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LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

note: Entrata in vigore della legge: 18-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 18-4-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Pronuncia in camera di consiglio)
1.  L'articolo  375  del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art.  375.  -  (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a
sezioni  unite  che  a  sezione  semplice, pronuncia con ordinanza in
camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1)  dichiarare  l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto;
2)  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio o disporre che sia
eseguita  la  notificazione  dell'impugnazione  a norma dell'articolo
332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma
dell'articolo 390;
4)  pronunciare  in  ordine all'estinzione del processo in ogni altro
caso;
5)  pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento  di  competenza e di
giurisdizione.
La  Corte,  sia  a  sezioni  unite  che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello
incidentale  eventualmente  proposto  sono  manifestamente  fondati e
vanno,  pertanto,  accolti  entrambi,  o  quando  riconosce  di dover
pronunciare  il  rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell'articolo  360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche'
quando  un  ricorso  va  accolto  per essere manifestamente fondato e
l'altro  va  rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo
360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La  Corte,  se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e
al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le  conclusioni  del  pubblico  ministero,  almeno venti giorni prima
dell'adunanza  della  Corte  in  camera di consiglio, sono notificate
agli  avvocati  delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie
entro  il  termine  di  cui  all'articolo 378 e di essere sentiti, se
compaiono,  nei  casi  previsti  al  primo comma, numeri 1), 4) e 5),
limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Pronuncia in camera di consiglio)
1.  L'articolo  375  del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art.  375.  -  (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a
sezioni  unite  che  a  sezione  semplice, pronuncia con ordinanza in
camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1)  dichiarare  l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto;
2)  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio o disporre che sia
eseguita  la  notificazione  dell'impugnazione  a norma dell'articolo
332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma
dell'articolo 390;
4)  pronunciare  in  ordine all'estinzione del processo in ogni altro
caso;
5)  pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento  di  competenza e di
giurisdizione.
La  Corte,  sia  a  sezioni  unite  che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello
incidentale  eventualmente  proposto  sono  manifestamente  fondati e
vanno,  pertanto,  accolti  entrambi,  o  quando  riconosce  di dover
pronunciare  il  rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell'articolo  360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche'
quando  un  ricorso  va  accolto  per essere manifestamente fondato e
l'altro  va  rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo
360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La  Corte,  se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e
al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le  conclusioni  del  pubblico  ministero,  almeno venti giorni prima
dell'adunanza  della  Corte  in  camera di consiglio, sono notificate
agli  avvocati  delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie
entro  il  termine  di  cui  all'articolo 378 e di essere sentiti, se
compaiono,  nei  casi  previsti  al  primo comma, numeri 1), 4) e 5),
limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".