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LEGGE 9 marzo 2001, n. 49

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.".

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Testo in vigore dal: 13-3-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  Il  decreto-legge  11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni
urgenti  per  la  distruzione  del  materiale specifico a rischio per
encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle proteine animali ad alto
rischio,  nonche'  per  l'ammasso  pubblico temporaneo delle proteine
animali  a basso rischio, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
   2.  E'  abrogato  il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano
validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti  prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.
   3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Data a Roma, addi' 9 marzo 2001


                                CIAMPI

                                    AMATO, Presidente del Consiglio
                                    dei Ministri

                                    PECORARO SCANIO, Ministro delle
                                    politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: FASSINO