiva 98/71/CE e' pubblicata in GUCE L n. 289
          del 28 ottobre 1998.
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1999". L'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, cosi'
          recita:
              "Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sano adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con

          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   II   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
              L'art. 2 della succitata legge cosi recita:
              "Art.  2  (Criteri  e principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
          milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
          in  via  alternativa  o  congiunta, solo nei casi in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
          pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
          che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
          la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
          fatta  salva  la  previsione  delle  sanzioni alternative o
          sostitutive  della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
          1,  lettera  a),  della  legge  25 giugno  1999, n. 205. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
          sara'  prevista  per le infrazioni che ledano o espongano a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
          alle  disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
          sanzioni   penali   o  amministrative  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle  competenti amministrazioni si
          provvedera'  a  nonna  degli  articoli  5  e 21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle eventuali modificazioni comunque intervenute, fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie, gli
          oneri  di  prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
          uffici  pubblici  in  applicazione delle normative medesime
          sono  posti  a carico dei soggetti interessati in relazione
          al  costo  effettivo  del servizio, ove cio' non risulti in
          contrasto  con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
              - L'allegato   A  della  succitata  legge  n.  526/1999
          riporta  l'elenco  delle  direttive  da attuare con decreto
          legislativo.
              -  Il  capo  III  del  titolo IX del libro V del codice
          civile  reca:  "Del  diritto  di  brevetto  per  modelli di
          utilita' e per modelli e disegni ornamentali".
              -  Il  regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, reca:
          "Testo   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di
          brevetti per modelli industriali".
              - La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio".
              -  La  legge  7 agosto  1997, n. 226, reca: "Interventi
          urgenti  per  l'economia".  Il  comma  2 dell'art. 27 della
          succitata legge cosi' recita:
              "2. La durata della protezione giuridica del diritto di
          autore  per opere del disegno e del modello industriale, ai
          sensi  del  regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo'
          essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della
          direttiva  comunitaria  in  materia  di brevettabilita' dei
          disegni e modelli industriali".
          Nota all'art. 1:
              - Per  quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940,
          n. 1411, vedi note alle premesse.