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LEGGE 21 marzo 2001, n. 74

Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 14-10-2020
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       (Finalita' ed oggetto) 
 
  1. La Repubblica riconosce il valore di solidarieta' sociale  e  la
funzione  di  servizio  di  pubblica  utilita'  del  Corpo  nazionale
soccorso alpino e  speleologico  (CNSAS)  del  Club  alpino  italiano
(CAI). 
  ((2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze
attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963,  n.  91,  al  soccorso
degli  infortunati,  dei  pericolanti,  dei  soggetti  in   imminente
pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca  e
al soccorso dei dispersi e al  recupero  dei  caduti  nel  territorio
montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone  impervie  del  territorio
nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre
amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel  caso
di  intervento  di   squadre   appartenenti   a   diversi   enti   ed
organizzazioni,  la  funzione  di  coordinamento  e  direzione  delle
operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS)). 
  3. Il  CNSAS  contribuisce,  altresi',  alla  prevenzione  ed  alla
vigilanza   degli   infortuni    nell'esercizio    delle    attivita'
alpinistiche, scialpinistiche,  escursionistiche  e  degli  sport  di
montagna, delle attivita' speleologiche e  di  ogni  altra  attivita'
connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo,  ricreativo
e culturale, ivi  comprese  le  attivita'  professionali,  svolte  in
ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi. 
  4. Il CNSAS,  quale  struttura  nazionale  operativa  del  Servizio
nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in  caso  di
eventi calamitosi in cooperazione  con  le  strutture  di  protezione
civile   nell'ambito   delle   proprie   competenze    tecniche    ed
istituzionali.