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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68

Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal: 10-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  l'articolo  4,  comma  1, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
recante,  tra  l'altro, specifica delega al Governo per l'adeguamento
dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza in relazione al
riordino  della pubblica amministrazione, fermo restando l'articolo 1
della legge 23 aprile 1959, n. 189;
   Visto,  in particolare, il comma 2, lettera a) del citato articolo
4  che,  a  tal  fine,  fissa  come principio direttivo la previsione
dell'esercizio da parte del Corpo delle funzioni di polizia economica
e  finanziaria  a  tutela  del  bilancio  dello  Stato  e dell'Unione
europea;
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
sull'ordinamento della Guardia di finanza;
   Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
disposizioni  per  la  riforma  del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
   Visti  i  propri  decreti  26  ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre
1973,    n.    600,   e   successive   modificazioni,   in   materia,
rispettivamente,  di  imposta  sul  valore aggiunto e di accertamento
delle imposte sui redditi;
   Vista  la  legge  11  marzo  1988,  n. 66, recante tra l'altro, un
programma  di  interventi  per  l'adeguamento dei servizi e dei mezzi
della  Guardia  di  finanza  per  la  lotta all'evasione fiscale e ai
traffici marittimi illeciti;
   Visto l'articolo 16, comma 1, della legge lo aprile 1981, n. 121;
   Vista   la   legge   18  febbraio  1997,  n.  25,  concernente  le
attribuzioni  del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
   Visto  il  proprio  decreto 25 ottobre 1999, n. 556, di attuazione
dell'articolo  10  della  citata  legge n. 25 del 1997 concernente le
attribuzioni dei vertici militari;
   Sentito  l'organo  centrale  della rappresentanza militare (COCER)
della Guardia di finanza;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
   Acquisito  il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2001;
   Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        (Natura e Dipendenza)

   1.  Il  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e' forza di polizia ad
ordinamento  militare  con competenza generale in materia economica e
finanziaria  sulla  base  delle peculiari prerogative conferite dalla
legge.
   2.  All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
dipendenza  del  Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1
della  legge  23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro
dell'economia e delle finanze.
          Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei
          compiti del Corpo (ex art. 4, legge n. 78 del 2000).

          Note alle premesse:

             L'articolo 76 della Costituzione reca:
             "76.  L'esercizio  della  funzione  legislativa non puo'
          essere  delegato  al  Governo  se non con determinazione di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti".
             L'articolo 87 della Costituzione reca:
             "87.  Il  Presidente  della  Repubblica e' il capo dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previo, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
             L'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
          reca:
             "4.  Delega  al  Governo per il riordino del Corpo della
          guardia  di  finanza. 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
          guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
          l'articolo  1  della  legge  23  aprile  1959,  n. 189, dei
          compiti  del  Corpo in relazione al riordino della pubblica
          amministrazione".
             L'articolo 1 della legge 23 aprile 1959,n. 189, reca:
             "1.   Il   Corpo   della   guardia  di  finanza  dipende
          direttamente  e  a  tutti  gli  effetti dal Ministro per le
          finanze.
             Esso  fa porte integrante delle Forze armate dello Stato
          e  della  forza  pubblica  ed  ha il compito di: prevenire,
          ricercare   e   denunziare  le  evasioni  e  le  violazioni
          finanziarie:  eseguire  la  vigilanza  in  mare per fini di
          polizia  finanziaria  e  concorrere  a  servizi  di polizia
          marittima,  di  assistenza e di segnalazione; vigilare, nei
          limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle
          disposizioni  di  interesse  politico-economico: concorrere
          alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di
          guerra,    alle    operazioni   militari:   concorrere   al
          mantenimento   dell'ordine   e  della  sicurezza  pubblica:
          eseguire  gli  altri  servizi  di  vigilanza e tutela per i
          quali sia dalla legge richiesta il suo intervento."
             L'articolo  4,  comma  2, legge a), della legge 31 marzo
          2000, n. 78,reca:
             "4.  Delega  al  Governo per il riordino del Corpo della
          guardia  di  finanza. 2. Nell'esercizio della delega di cui
          al  comma  l,sono  osservati  i seguenti principi e criteri
          direttivi:

          a) previsione  dell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia
             economica  e  finanziaria  a  tutela  del bilancio dello
             Stato e dell'Unione europea;".

             La  legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del
          Corpo della Guardia di finanza".
             Il  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n, 300, reca:
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
             L'articolo 11, della legge 15 marzo 1997,n. 59, reca:
             "11.  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare entro il 31
          gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

          a) razionalizzare   l'ordinamento   della   Presidenza  del
             Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso
             il  riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
             nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
             autonomo;
          b) riordinare  gli  enti  pubblici  nazionali  operanti  in
             settori   diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  le
             istituzioni  di diritto privato e le societa' per azioni
             controllate  direttamente  o indirettamente dallo Stato,
             che  operano,  anche  all'estero, nella promozione e nel
             sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale:
          c) riordinare  e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
             monitoraggio  e di valutazione dei costi, dei rendimenti
             e    dei    risultati    dell'attivita'   svolta   dalle
             amministrazioni pubbliche;
          d) riordinare  e  razionalizzare  gli  interventi diretti a
             promuovere   e   sostenere   il  settore  della  ricerca
             scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
             nel settore stesso.

             2.  I  decreti  legislativi  sono  emanati previo parere
          della  Commissione  di cui all'articolo 5, da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
             3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
             4.  Anche  al  fine  di  conformare  le disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          a  partire  dal  principio  della separazione tra compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   dalle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) completare  l'integrazione  della  disciplina del lavoro
             pubblico  con quella del lavoro privato e la conseguente
             estensione  al  lavoro  pubblico  delle disposizioni del
             codice  civile  e  delle  leggi  sui  rapporti di lavoro
             privato  nell'impresa:  estendere  il  regime di diritto
             privato  del  rapporto  di  lavoro  anche  ai  dirigenti
             generali  ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
             mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo
             2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
             n. 29;
          b) prevedere  per  i dirigenti, compresi quelli di cui alla
             lettera   a),   l'istituzione   di   un   titolo   unico
             interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
             ministri,  articolato in modo da garantire la necessaria
             specificita' tecnica;
          c) semplificare  e  rendere  piu'  spedite  le procedure di
             contrattazione   collettiva;   riordinare  e  potenziare
             l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle
             pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  cui  e' conferita la
             rappresentanza     negoziale    delle    amministrazioni
             interessate  ai  fini della sottoscrizione dei contratti
             collettivi   nazionali,   anche   consentendo  forme  di
             associazione tra amministrazioni. Ai fini dell'esercizio
             del  potere  di  indirizzo  e  direttiva  all'ARAN per i
             contratti dei rispettivi comparti;
          d) prevedere  che i decreti legislativi e la contrattazione
             possano  distinguere la disciplina relativa ai dirigenti
             da    quella   concernente   le   specifiche   tipologie
             professionali,   fatto  salvo  quanto  previsto  per  la
             dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del
             decreto   legislativo   30  dicembre  1992,  n.  502,  e
             successive  modificazioni,  e  stabiliscano altresi' una
             distinta  disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici
             che   svolgano   qualificate   attivita'  professionali,
             implicanti      l'iscrizione     ad     albi,     oppure
             tecnico-scientifiche e di ricerca;
          e) garantire  a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
             livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa nel
             rispetto   dei   vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
             amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun ambito di
             contrattazione  collettiva le pubbliche amministrazioni,
             attraverso  loro  istanze associative o rappresentative,
             possano costituire un comitato di settore;
          f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
             contratto   collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
             contrattuali  sia  dall'ARAN  sottoposta,  limitatamente
             alla   certificazione   delle   compatibilita'  con  gli
             strumenti   di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
             all'articolo  1-bis dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
             successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
             richiedere  elementi  istruttori  e di valutazione ad un
             nucleo   di   tre   esperti,   designati,  per  ciascuna
             certificazione   contrattuale,   con  provvedimento  del
             Presidente  del  Consiglio dei ministri, di concerto con
             il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti
             si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso
             il   quale  la  certificazione  si  intende  effettuata;
             prevedere  che la certificazione e il testo dell'accordo
             siano  trasmessi  al  comitato di settore e, nel caso di
             amministrazioni  statali,  al  Governo;  prevedere  che,
             decorsi   quindici   giorni   dalla  trasmissione  senza
             rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN
             abbia  mandato  di sottoscrivere il contratto collettivo
             il    quale   produce   effetti   dalla   sottoscrizione
             definitiva;  prevedere  che,  in  ogni  caso,  tutte  le
             procedure   necessarie   per   consentire   all'ARAN  la
             sottoscrizione   definitiva  debbano  essere  completate
             entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla  data di
             sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
          g) devolvere,   entro   il   30  giugno  1998,  al  giudice
             ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
             a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
             dei    dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni,
             ancorche'    concernenti   in   via   incidentale   atti
             amministrativi     presupposti,     ai     fini    della
             disapplicazione,   prevedendo:  misure  organizzative  e
             processuali anche di carattere generale atte a prevenire
             disfunzioni  dovute  al  sovraccarico  del  contenzioso;
             procedure  stragiudiziali  di conciliazione e arbitrato;
             infine,  la  contestuale  estensione della giurisdizione
             del  giudice  amministrativo alle controversie aventi ad
             oggetto   diritti   patrimoniali   conseguenziali,   ivi
             comprese  quelle  relative al risarcimento del danno, in
             materia  edilizia,  urbanistica  e  di servizi pubblici,
             prevedendo  altresi'  un  regime processuale transitorio
             per i procedimenti pendenti;
          h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione delle
             organizzazioni   sindacali   firmatarie   dei  contratti
             collettivi  dei  relativi  comporti  prima dell'adozione
             degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
             rapporto di lavoro;
          i) prevedere  la  definizione da parte dalla Presidenza del
             Consiglio  dei  ministri.  Dipartimento  della  funzione
             pubblica  di  un  codice di comportamento dei dipendenti
             della   pubblica   amministrazione  e  le  modalita'  di
             raccordo  con  la disciplina contrattuale delle sanzioni
             disciplinari,    nonche'   l'adozione   di   codici   di
             comportamento  da  parte  delle  singole amministrazioni
             pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte delle
             singole  amministrazioni  di  organismi  di  controllo e
             consulenza  sull'applicazione  dei codici e le modalita'
             di  raccordo  degli organismi stessi con il Dipartimento
             della funzione pubblica.

             4-bis.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
             5.  Il  termine  di  cui  all'articolo 2, comma 48 della
          legge  28  dicembre  1995,  n.  549, e' riaperto fino al 31
          luglio 1997.
             6.   Dalla   data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti  modificazioni  alle disposizioni dell'articolo 2,
          comma  1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera
          e)  le  parole:  "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: "da espletarsi a livello regionale".
             7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso".
             La legge 7 gennaio 1929, n. 4, reca: "Norme generali per
          la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie".
             Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto".
             Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  reca:  "Disposizioni  comuni in materia di
          accertamento delle imposte sui redditi".
             La  legge  11  marzo  1988,  n.  66, reca: "Programma di
          interventi  per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della
          Guardia  di finanza per la lotta all'evasione fiscale e dai
          traffici  marittimi  illeciti,  nonche' disposizioni per il
          completamento  e  lo sviluppo del sistema informativo delle
          strutture   centrali  e  periferiche  del  Ministero  delle
          finanze".
             L'articolo  16,  comma  1, della legge 1 aprile 1981, n.
          121  (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza) reca:
             "16.  Forze di polizia. Ai fini della tutela dell'ordine
          e  della  sicurezza  pubblica,  oltre alla polizia di Stato
          sono   forze   di   polizia  fermi  restando  i  rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:

          a) l'Arma  dei  carabinieri, quale Forza armata in servizio
             permanente di pubblica sicurezza;
          b) il  Corpo  della  guardia di finanza, per il concorso al
             mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale della Stato.
             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".
             La  legge  18  febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni
          del  Ministro  della  difesa,  ristrutturazione dei vertici
          delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
             Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,    n.   556,   reca:   "Regolamento   di   attuazione
          dell'articolo  10  della  legge  18  febbraio  1997, n. 25,
          concernente le attribuzioni dei vertici militari".
             L'articolo  10  della  legge  18  febbraio  1997,  n. 25
          (Attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
          difesa) reca:
             "10.1.  Il  Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988, n. 400, disciplina mediante
          regolamento,  da  adottare  entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  la ristrutturazione
          dei  vertici  militari  ed  amministrativi  e degli enti ed
          organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
          dall'articolo  1,  commi  1, 2 e 3, della legge 28 dicembre
          1995,  n.  549.  Il termine per l'esercizio della delega di
          cui  all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549,  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri ivi
          previsti, e' prorogato al 30 novembre 1997.
             2.  Ai  fini dell'esercizio della potesta' regolamentare
          di  cui  al  comma  1, le disposizioni della presente legge
          costituiscono   norme   generali   regolatrici   ai   sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
             3.  Con  il  regolamento  di  cui al comma 1, il Governo
          provvede  ad  apportare  alle  disposizioni  vigenti  nelle
          materie   oggetto   di  riordinamento  le  modifiche  e  le
          integrazioni  necessarie  per  renderle  compatibili con le
          disposizioni della presente legge.
             4.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  al  comma  1, le disposizioni vigenti
          nelle  materie  oggetto  di riordinamento, se incompatibili
          con  le disposizioni della presente legge e del regolamento
          medesimo, sono abrogate".

          Note all'articolo 1:

             Il  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
             L'articolo  1,  della  legge  23  aprile  1959,  n.  189
          (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca:
             "1.   Il   Corpo   della   guardia  di  finanza  dipende
          direttamente  e  a  tutti  gli  effetti dal Ministro per le
          finanze.
             Esso  fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
          e della forza pubblica ed ha il compito di:
             prevenire,  ricercare  e  denunciare  le  evasioni  e le
          violazioni finanziarie;
             eseguire  la  vigilanza  in  mare  per  fini  di polizia
          finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
          assistenza e di segnalazione:
             vigilare,  nei  limiti  stabiliti  dalle  singole leggi,
          sull'osservanza    delle    disposizioni    di    interesse
          politico-economico:
             concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere
          e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
             concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
          pubblica;  eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela
          per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento."